CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27239/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 27326 /2024 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – Oggetto: ricorso per cassazione –notifica – deposito –decorrenza termini -improcedibilità – riforma Cartabia -persiste contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL])elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,via Rovereto 7 ; –controricorrente– avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 3415 / 9 / 2 4 , depositata in data 2 3 maggio 20 2 4 e che non risultanotificata. Letta la requisitoria del sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazioneMauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3415/9/24 veniva accolto l’appello proposto da lla società CONAMS.r.l. avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primogrado di Roma n. 4112 /0 4 /202 2 con la quale era no stat i riuniti erigettati i ricors i propost i dal la contribuente avverso quattro avvisi di accertamento relativ i a gli ann i di imposta 20 1 6 - 9 , derivanti dal recuperodi crediti di imposta indebitamente compensati, a seguito di unaoperazione di cessione di crediti ritenuta fittizia, intercors a con la societàDi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. 2. Il giudice d’appello, in via preliminare, riteneva che la questione dell’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e quelladi nullità della sentenza per violazione dell'art. 42, comma 1, del d.P.R.600/1973, per essere l'avviso sottoscritto da un dirigente senza che sia esplicitata la regolarità della delega, fossero coperte da giudicato in quanto non riproposte nei motivi di appello . Nel merito, ritenevache l’appello fosse da accogliere. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso lasentenza d’appello , affidat o a tre motiv i , cui replica la contribuente concontroricorso, poi illustrato con memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art.360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione dell’art. 17 del d.lgs. n.241/1997 e falsa applicazione dell’art. dell’art. 8 , comma 1 , della L. 212/2000. Il secondo motivo di ricorso deduce, in rapporto all’art.360, primo comma,n.5, cod. proc. civ., l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti. Con il terzo motivo si allega , in relazione all’art.360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., la n ullità della sentenza per omessa pronuncia in violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.. 2. In via prioritaria all’esame delle singole censure, dev’essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità, rectius improcedibilità , del ricorso,sollevata dalla controricorrente. Come esposto nelle prime righe del presente controricorso, l’Avvocaturadello Stato ha notificato il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] una prima volta il 25 novembre 2024 ( v. all.1 controricorso) senza tuttavia procedere all’iscrizione a ruolo, salvo poi rinotificare il 17 dicembre 2024(notifica allegata al ricorso) e provvedendo all’iscrizione a ruolo il 31dicembre 2024 ( v. all.3 controricorso) . 3.Il deposito del ricorso risulta dunque intempestivo, perché il termine dicui all'articolo 369 c od . p roc . c iv . spirava lunedì 16 .12. 24 - essendo domenica15 il ventesimo giorno successivo con proroga di diritto al primogiorno feriale – calcolando il termine dal le utili notificazioni alla societàintervenute in data 25.11.2024 . Infatti, per condivisa interpretazione della Corte (cfr., ad es., Cass.n.4108/1995; conformi, tra le altre, Cass. n.9967/2008; Cass.n.37579/2021)il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ.decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data dellaprima notifica, a meno che questa non sia null a, nel qual caso il terminedecorre dalla data della seconda notifica. 4.Il principio va reiterato in diritto anche dopo la riforma Cartabia del processo civile per Cassazione , e dunque dell’intervento d e ll’art.3, comma27, d.lgs. n.149/2022, con modifiche aventi effetto a decorrere dal1° gennaio 2023. Perle ragioni sopra svolte il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono distrattiin favore del procuratore dichiaratosi antistatario . Inpresenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadell’articolo 13, comma 1 - bis d.P.R. n. 115/2002 . P.Q.M LaCorte: dichiaraimprocedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 5.000 ,00 euro per compensi, 200,00 europer spese borsuali, spese forfetarie 15%, Iv