CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 1977
Cassazione n. 28174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/02/1977 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la decisione di primo grado con cui l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di furto pluriaggravato e di tentato furto aggravato; rilevato che, con il primo e il terzo motivo, il ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e, di conseguenza, alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e ritenuto che essi siano manifestamente infondati, atteso che la Corte di appello ha chiarito le ragioni poste a fondamento della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, posto che l'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale non era tale da impedire la sottrazione dei beni e ritenuto, pertanto, che anche l'invocata prescrizione sia stata correttamente disattesa; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia manifestamente infondato, posto che il riconoscimento dell'attenuante de qua presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, avendo riguardo non solo al valore economico in sé della cosa sottratta, che dev'essere pressoché irrisorio, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615 - 01) ed essendo stato l'onere argomentativo del Giudice sul punto assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti per la decisione (v., in particolare, pag. 7 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. P.Q.M