Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1957

Cassazione n. 34595/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1957 avverso l'ordinanza del 26/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

4. Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto„ con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per tardività, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2).

Di contro Il ricorrente, facendo ricorso all'istituto della riassunzione estraneo al procedimento flinale, oppone enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566), secondo cui l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 51, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1957 avverso l'ordinanza del 26/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 4. Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto„ con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per tardività, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2). Di contro Il ricorrente, facendo ricorso all'istituto della riassunzione estraneo al procedimento flinale, oppone enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566), secondo cui l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 51, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1 lugl
Sentenza Cassazione n. 34595/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris