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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39965/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (MI)

2. D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta

3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]

4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]

5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]

6. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA]; Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Funiciello, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata in data 8 luglio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico e di plurime cessioni di singole dosi di hashish e cocaina (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandoli alle pene di legge.

2. La Corte d'appello di Napoli confermava integralmente la sentenza di primo grado con riguardo alla ricostruzione probatoria sia dell'esistenza e dell'operatività del gruppo diretto da D'[OSCURATO:PERSONA] e costituito da Paolella, Regino e [OSCURATO:PERSONA], stretti collaboratori del capo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste di esecutori delle direttive dei primi, sia dello specifico contributo offerto dagli imputati, nei ruoli di addetti alle sistematiche operazioni di approvvigionamento, taglio e confezionamento delle dosi, trasporto e cessione della droga sul mercato di [OSCURATO:PERSONA] e nei paesi limitrofi della provincia di Caserta, sia dei singoli episodi di spaccio della stessa (ascrivibili anche a Funiciello, Dell'Imperio e Cristillo, non appartenenti al gruppo), nei termini analiticamente descritti dal Tribunale, imputazione per imputazione.

Entrambi i giudici di merito hanno fatto leva sui risultati delle indagini di polizia giudiziaria, sulle operazioni di sequestro di stupefacenti riconducibili all'attività del sodalizio, sulle dichiarazioni accusatorie rese dal teste Bruccoleri e dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], compagna di D'[OSCURATO:PERSONA], sulle parziali ammissioni degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cestrone e, in particolare, sul tenore delle numerosissime conversazioni telefoniche (oltre a vari sms) intercettate sulle utenze dei soggetti coinvolti nel traffico, il cui contenuto, chiaro e inequivoco, è riportato in sentenza, negli stralci più significativi e concludenti, con riferimento alla posizione di ciascun imputato.

Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funiciello (come altri, non ricorrenti per cassazione), previa rinunzia ai motivi di gravame sulla responsabilità, hanno concordato la pena in appello nella seguente misura, ritenuta congrua dalla Corte territoriale: - [OSCURATO:PERSONA], anni 7 mesi 6 di reclusione, già aumentata per i fatti in continuazione interna ed esterna (di cui alla sentenza irrevocabile di condanna della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2017) e ridotta per il rito; - [OSCURATO:PERSONA], )h. anni 5 mesi 2 di reclusione, già aumentata per i fatti in continuazione interna ed esterna (di cui alla sentenza irrevocabile di condanna della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2017) e ridotta per il rito; - Funiciello, anni 3 e mesi 4 di reclusione, già aumentata per i fatti in continuazione interna e ridotta per il rito.

Più precisamente, Funiciello ha ritualmente concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno soltanto rinunciato ai motivi di ricorso, ad esclusione di quelli sulla pena.

La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sia per il delitto associativo di cui al capo 1), sia per gli episodi di spaccio di stupefacenti di cui ai capi 2-3-4-5-6-8-10-11-12-13, prevalentemente sulla base degli espliciti e significativi contenuti delle richiamate conversazioni telefoniche (e messaggi) captate e sinteticamente riportate, rispetto alle quali neppure l'imputato ha offerto valide spiegazioni alternative, a loro volta illuminate dalle propalazioni accusatorie della sua compagna, [OSCURATO:PERSONA].

Considerati la consistenza e la frequenza delle cessioni e il vasto numero degli acquirenti seppure per dosi talora modeste, ma nello stabile contesto di un gruppo facente capo allo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] e organizzato per il sistematico contatto con vari canali di approvvigionamento, per la custodia, il confezionamento e lo spaccio di droga, anche pesante, sul territorio, nonché il ruolo apicale rivestito nel sodalizio e lo specifico curriculum criminale, indicativi di una rilevante capacità a delinquere, la Corte escludeva la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sia delle circostanze attenuanti generiche, sia di una diminuzione della pena inflitta (anni 14 e mesi 5 di reclusione, con la continuazione interna e la riduzione per il rito), ritenuta viceversa congrua e adeguata alla pluralità e gravità delle condotte e alla personalità del prevenuto.

Analogo giudizio di conferma della responsabilità è stato espresso dalla Corte territoriale nei confronti dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], per il delitto associativo e per i singoli reati di cessione di droga ascrittigli nei capi 1-3-40-41-43-44, con la conseguente condanna - previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti - alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, con la continuazione interna e la riduzione per il rito.

E ciò ancora una volta sulla base degli espliciti e significativi contenuti delle richiamate conversazioni telefoniche (e messaggi) captate e sinteticamente riportate, rispetto alle quali neppure l'imputato ha offerto valide spiegazioni alternative, nonché delle parziali ammissioni dello stesso.

Considerati la consistenza e la frequenza delle cessioni e il vasto numero degli acquirenti, nello stabile contesto di un gruppo facente capo a D'[OSCURATO:PERSONA] e organizzato per il sistematico contatto con vari canali di approvvigionamento, per la custodia, il confezionamento e lo spaccio di droga, anche pesante, sul territorio, nonché il ruolo rivestito nel sodalizio, non marginale 3 *e, bensì quale persona di fiducia del capo e di organizzatore con Paolella del sottogruppo operante a [OSCURATO:PERSONA], la Corte escludeva la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e di una ulteriore diminuzione della pena inflitta, ritenuta viceversa contenuta e congrua in relazione alla pluralità e gravità delle condotte.

Infine, anche per [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità per il delitto associativo e per il reato di detenzione a fini di cessione di droga ascrittigli nei capi 1) e 8), con la conseguente condanna - previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, con la continuazione interna e la riduzione per il rito.

E ciò sulla base degli espliciti e significativi contenuti delle richiamate conversazioni telefoniche (e messaggi) captate e sinteticamente riportate, rispetto alle quali neppure l'imputato ha offerto valide spiegazioni alternative, e delle parziali ammissioni dello stesso.

Considerati la consistenza e la frequenza delle cessioni e il vasto numero degli acquirenti, nello stabile contesto di un gruppo facente capo a D'[OSCURATO:PERSONA] e organizzato per il sistematico contatto con i vari canali di approvvigionamento, per la custodia, il confezionamento e lo spaccio di droga, anche pesante, sul territorio, nonché il ruolo rivestito nel sodalizio, non marginale ma in contatto diretto col capo e con i suoi uomini di fiducia Regino e Paolella, la Corte escludeva la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e di una ulteriore diminuzione della pena inflitta, ritenuta viceversa contenuta e congrua in relazione alla pluralità e gravità delle condotte e alla personalità del prevenuto, gravato da plurimi e seri precedenti.

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funiciello, con distinti ma analoghi ricorsi, hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di appello, censurandone i criteri di dosimetria della pena, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione.

4. D'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione al vincolo associativo, con le aggravanti della qualità di capo e di organizzatore del sodalizio e della sua ritenuta composizione con almeno 10 persone (art. 74, commi 1 e 3 d.P.R. 309/90), basata solo sull'ambiguo contenuto delle telefonate captate; - alla ricostruzione probatoria dei vari episodi di cessione;- all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio.

5. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo e per i singoli episodi di cessione della droga, basata solo sull'ambiguo contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, in luogo dell'ipotesi meno grave di concorso di persone nel reato continuato; - all'ingiustificata esclusione della lieve entità dei fatti ex artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; - alla concreta determinazione degli aumenti per la continuazione.

6. Ha presentato a sua volta ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunziando la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, in difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e per l'episodio di cessione di cui al capo 8), per difetto dell'elemento oggettivo; all'immotivata esclusione della configurabilità della lieve entità dei fatti di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; - ai criteri di determinazione dell'aumento per la continuazione e della complessiva pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, distinti ma analoghi, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funiciello, riguardanti i criteri di dosimetria della pena, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione, si palesano inammissibili (per Funiciello "senza formalità di procedura", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), attesa la valutazione di merito espressa sul punto dalla Corte territoriale con motivazione congrua e corretta, perciò insindacabile in sede di legittimità.

2. I motivi di ricorso degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], distinti ma sostanzialmente sovrapponibili, in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per i reati ad essi rispettivamente ascritti, si palesano manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici, siccome meramente riproduttivi delle censure da essi già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello.

Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso la ricostruzione probatoria delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica.

Il quadro probatorio dei singoli episodi criminosi, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative esitate nel sequestro di stupefacenti e negli arresti, ma anche all'inequivoco tenore delle conversazioni telefoniche (e sms) intercettate, rispetto alle quali neppure gli imputati hanno in realtà offerto valide spiegazioni alternative e che peraltro risultano riscontrate dalle propalazioni accusatorie della compagna di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni del teste Bruccoleri e dalle parziali ammissioni degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cestrone.

Dei colloqui captati, già ampiamente richiamati nella sentenza di primo grado e il cui contenuto appare chiaro, sono stati trascritti in motivazione gli stralci più significativi, con puntuale riferimento alle imputazioni formulate nei confronti di ciascun imputato e agli specifici e stabili ruoli da essi svolti all'interno nell'associazione dedita al narcotraffico, che faceva capo a D'[OSCURATO:PERSONA] e della quale facevano parte in posizione di uomini di fiducia del capo sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], impegnati nella sistematica attività di approvvigionamento, deposito, custodia, confezionamento e spaccio di droga, anche pesante, sul mercato di Castelvolturno e di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella realizzazione delle singole condotte di cessione della stessa ai vari acquirenti.

I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno guidi tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti.

Nello stesso tempo, hanno ritenuto prive di pregio le tesi in subordine avanzate e già respinte dal primo giudice, in ordine alla pretesa qualificazione dei fatti come di lieve entità ex artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

E ciò alla luce dei dati inconfutabili relativi alla consistenza e alla frequenza dell'attività di spaccio, al vasto numero degli acquirenti e allo svolgimento dell'attività criminosa nello stabile contesto di un gruppo organizzato per lo spaccio sistematico di droga sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi, che faceva capo a D'[OSCURATO:PERSONA] ed era in contatto con vari canali di approvvigionamento, nonché al ruolo rivestito da ciascuno dei ricorrenti nel sodalizio - D'[OSCURATO:PERSONA] al vertice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] suoi uomini di fiducia -.

Alla luce di tali considerazioni è evidente la infondatezza delle doglianze dei ricorrenti in punto di responsabilità, posto che l'intero apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso.

Poiché entrambi i giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che i ricorrenti nella sostanza sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità.

3. Affatto generiche e quindi inammissibili si palesano le doglianze dei ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di concreta dosimetria della pena, anche con riferimento ai criteri di determinazione dell'aumento per la continuazione, o, con particolare riferimento a D'[OSCURATO:PERSONA], per il diniego delle attenuanti generiche.

L'entità delle pene complessivamente inflitte a ciascun imputato è stata giudicata dalla Corte d'appello congrua e adeguata alla pluralità e gravità delle condotte e alla personalità di ciascuno di essi, puntualmente delineata.

Sicché, le relative censure si palesano prive di pregio, a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei plurimi fatti criminosi e della personalità degli imputati, ritenuti giustificatamente e insindacabilmente immeritevoli di un più mite trattamento sanzionatorio.

Inoltre, a D'[OSCURATO:PERSONA] non potevano riconoscersi le attenuanti generiche in considerazione del ruolo apicale rivestito nel sodalizio e dello specifico curriculum criminale, indicativo di una rilevante capacità a delinquere.

Appare viceversa fondata la specifica censura di D'[OSCURATO:PERSONA] in punto di esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90.

Premesso che il primo giudice aveva in effetti escluso che l'associazione fosse composta da dieci o più persone (donde il conseguente obbligo di escludere nella definizione del trattamento sanzionatorio la relativa aggravante), va tuttavia rilevato che lo stesso, nel computo della pena ha inserito anche la suddetta aggravante, operando il relativo aumento (pp. 254 e 257): questione di cui non viene fatta menzione nella sentenza di appello.

Di talché, con riferimento a tale specifico punto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, restando il ricorso dello stesso inammissibile nel resto.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi degli imputati - ad esclusione di quanto sopra detto in punto di determinazione della pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] - vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma ritenuta equa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti.

Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (MI) 2. D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] 5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] 6. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA]; Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Funiciello, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata in data 8 luglio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico e di plurime cessioni di singole dosi di hashish e cocaina (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandoli alle pene di legge. 2. La Corte d'appello di Napoli confermava integralmente la sentenza di primo grado con riguardo alla ricostruzione probatoria sia dell'esistenza e dell'operatività del gruppo diretto da D'[OSCURATO:PERSONA] e costituito da Paolella, Regino e [OSCURATO:PERSONA], stretti collaboratori del capo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste di esecutori delle direttive dei primi, sia dello specifico contributo offerto dagli imputati, nei ruoli di addetti alle sistematiche operazioni di approvvigionamento, taglio e confezionamento delle dosi, trasporto e cessione della droga sul mercato di [OSCURATO:PERSONA] e nei paesi limitrofi della provincia di Caserta, sia dei singoli episodi di spaccio della stessa (ascrivibili anche a Funiciello, Dell'Imperio e Cristillo, non appartenenti al gruppo), nei termini analiticamente descritti dal Tribunale, imputazione per imputazione. Entrambi i giudici di merito hanno fatto leva sui risultati delle indagini di polizia giudiziaria, sulle operazioni di sequestro di stupefacenti riconducibili all'attività del sodalizio, sulle dichiarazioni accusatorie rese dal teste Bruccoleri e dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], compagna di D'[OSCURATO:PERSONA], sulle parziali ammissioni degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cestrone e, in particolare, sul tenore delle numerosissime conversazioni telefoniche (oltre a vari sms) intercettate sulle utenze dei soggetti coinvolti nel traffico, il cui contenuto, chiaro e inequivoco, è riportato in sentenza, negli stralci più significativi e concludenti, con riferimento alla posizione di ciascun imputato. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funiciello (come altri, non ricorrenti per cassazione), previa rinunzia ai motivi di gravame sulla responsabilità, hanno concordato la pena in appello nella seguente misura, ritenuta congrua dalla Corte territoriale: - [OSCURATO:PERSONA], anni 7 mesi 6 di reclusione, già aumentata per i fatti in continuazione interna ed esterna (di cui alla sentenza irrevocabile di condanna della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2017) e ridotta per il rito; - [OSCURATO:PERSONA], )h. anni 5 mesi 2 di reclusione, già aumentata per i fatti in continuazione interna ed esterna (di cui alla sentenza irrevocabile di condanna della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2017) e ridotta per il rito; - Funiciello, anni 3 e mesi 4 di reclusione, già aumentata per i fatti in continuazione interna e ridotta per il rito. Più precisamente, Funiciello ha ritualmente concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno soltanto rinunciato ai motivi di ricorso, ad esclusione di quelli sulla pena. La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sia per il delitto associativo di cui al capo 1), sia per gli episodi di spaccio di stupefacenti di cui ai capi 2-3-4-5-6-8-10-11-12-13, prevalentemente sulla base degli espliciti e significativi contenuti delle richiamate conversazioni telefoniche (e messaggi) captate e sinteticamente riportate, rispetto alle quali neppure l'imputato ha offerto valide spiegazioni alternative, a loro volta illuminate dalle propalazioni accusatorie della sua compagna, [OSCURATO:PERSONA]. Considerati la consistenza e la frequenza delle cessioni e il vasto numero degli acquirenti seppure per dosi talora modeste, ma nello stabile contesto di un gruppo facente capo allo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] e organizzato per il sistematico contatto con vari canali di approvvigionamento, per la custodia, il confezionamento e lo spaccio di droga, anche pesante, sul territorio, nonché il ruolo apicale rivestito nel sodalizio e lo specifico curriculum criminale, indicativi di una rilevante capacità a delinquere, la Corte escludeva la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sia delle circostanze attenuanti generiche, sia di una diminuzione della pena inflitta (anni 14 e mesi 5 di reclusione, con la continuazione interna e la riduzione per il rito), ritenuta viceversa congrua e adeguata alla pluralità e gravità delle condotte e alla personalità del prevenuto. Analogo giudizio di conferma della responsabilità è stato espresso dalla Corte territoriale nei confronti dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], per il delitto associativo e per i singoli reati di cessione di droga ascrittigli nei capi 1-3-40-41-43-44, con la conseguente condanna - previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti - alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, con la continuazione interna e la riduzione per il rito. E ciò ancora una volta sulla base degli espliciti e significativi contenuti delle richiamate conversazioni telefoniche (e messaggi) captate e sinteticamente riportate, rispetto alle quali neppure l'imputato ha offerto valide spiegazioni alternative, nonché delle parziali ammissioni dello stesso. Considerati la consistenza e la frequenza delle cessioni e il vasto numero degli acquirenti, nello stabile contesto di un gruppo facente capo a D'[OSCURATO:PERSONA] e organizzato per il sistematico contatto con vari canali di approvvigionamento, per la custodia, il confezionamento e lo spaccio di droga, anche pesante, sul territorio, nonché il ruolo rivestito nel sodalizio, non marginale 3 *e, bensì quale persona di fiducia del capo e di organizzatore con Paolella del sottogruppo operante a [OSCURATO:PERSONA], la Corte escludeva la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e di una ulteriore diminuzione della pena inflitta, ritenuta viceversa contenuta e congrua in relazione alla pluralità e gravità delle condotte. Infine, anche per [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità per il delitto associativo e per il reato di detenzione a fini di cessione di droga ascrittigli nei capi 1) e 8), con la conseguente condanna - previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, con la continuazione interna e la riduzione per il rito. E ciò sulla base degli espliciti e significativi contenuti delle richiamate conversazioni telefoniche (e messaggi) captate e sinteticamente riportate, rispetto alle quali neppure l'imputato ha offerto valide spiegazioni alternative, e delle parziali ammissioni dello stesso. Considerati la consistenza e la frequenza delle cessioni e il vasto numero degli acquirenti, nello stabile contesto di un gruppo facente capo a D'[OSCURATO:PERSONA] e organizzato per il sistematico contatto con i vari canali di approvvigionamento, per la custodia, il confezionamento e lo spaccio di droga, anche pesante, sul territorio, nonché il ruolo rivestito nel sodalizio, non marginale ma in contatto diretto col capo e con i suoi uomini di fiducia Regino e Paolella, la Corte escludeva la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e di una ulteriore diminuzione della pena inflitta, ritenuta viceversa contenuta e congrua in relazione alla pluralità e gravità delle condotte e alla personalità del prevenuto, gravato da plurimi e seri precedenti. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funiciello, con distinti ma analoghi ricorsi, hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di appello, censurandone i criteri di dosimetria della pena, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione. 4. D'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione al vincolo associativo, con le aggravanti della qualità di capo e di organizzatore del sodalizio e della sua ritenuta composizione con almeno 10 persone (art. 74, commi 1 e 3 d.P.R. 309/90), basata solo sull'ambiguo contenuto delle telefonate captate; - alla ricostruzione probatoria dei vari episodi di cessione;- all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio. 5. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo e per i singoli episodi di cessione della droga, basata solo sull'ambiguo contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, in luogo dell'ipotesi meno grave di concorso di persone nel reato continuato; - all'ingiustificata esclusione della lieve entità dei fatti ex artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; - alla concreta determinazione degli aumenti per la continuazione. 6. Ha presentato a sua volta ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunziando la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, in difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e per l'episodio di cessione di cui al capo 8), per difetto dell'elemento oggettivo; all'immotivata esclusione della configurabilità della lieve entità dei fatti di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; - ai criteri di determinazione dell'aumento per la continuazione e della complessiva pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, distinti ma analoghi, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funiciello, riguardanti i criteri di dosimetria della pena, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione, si palesano inammissibili (per Funiciello "senza formalità di procedura", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), attesa la valutazione di merito espressa sul punto dalla Corte territoriale con motivazione congrua e corretta, perciò insindacabile in sede di legittimità. 2. I motivi di ricorso degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], distinti ma sostanzialmente sovrapponibili, in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per i reati ad essi rispettivamente ascritti, si palesano manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici, siccome meramente riproduttivi delle censure da essi già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso la ricostruzione probatoria delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio dei singoli episodi criminosi, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative esitate nel sequestro di stupefacenti e negli arresti, ma anche all'inequivoco tenore delle conversazioni telefoniche (e sms) intercettate, rispetto alle quali neppure gli imputati hanno in realtà offerto valide spiegazioni alternative e che peraltro risultano riscontrate dalle propalazioni accusatorie della compagna di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni del teste Bruccoleri e dalle parziali ammissioni degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cestrone. Dei colloqui captati, già ampiamente richiamati nella sentenza di primo grado e il cui contenuto appare chiaro, sono stati trascritti in motivazione gli stralci più significativi, con puntuale riferimento alle imputazioni formulate nei confronti di ciascun imputato e agli specifici e stabili ruoli da essi svolti all'interno nell'associazione dedita al narcotraffico, che faceva capo a D'[OSCURATO:PERSONA] e della quale facevano parte in posizione di uomini di fiducia del capo sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], impegnati nella sistematica attività di approvvigionamento, deposito, custodia, confezionamento e spaccio di droga, anche pesante, sul mercato di Castelvolturno e di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella realizzazione delle singole condotte di cessione della stessa ai vari acquirenti. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno guidi tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti. Nello stesso tempo, hanno ritenuto prive di pregio le tesi in subordine avanzate e già respinte dal primo giudice, in ordine alla pretesa qualificazione dei fatti come di lieve entità ex artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. E ciò alla luce dei dati inconfutabili relativi alla consistenza e alla frequenza dell'attività di spaccio, al vasto numero degli acquirenti e allo svolgimento dell'attività criminosa nello stabile contesto di un gruppo organizzato per lo spaccio sistematico di droga sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi, che faceva capo a D'[OSCURATO:PERSONA] ed era in contatto con vari canali di approvvigionamento, nonché al ruolo rivestito da ciascuno dei ricorrenti nel sodalizio - D'[OSCURATO:PERSONA] al vertice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] suoi uomini di fiducia -. Alla luce di tali considerazioni è evidente la infondatezza delle doglianze dei ricorrenti in punto di responsabilità, posto che l'intero apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso. Poiché entrambi i giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che i ricorrenti nella sostanza sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità. 3. Affatto generiche e quindi inammissibili si palesano le doglianze dei ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di concreta dosimetria della pena, anche con riferimento ai criteri di determinazione dell'aumento per la continuazione, o, con particolare riferimento a D'[OSCURATO:PERSONA], per il diniego delle attenuanti generiche. L'entità delle pene complessivamente inflitte a ciascun imputato è stata giudicata dalla Corte d'appello congrua e adeguata alla pluralità e gravità delle condotte e alla personalità di ciascuno di essi, puntualmente delineata. Sicché, le relative censure si palesano prive di pregio, a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei plurimi fatti criminosi e della personalità degli imputati, ritenuti giustificatamente e insindacabilmente immeritevoli di un più mite trattamento sanzionatorio. Inoltre, a D'[OSCURATO:PERSONA] non potevano riconoscersi le attenuanti generiche in considerazione del ruolo apicale rivestito nel sodalizio e dello specifico curriculum criminale, indicativo di una rilevante capacità a delinquere. Appare viceversa fondata la specifica censura di D'[OSCURATO:PERSONA] in punto di esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90. Premesso che il primo giudice aveva in effetti escluso che l'associazione fosse composta da dieci o più persone (donde il conseguente obbligo di escludere nella definizione del trattamento sanzionatorio la relativa aggravante), va tuttavia rilevato che lo stesso, nel computo della pena ha inserito anche la suddetta aggravante, operando il relativo aumento (pp. 254 e 257): questione di cui non viene fatta menzione nella sentenza di appello. Di talché, con riferimento a tale specifico punto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, restando il ricorso dello stesso inammissibile nel resto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi degli imputati - ad esclusione di quanto sopra detto in punto di determinazione della pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] - vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma ritenuta equa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 39965/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris