CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 35540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13413/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO CATANZARO n. 1721/2017depositata il 20/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1721 del 2017, su appello dell'Inps e riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inteso ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2008, dai quali erano stati cancellati con provvedimento amministrativo dell'Inps, e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennità di disoccupazione e di malattia; ha rilevato la Corte a fondamento della decisione che nel caso in esame i ricorrenti avessero violato l'art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, aggiunto al testo originario dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. B, là dove dispone che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la parte ricorrente debba formulare dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo; nel caso di specie, trattandosi di giudizio introdotto anteriormente all'entrata in vigore della disposizione di cui si discute la dichiarazione di valore avrebbe dovuto essere espressa "nel corso del giudizio" ai sensi dell'art. 38, comma 3, citato; mentre nella fattispecie tale dichiarazione non risultava essere mai stata formulata nel giudizio; avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un motivo; l'Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a rilasciare procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione. RITENUTO che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 152 disp. att. c.p.c. modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, in quanto al momento della decisione era pendente la questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 152 disp. att. c.p.c., poi definito dalla Corte Costituzionale con l‘accoglimento della stessa, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; il ricorso, in continuità con i precedenti (vd. Cass. n. 12672 del 2019) è fondato nei termini di seguito esposti; l'art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111 - il quale prevedeva che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la parte ricorrente dovesse formulare dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo a pena di inammissibilità - è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost. n. 241 del 2017; tale dichiarazione, travolgendo la sanzione stabilita dalla legge "a pena di inammissibilità", si estende ovviamente anche alla norma transitoria (prevista dal citato art. 38, comma 3, successivo) la quale prevedeva che per i giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, secondo quanto avvenuto nel caso di specie, la medesima dichiarazione in questione andasse effettuata nel corso della causa; pertanto, provvedendo sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, senza vincolo di diversa composizione , trattandosi di cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata (vd. da ultimo Cass. n. 2248 del 2021),cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, cui demanda di provvedere anche s