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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09785/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 2 novembre 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il ricorso si limita, in maniera telegrafica, a dedurre carenza di motivazione sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio, ma è del tutto generico e, perciò, inammissibile perché confezionato in contrasto con i criteri dettati dall'art. 581 cod. proc., privo di alcuna enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi e, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n, 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 2 novembre 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il ricorso si limita, in maniera telegrafica, a dedurre carenza di motivazione sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio, ma è del tutto generico e, perciò, inammissibile perché confezionato in contrasto con i criteri dettati dall'art. 581 cod. proc., privo di alcuna enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi e, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n, 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 09785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris