CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 15989 /202 3 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA]- perio e domiciliat o presso l’indirizzo PEC: simonetti.alessan- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – Oggetto: notifica atto prodro- mico–disconoscimento – negazione esistenza docu- mento –differenze contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita unica- mente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370,comma 1, cod. proc. civ. ; –resistente– avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del la Puglia,sez. Taranto, n. 29 / 2 9 /202 3 , depositata in data 9 /0 1 /202 3 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. Taranto,n. 29 / 29 /202 3 accoglieva l’appello incidentale d e ll ’agente della riscossionee rigettava l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] , pro- posticontro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ta- ranton. 776 / 1 /20 1 7 con cui era stato accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’avviso di intimazione per IVA e altro relativ o al periodo di imposta 20 0 0 , sul presupposto che la cartella di pagamento sottostantenon fosse stata ritualmente notificata . 2.Il giudice di prime cure aveva ritenuto non perfezionata la notifica della cartellae compensato le spese di lite ; decisione integralmente riformata inappello. 3.Avverso tale sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motiv i , mentre l’Agenzia delle entrate – Ri- scossionesi è costituit a tardivamente, unicamente ai fini dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta , in relazione all’ art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2712,2714, 2719 cod. civ. nonch é 214 e 216 disp. att. cod. proc. civ. peraver il giudice erroneamente ritenuto che il disconoscimento dell’av- viso di ricevimento della notifica della cartella, operato dalla difesa del contribuente,non fosse formulato in modo specifico. 2.Il motivo è infondato . 2.1.In linea generale , in tema di prova documentale, l'onere di discono- scere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichia razione di chiaroe specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia, senza chepossano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'ef- ficaciaprobatoria, contes tazioni generiche o onnicomprensive ( v. Cass.n.21054 del 2020; Cass. n. 12730 del 2016). 2.2.Con riferimento al caso della notifica della cartella di pagamento, l a giurisprudenzadella Sezione (cfr. Cass. n.23426/2020) ha chiarito che, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero iden- tificativodella cartella) e l'obbligato contesti la conformit à delle copie pro- dotteagli originali, ai sensi dell'art. 2719 c od . c iv ., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformit à agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma devevalutare le specifiche difformit à contestate alla luce degli elementi istruttoridisponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giustorilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione,della conformit à delle copie prodotte alle riproduzioni infor- matichedegli originali in suo possesso. 2.3. In altri termini, con riferimento alla notifica della cartella di paga- mento,se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia foto- staticadella relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativodella cartella, il c ontribuente che intende contestarne la con- formitàall'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ha l'onere di specifi- carele ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un genericomero disconoscimento (Cass. 8604/2025). 3.Una parte della giurisprudenza, anche della Sezione , ha sosten u to che ildisconoscimento può consistere anche nella contestazione di esistenza stessadel documento di cui è prodotta in giudizio una fotocopia. Va infatti precisato (cfr. ad es. Cass. 6 - 5, n.3126/2022) che « u na contestazione dellaconformità all'originale d'un documento prodotto in copia (...) è va- lidamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c od . c iv ., quando si indichi espressamentein cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale » ( v. Cass. n 24207 del 2021 n. 21054del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014 ; nello stesso senso, anche Cass.n.4988 del 2023 e Cass. n.35049 del 2022 ). Dunque, secondo questa tesi, la contestazione sarebbe specifica per il solofatto il ricorrente abbia contestato l’assenza dell’originale. La conse- guenza della specificità della contestazione sarebbe che, in assenza di produzionedell’originale, la copia s arebbe inutilizzabile. 4. A tale impostazione si contrappone una diversa interpretazione ( cfr. Cass.n. 24029 del 2024, richiamata anche da Cass. 134 del 2025), se- condocui il presupposto in base al quale può essere valutata dalla Corte laspecificità della contestazione è l’esistenza del documento da compa- rareai fini della verifica dell’esistenza di distonie nel contenuto o nella morfologiadel documento prodotto in copia, ad es. abrasioni, cancella- zionie altro, tali da escludere che la copia prodotta possa considerarsi conformeall’originale. 4.1.Quest’ultimo orientamento è condiviso in diritto dal Collegio e dev’es- sereaffermato nella presente fattispecie in quanto la specificità della con- testazionecirca la conformità , in primo luogo , necessariamente deve ap- puntarsi sulle parti del contenuto del documento prodotto in copia agli attidel giudizio e, i n secondo luogo, sulla allegazione che i fatti rappre- sentatidalla copia prodotta non possano essere equipollenti a quelli reali, ovveroche i fatti rappresentati dal documento prodotto in copia non pos- sono né corrispondere, né coincidere con quelli rappresentati nel docu- mentooriginale, ritenuto esistente. Inaltri termini, l ’art. 2719 cod. civ. ha per presupposto che vi sia agli atti delprocesso un documento che riprodu ce un altro documento , ritenuto l’originaleed è tale esigenza di confronto che comporta, nel caso di man- cato disconoscimento di conformità del primo documento al documento ritenuto originale, la traslazione dell'efficacia probatoria di quest’ultimo sulprimo, che dev’essere stato depositato nel processo . 4.2.La citata decisione della Corte n. 24029/2024 aggiunge condivisibil- menteanche che, analogamente, l’assenza di originale quale presupposto della specificità della contestazione appare distonico anche rispetto agli effettiche produce il disconoscimento di conformità. La Corte afferma al proposito che – diversamente dal disconoscimento dellasottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimento attengaalla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde deltutto la sua efficacia probatoria . I n tali casi , infatti, il giudice può ac- certarnealiunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documentoè prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale,tuttavia, non vincola il giudice all'avvenu to disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006;Cass. n. 24456 del 2011)» ( cfr. Cass. n. 19813 del 2021 ). Ildisconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodottoin copia e non alla provenienza o «paternità» del documento ha , pertanto, una efficacia diversa rispetto al disconoscimento previsto dall'art.215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo l'utilizzazione dellascrittura e, in particolare, l’accertamento della conformità all'origi- naledella copia prodotta anche attraverso al tri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( cfr. Cass. n. 13519 del 2022, conforme a Cass., 12794 del2021 e Cass. n.3122 del 2015) . 4.3.Anche in tal caso l a contestazione di conformità attiva il potere - do- veredel giudice del merito di valutare se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativadei fatti ivi indicati . L a contestazione di conformità pre- suppone,ancora una volta, l’esistenza di un originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistente non sarebbe predicabile neanche in tesi né sarebbe accertabile aliunde . A nche in tal caso, ove mancasse il documento originale, la copia prodotta in giudizio non po- trebbeessere oggetto di valutazione a fini probatori, come richiesto dalla giurisprudenzadella Cort e . 4.4.In conclusione, dal momento che , ove si escluda l’esistenza dell’ori- ginale,non vi sarebbe la possibilità di operare la comparazione necessaria aifini del disconoscimento , la contestazione circa l’esistenza di un origi- nalenon può attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, nonpuò fondare la specificità della contestazione di conformità richiesta daquesta Corte e richiede la proposizione della querela di falso, al fine di espungeredall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola diefficacia probatoria. 5.Orbene, nel caso di specie il ricorrente riporta il contenuto della sua contestazionenelle memorie successive alla produzione della fotocopia in questioneaffermando che sarebbero (in realtà è una copia sola, v. alle- gatoI al ricorso per cassazione) « non rispondenti all’originale, del quale, sicontesta ad ogni buon conto, la sua stessa esistenza, e su dette foto- copie non si accetta il contraddittorio » (v. p.8 ricorso) . Si tratta di una contestazionedell’esistenza del documento e non risulta proposta formale quereladi falso ex artt.214 - 5 cod. proc. civ. . 5.1.È poi vero che la sentenza afferma a p.3 anche : « del resto quanto prodottodal concessionario della riscossione consente al giudice di accer- tarela conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova com- prese le presunzioni (cfr . Corte Cass. 12/5/2000 n.6090; 26/1/2000 n.866)».Tuttavia, per le ragioni sopra considerat e , nel caso di contesta- zionedel documento non è possibile alcun confronto e, quindi , anche la provaindiziaria aliunde non può essere utilmente valutata ai fini dell'art.2719cod. civ. 6.È parimenti infondato il secondo motivo , relativo al regolamento delle spesedi lite da parte della sentenza impugnata, in violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 , in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Lacompensazione delle spese di lite in primo grado pur in presenza di accoglimentodel ricorso non imponeva al giudice di appello di disporre a sua volta la compensazione, che è eccezione alla regola della soccom- benza.In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensa- zionetra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il qualenon è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del man- catouso di tale sua facoltà, con la consegue nza che la pronuncia di con- dannaalle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventua- litàdi una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- puresotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329del 26/04/2019 e Cass. n. 3122 del 2020). 7.Al rigetto del ricorso non segue il regolamento delle spese di lite se- condosoccombenza, in asse nza di svolgimento di effettiva attività difen- sivada parte dell’Agenzia. P.Q.M LaCorte rigetta i