CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 42827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna del locale Tribunale nei confronti dell'imputato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 161 e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto all'epoca lo stesso era detenuto in carcere, come risultante dalla sentenza di primo grado impugnata, e la notifica era avvenuta presso il domicilio eletto. 2.2. Violazione delle norme processuali ex artt. 111 Cost. e 420-ter cod. proc. pen. per mancato rinvio del processo di appello nonostante il giudice di secondo grado fosse a conoscenza dello stato detentivo e quindi dell'impossibilità del ricorrente di chiedere la trattazione in presenza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di appello rigettato l'applicazione della causa di non punibilità indicata, sebbene mancasse l'abitualità del comportamento e il ricornte non fosse delinquente abituale, professionale o per tendenza. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primo e il secondo motivo di ricorso, strettamente connessi tra loro e dunque esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati oltreché genericamente proposti. 2.1. Costituisce principio generale dell'ordinamento processuale penale che il regime delle notificazioni è connesso esclusivamente ai fatti che si concretizzano all'interno del singolo procedimento, cosicchè quello per il delitto di evasione, che trae origine dalla sottrazione del soggetto alla misura cautelare, è del tutto distinto da quello in cui la misura è stata adottata, tanto da connotarsi per l'assoluta autonomia del regime notificatorio (Sez. 6, n. 27983 del 11/0/2009, Sherja, Rv. 244418). Va premesso che stante la deduzione di questioni processuali, al solo fine di decidere sulle censure poste con il primo motivo di ricorso sono stati esaminati gli atti del procedimento. Da questi risulta che Ouarsan, quando gli è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia donniciliatario, era detenuto in carcere "per altra causa". Si tratta di un vizio della notifica, da qualificarsi come una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869) che, a fronte di un processo cartolare a trattazione scritta come quello in esame, non è stata sollevata nella sede e nei tempi che gli sono propri ovverosia sino alle conclusioni. D'altra parte dalla sentenza di primo grado risulta che il processo si era regolarmente svolto in assenza di Ouarsan che, detenuto per altro, aveva rinunciato a partecipare anche in video conferenza. Da ciò consegue che la condizione di restrizione in carcere del ricorrente per altro processo non impediva sia a lui che al suo difensore di fare richiesta di svolgere il giudizio di appello in presenza. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1 La Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. dando atto che il comportamento di Ouarsan costituiva "estrinsecazione del comportamento incriminato particolarmente allarmante e pervicace" in quanto l'evasione si era protratta sii-7e die. Poiché la misura cautelare degli arresti domiciliari presuppone un particolare affidamento nei confronti del beneficiario, tanto da determinare la scelta legislativa di punire qualunque tradimento della fiducia accordata all'interessato (Sez. 6, n. 47274 del 05/11/2015, Alesiani, Rv.265352) e da non meritare alcuna valenza la durata, la distanza dello spostamento o i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (da ultimo Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Muhammad, non nnassimata) è coerente che un allontanamento come quello di specie, prolungatosi per un lasso di tempo indefinito e senza l'avvenuto ritrovamento del detenuto, sia stato ritenuto incompatibile con i presupposti di cui all'art.131-bis cod. pen. così tenendo conto dell'offensività in concreto della condotta. Alla valutazione della sentenza impugnata il ricorrente, peraltro, non ha opposto alcun elemento concreto limitandosi ad una generica e apodittica asserzione circa la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. 3 PI P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis