CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e,per gli effetti, ha confermato l'ordinanza emessa ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina che ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicato la detenzione domiciliare; Rilevato che con si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la valutazione del Tribunale avrebbe tenuto nel dovuto conto lo stato di salute e gli elementi indicati quanto alla necessità del ricorrente di frequentare spazi aperti; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al recente reato commesso e al fatto che il ricorrente non ha preso le dovute distanze dagli agiti devianti, pure tenendo conto dello stato di salute, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione, resa considerando tutti gli elementi in atti, non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M