Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 37064/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 2 luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA]"-ply, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato (in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di stupefacente ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, del tipo hashish, del peso complessivo di circa gr. 43,93, e di marijuana per un totale di gr. 3,66) alla pena sospesa di mesi sei dii reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di censura, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen. 3.

I motivi sono inammissibili.

4. La sentenza impugnata, al punto 3.1., dopo aver riferito in ordine ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla compatibilità della previsione dell'art. 131 bis cod.pen. con il reato continuato (Sez.U. n. 18891 del 2022) ed alle modalità con le quali va condotto il giudizio finalizzato ad accertare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi (Sez.U. n. 13681 del 2016, Tushaj), ha esaminato la concreta fattispecie, ravvisando nelle reiterazione delle condotte di realizzazione dello spaccio dello stupefacente, unite alla detenzione dello stesso, ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità.

Inoltre, dagli atti d'indagine era emersa la dimestichezza dell'imputato sia con i luoghi adottati come ripostiglio per la droga, sia con l'attività di spaccio, considerate le ripetute offerte ai passanti dello stupefacente, significative della intensità del dolo.

5. Si tratta di motivazione adeguata e conforme ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024; Rv. 286101 — 02), mentre il motivo nulla deduce sul punto, limitandosi a criticare la decisione validamente motivata.

6. Analogamente, il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen., è, inammissibilmente, meramente reiterativo del motivo di appello, trattato al punto

3.2. dalla sentenza impugnata; la sentenza ha spiegato che non ricorrevano i presupposti perché la speciale tenuità deve riguardare congiuntamente i motivi a delinquere (lucro perseguito), il profitto (lucro conseguito) e l'evento (dannoso o pericoloso) del reato.

Nel caso dì specie, ad avviso della Corte di appello, a fronte della modestia del lucro conseguito, non valeva a rendere modesti anche le plurime cessioni di marijuana e la detenzione di hashish.

Su tali temi il motivo non si confronta neanche.

7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 2 luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA]"-ply, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato (in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di stupefacente ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, del tipo hashish, del peso complessivo di circa gr. 43,93, e di marijuana per un totale di gr. 3,66) alla pena sospesa di mesi sei dii reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di censura, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen. 3. I motivi sono inammissibili. 4. La sentenza impugnata, al punto 3.1., dopo aver riferito in ordine ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla compatibilità della previsione dell'art. 131 bis cod.pen. con il reato continuato (Sez.U. n. 18891 del 2022) ed alle modalità con le quali va condotto il giudizio finalizzato ad accertare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi (Sez.U. n. 13681 del 2016, Tushaj), ha esaminato la concreta fattispecie, ravvisando nelle reiterazione delle condotte di realizzazione dello spaccio dello stupefacente, unite alla detenzione dello stesso, ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità. Inoltre, dagli atti d'indagine era emersa la dimestichezza dell'imputato sia con i luoghi adottati come ripostiglio per la droga, sia con l'attività di spaccio, considerate le ripetute offerte ai passanti dello stupefacente, significative della intensità del dolo. 5. Si tratta di motivazione adeguata e conforme ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024; Rv. 286101 — 02), mentre il motivo nulla deduce sul punto, limitandosi a criticare la decisione validamente motivata. 6. Analogamente, il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen., è, inammissibilmente, meramente reiterativo del motivo di appello, trattato al punto 3.2. dalla sentenza impugnata; la sentenza ha spiegato che non ricorrevano i presupposti perché la speciale tenuità deve riguardare congiuntamente i motivi a delinquere (lucro perseguito), il profitto (lucro conseguito) e l'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Nel caso dì specie, ad avviso della Corte di appello, a fronte della modestia del lucro conseguito, non valeva a rendere modesti anche le plurime cessioni di marijuana e la detenzione di hashish. Su tali temi il motivo non si confronta neanche. 7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 37064/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris