CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28275/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22320-2019 proposto da: L & F SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controri correnti - 5n41. contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 100/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 22320 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- Rg 22320/2019 L&[OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L&[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 100/13/2019 dep. 16.1.2019, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef e Irap anno 2005 ha respinto l'appello della società, confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inesistente la notifica del ricorso avvenuta tramite posta elettronica certificata (PEC). L'agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La società ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile al processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo pec (violazione della I. 53/1994). 2.11 motivo, a parte i profili di inammissibilità, non contenendo il riferimento al parametro di cui all'art. 360 c.p.c., è infondato. 2.1.Va premesso che l'estensione del [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA] e Regionali del Lazio - che costituisce il necessario presupposto della possibilità per le parti di effettuare le notificazioni a mezzo p.e.c. - è avvenuta soltanto dal 15 aprile 2017, con Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. 22/12/2016, n. 298). 2.2.Va pertanto ribadito il principio consolidato secondo cui nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico. Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 156/2015 del contenzioso tributario, fissata al 10 gennaio 2016 dal comma 1 dell'art. 12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che «Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ... si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163». Infine, l'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 comma 3 del d.m. n. 163/2013, ha previsto l'entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso d.m. 4 agosto 2015, vale a dire dal 1° dicembre 2015» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9430/2018; conf. Cass., Sez. 6, ord. n. 18321/2017; Cass., Sez. 6 ord. n. 17941/2016). 2.3.Ne consegue che la notifica a mezzo PEC della sentenza di appello da parte del difensore del contribuente eseguita in data 20 dicembre 2016 va ritenuta giuridicamente inesistente, non essendo ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in altre fattispecie dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016. Infatti, nel caso in esame deve escludersi che la notifica eseguita con modalità tecniche non ancora entrate in vigore possa essere ritenuta idonea al conseguimento dello scopo proprio dell'atto, ossia al decorso del termine breve di impugnazione, sia perché le norme che stabiliscono cause di decadenza sono norme di stretta interpretazione (Cass. Sez. U, 16 marzo 2015, n. 5160), sia perché, ai fini della tempestività del ricorso, l'art. 326 cod. proc. civ. ricollega la decorrenza del termine breve di impugnazione non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, per cui, se la notificazione è eseguita in forma diversa, essa non vale mai a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti del destinatario. Il principio è stato ribadito anche di recente (da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020; 12739 del 26 giugno 2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020, nonché da Cass., n. 8560/2019; n. 15109 del 2018, n. 27425/2018 n. 27425/2018; n. 18321/2017), e viene confermato, non ravvisando il Collegio elementi idonei a giustificare il revirement suggerito dalla parte ricorrente. 3.Nella fattispecie, essendo stata estesa alla Regione Lazio solo a decorrere dal 15 aprile 2017 la normativa sul processo telematico, la notifica del ricorso - prima dell'entrate in vigore del citato regolamento - è inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria. 4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 26 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]