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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50180/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannata alle pene di legge per il reato di trasporto di 75 Kg. di tabacco lavorato estero di contrabbando, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sua consapevolezza della merce nel baule dell'auto da lei condotta, di proprietà altrui, sul cui conto non erano stati svolti accertamenti, e a bordo slidla quale viaggiava altra persona, alla quale ben poteva appartenere il t.l.e.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché contenente mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, tenendo conto dell'ingombro della merce trasportata (che non poteva certo passare inosservata alla conducente) ed avendo la Corte territoriale valorizzato il fatto che l'auto era risultata nella disponibilità dell'imputata e che, alla vista della pattuglia della Guardia di Finanza, ella aveva posto in essere manovre brusche, tanto che proprio per questo fu controllata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannata alle pene di legge per il reato di trasporto di 75 Kg. di tabacco lavorato estero di contrabbando, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sua consapevolezza della merce nel baule dell'auto da lei condotta, di proprietà altrui, sul cui conto non erano stati svolti accertamenti, e a bordo slidla quale viaggiava altra persona, alla quale ben poteva appartenere il t.l.e.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché contenente mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, tenendo conto dell'ingombro della merce trasportata (che non poteva certo passare inosservata alla conducente) ed avendo la Corte territoriale valorizzato il fatto che l'auto era risultata nella disponibilità dell'imputata e che, alla vista della pattuglia della Guardia di Finanza, ella aveva posto in essere manovre brusche, tanto che proprio per questo fu controllata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembr
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