CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 27003/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6249/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 1, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eCALANNI [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 66, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1324/2020 depositata il 21/7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2015, conveniva davanti al Tribunale di Calabria l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania e l’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Sicilia, chiedendo che, previo l’accertamento della illegittimità di atti amministrativi e previa la loro conseguente disapplicazione, fosse dichiarata non dovuta - come invece richiestale con nota del 29 ottobre 2014 in riferimento a Decreto Assessoriale (d’ora in poi, D.A.) n. 1977/2007 - la r estituzione di quanto costituente parte delle tariffe a essa spettanti e infatti da essa ricevute. Il D.A. 1977/2007 aveva disposto uno sconto tariffario, ma la sua efficacia era stata sospesa, in relazione a ricorso al [OSCURATO:PERSONA] di soggetti interessati, per cui era stato emesso il D.A. 336/2008, che aveva ripristinato le precedenti tariffe in attesa dell’esito del giudizio amministrativo; essendosi questo concluso a favore della P.A., era stato emesso il D.A.170/2013, che aveva stabilito il ripristino della decisione assunta nel 2007, e da cui era sortita appunto la nota del 29 ottobre 2014 per chiedere la restituzione di quanto ricevuto contrariamente al disposto sconto.Si costituiva soltanto l’[OSCURATO:PERSONA], che resisteva. Il Tribunale, con sentenza del 24 gennaio 2017, rigettava la domanda. REM presentava appello, cui resisteva l’ASP, e che la Corte d’appello di Catania rigettava con sentenza del 21 luglio 2020. REM ha presentato ricorso, composto di cinque motivi, da cui si sono difesi, con rispettivo controricorso, sia l’ASP sia l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. REM ha ritualmente e tempestivamente depositatomemoria, in cui ha dichiarato che, successivamente alla notifica del ricorso, ilD.A. 170/2013 “ è stato annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze numeri4840 e 4843 del 2021 ”, e che il Consiglio di Giustizia con la sentenza n. 503 del 2022 ha dichiarato che tale annullamento “ha effetti erga omnes” e “ determina anche il venir meno delle noteASP di attivazione del procedimento di recupero delle somme in questione in esecuzione del decreto annullato”. Ne deduce la ricorrente che sia venuto meno il suo interesse alla decisione sul ricorso,chiedendo pertanto di dichiararlo con compensazione delle spese. Nessuna delle controparti ha depositato memoria. Considerato che: La ricorrente ha dichiarato con la suddetta memoria - atto processuale unilaterale- la propria sopravvenuta carenza di interesse nella causa. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, in quanto -come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte - l'interesse ad agire e quindi pure l’interesse ad impugnare posto a fondamento del ricorso stesso devono sussistere non solo al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa(cfr., ex multis, Cass. sez.3, ord.2 aprile 2021 n. 9201 e Cass. sez. L, 12 novembre2020 n. 25625).Si ritiene, considerata la successiva condotta per nulla resistente delle controparti,che sussistano i presupposti per compensare le spese del giudizio di cassazione. La ricorrente non è tenuta a versare il doppio contributo di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, l'inammissibilità del ricorso essendo sopravvenuta e non originaria (v. in tal senso Cass. sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015 n. 13636, che condivisibilmente identifica la ratio dell'obbligo, stabilito dalla suddetta norma, di versare un ulteriore importo nell'intento di ottenere una deflazione delle impugnazioni dilatorie o pretestuose, ragion per cui detto meccanismo sanzionatorio si applica nell'ipotesi di inammissibilità originaria della impugnazione, ma non in quella di inammissibilità sopravvenuta, come nel caso appunto del sopravvenuto difetto di interesse; cfr. pure, più recentemente,Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018 n. 14782 e Cass. sez. 5, 7 dicembre 2018 n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ompensa tra le parti le spese