CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 23802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29091/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- MANTI FERDINANDOe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli av- vocatiZUCCONI ANTONELLO e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4192/2020 de- positata il 11/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (ora: Italiana [OSCURATO:SOCIETA].) stipula con [OSCURATO:SOCIETA]., in data 7/11/2000, un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’area di servizio [OSCURATO:PERSONA], sull’autostrada A1. Nel corso dell’esecuzione insorge una con- troversia in ordine alla pretesa inclusione, nell’oggetto dell’appalto, delle lavorazioni inerenti all’impianto GPL, che [OSCURATO:SOCIETA] si rifiuta di realizzare. Italiana [OSCURATO:SOCIETA] contesta inoltre l’incompleto svolgimento di ulteriori lavorazioni e l’ingiustificata detenzione del cantiere da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Quest’ultima, a sua volta, agisce in via monitoria per il pagamento di due fatture, ottenendo due decreti ingiuntivi. Italiana [OSCURATO:SOCIETA] propone opposizione e domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, riuniti i procedimenti, conferma i de- creti monitori. La Corte di appello rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] liana [OSCURATO:SOCIETA], confermando la decisione impugnata. La Corte esclude che l’impianto GPL fosse compreso nell’oggetto dell’appalto, valo- rizzando il pregresso affidamento dei relativi lavori ad un’altra ditta e ritenendo neutra la presenza della documentazione tecnica tra gli allegati contrattuali. Esclude altresì che sussistano gravi inadempi- menti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] tali da giustificare la risoluzione del con- tratto, affermando l’equivalenza tra le condotte delle parti e la reci- proca elisione delle rispettive pretese risarcitorie. Ricorre in cassazione Italiana [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost. Sotto un primo profilo, si censura che la Corte di appello si è li- mitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado e della c.t.u. senza un’autonoma valutazione critica delle prove e delle questioni giuridiche rilevanti, rendendo una motivazione tautologi- ca, priva di reale contenuto argomentativo. In particolare, non avrebbe spiegato perché l’impianto GPL, sebbene figurante nei di- segni e negli elaborati allegati al contratto, non dovesse ritenersi compreso nell’oggetto dell’appalto affidato a [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente sottolinea che la motivazione si risolverebbe in un’adesione acritica alle valutazioni del c.t.u. e alla sentenza di primo grado, con uso di frasi stereotipe e assertive, che eluderebbero il confronto con i punti controversi, come l’effettivo contenuto del contratto e le pro- ve documentali versate in atti. Viene anche censurata l’omessa considerazione della richiesta di chiarimenti da parte dell’appaltatore e del silenzio mantenuto dalla committente, ele- menti che avrebbero potuto incidere sulla ricostruzione dell’oggetto contrattuale. La parte lamenta dunque che la Corte non abbia spie- gato per quali ragioni abbia ritenuto assente un’obbligazione della [OSCURATO:SOCIETA] alla realizzazione dell’impianto GPL, né perché abbia escluso che tale mancanza integrasse un inadempimento contrattuale della committente, idoneo a legittimare la domanda di risoluzione e di ri- getto dei decreti ingiuntivi. Inoltre, sotto un secondo e distinto profilo , viene censurata l’omessa trattazione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da Italiana [OSCURATO:SOCIETA], su cui il giudice del merito avrebbe omesso ogni valutazione. 2.1. - Il primo motivo è accolto limitatamente al secondo distinto profilo. Quanto al primo, la Corte di appello ha argomentato plausibil- mente l’esclusione dell’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di realizzare l’impianto GPL. Ha rilevato che al momento dell’indizione della gara ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), i lavori relativi all’impianto GPL risultavano già affi- dati ad un'altra ditta. La Corte ha considerato decisivo che non sia stata apportata alcuna modifica contrattuale, né stipulata alcuna variante che potesse ricomprendere quelle lavorazioni nel contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. La mera inclusione di elaborati progettuali relativi al GPL tra gli allegati al contratto è stata ritenuta circostanza neutra, spiegabile con la necessità di rappresentare il complesso del pro- getto. Ha infine escluso che la natura di appalto a corpo potesse estendersi ad opere non chiaramente pattuite, come l’impianto GPL, in mancanza di una specifica capitolazione o adeguamento del corrispettivo. 2.2. -Viceversa, in ordine al secondo motivo, la Corte , da un lato si limita a dire che «manca la prova» dei danni, dall’altro adduce a fondamento del rigetto il «reciproco inadempimento»ad opera del- le parti. Si tratta di una motivazione semi inesistente e tautologica , che induce questa Corte a rinviare la causa alla Corte territoriale al fine della stesura di unamotivazione adeguata. 3. -Il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto de- cisivo per il giudizio. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di appello ha omesso l’esame di una serie di documenti e cir- costanze decisive, in particolare gli allegati contrattuali (in specie l’allegato 1.4 e l’allegato 1.5), che descrivono specificamente l’impianto GPL quale parte delle opere da eseguire. Sostiene che la Corte ha trascurato l’incidenza di tali allegati nell’interpretazione del contratto, nonché le manifestazioni di disponibilità all’esecuzione espresse da [OSCURATO:SOCIETA] e il comportamento della com- mittente. Denuncia altresì un travisamento della prova con riferi- mento al significato da attribuire alla documentazione tecnica alle- gata, alla corrispondenza tra le parti e alla valutazione della CTU tecnica. Sostiene che un corretto esame di tali elementi avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio, in particolare all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per ina- dempimento e/o alla revoca dei decreti ingiuntivi. Il secondo motivo è inammissibile. Ci troviamo infatti dinanzi ad una doppia pronuncia conforme sul punto, per cui opera l’inammissibilità –disposta dall’art. 348ter co. 5 c.p.c. - dell a censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ad abundantiam, l a Corte ha esaminato il significato della documentazione tecnica e ne ha escluso la rilevanza interpretativa in assenza di altri riscontri oggettivi. Ha ritenuto – come già detto in precedenza - che il pro- getto dell’impianto GPL non costituisse prova sufficiente dell’inclusione dell’opera nel contratto, né dell’intenzione comune delle parti. La Corte ha plausibilmente considerato infondata la do- glianza circa il travisamento della prova, ritenendo corretto il ri- chiamo al contratto con l’altra ditta e coerente l’interpretazione se- condo cui l’impianto GPL non fosse incluso nell’appalto con [OSCURATO:SOCIETA]. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere da tale questione, non risultava provato alcun altro profilo di grave inadempimento da parte dell’appaltatrice idoneo a giustificare la risoluzione o la revo- ca dei decreti ingiuntivi. 4. - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione (al paragrafo n. 2.2.), dichiara inammissibile il secon- do motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo ac- colto del primo motivo, rinvia alla Corte di appello di Roma, in di- versa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudi- zio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in mo- tivazione, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sen- tenza impugnata in relazione al profilo accol