CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 9 settembre 2022 dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie; l'inammissibilità dell'appello è stata sancita dalla Corte territoriale in ragione del fatto che il difensore non era legittimato, giacché la nomina da parte dell'imputato era intervenuta solo il giorno successivo a quello di deposito dell'appello. 2. Contro il provvedimento predetto ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in particolare dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen. perché nell'atto di appello era specificato che, all'impugnativa, era allegata la nomina e, quindi, doveva trattarsi di un errore della Cancelleria quello per cui sull'appello e sulla nomina anzidetta erano apposte due diverse date di deposito. Peraltro nella nomina era indicato anche lo specifico mandato per impugnare le sentenze anche contumaciali. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 111, comma 2 Cost. in quanto il provvedimento era stato emesso de plano, senza contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale che ha reputato che l'appello fosse inammissibile siccome non presentato da un difensore legittimato in quanto la nomina fiduciaria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta il giorno successivo a quella di deposito dell'appello. Il ricorrente contesta questa conclusione, attribuendo ad un errore dell'addetto di Cancelleria che ebbe a ricevere l'atto di appello e la nomina fiduciaria l'apposizione di timbri recanti due date diverse benché si trattasse di atti depositati contestualmente. Ebbene, gli argomenti di censura del ricorrente sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito — nel reputare che la nomina fiduciaria non fosse ancora formalizzata alla data di deposito dell'appello — ha fatto correttamente riferimento all'unico dato ufficiale su cui poteva contare, vale a dire il timbro di depositato apposto sia sull'appello che sulla nomina fiduciaria; timbri che — come il Collegio ha potuto verificare accedendo agli atti, in ragione della natura processuale della doglianza — recano due date diverse, rispettivamente, quella dell'8 e del 9 marzo 2022. Ne consegue che, stando all'attestazione del Cancelliere a cui furono consegnati gli atti, quando l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentò l'atto di appello nell'interesse dell'odierno ricorrente, non era ancora investito da nomina fiduciaria, che intervenne solo il giorno successivo. Né autorizza una conclusione diversa la circostanza — agitata nel ricorso — che, nell'atto di appello, la nomina era data per allegata, giacché tale elemento, sia pur suggestivo, non è idoneo a superare quello tranciante dell'attestazione del deposito della nomina solo il 9 marzo 2022.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'adozione del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello all'esito di una procedura de plano — è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte — che il Collegio intende ribadire — secondo cui è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata de plano, senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata da quella generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a fa