CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27019/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, ha parzialmente accolto la richiesta di riesame, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 30/07/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui agli al. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto e sesto cod. pen. (capo 1), nonché di cui agli art. 81 cpv. cod. pen., 110, 629, comma 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., art. 416-bisl. cod. pen. (capo 10,35,39,40,41,49,50), fatti commessi in Palermo in data antecedente al 30 novembre 2018, dichiarando assorbito il reato di cui al capo 40 in quello di cui al capo 41, annullando il provvedimento impugnato in relazione al delitto di cui all'art. 50 e confermando nel resto il provvedimento impugnato, ivi compresa la misura applicata. 2. il Palma, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen. con riferimento alle lettere a) e c); il Tribunale ha posto a fondamento del quadro indiziario la telefonata del 07/04/2020, senza prendere in considerazione l'osservazione difensiva secondo la quale l'unico a poter essere ritenuto intraneo all'associazione è il [OSCURATO:PERSONA]; la lettura completa della motivazione evidenzia la parzialità del ragionamento del Tribunale che ha omesso di considerare che l'unico a parlare è il [OSCURATO:PERSONA], mentre il Palma è evidentemente estraneo e non a conoscenza delle dinamiche associative, come dimostrava l'aver chiesto chiarimenti quanto agli ordini per le cassate; non risulta in sostanza integrata la gravità indiziaria sufficiente a stabilire che lo stesso fosse stabilmente inserito nella societas sceleris; in tal senso non può essere dato rilievo alla conversazione del 29/05/2020, il Palma si limita a fare da tramite nel presentare una persona che voleva chiedere al [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione per aprire un esercizio commerciale e se fosse stato effettivamente parte dell'associazione avrebbe avuto capacità decisionale, senza doversi rivolgere al [OSCURATO:PERSONA]; anche le altre conversazioni richiamate, come quelle relative alla spedizione punitiva asseritamente organizzata verso il supermercato MD non appaiono indicative. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. In ordine alla doglianza proposta, del tutto corrispondente a quelle introdotte in sede di riesame, senza effettivo confronto con l'ampia ed organica motivazione, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano). Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del Palma, che si presenta organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, vagliate specificamente anche quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], a dire della difesa unico soggetto effettivamente intraneo all'associazione, mentre il Palma, pur trovandosi in costante contatto e relazione con Io stesso sarebbe da ritenere del tutto estraneo alla consorteria criminale oggetto di indagine, aspetto specificamente rimarcato anche in sede di ricorso per cassazione. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo del Palma in correlazione con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il Vitrano e il Nolano si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni tra soggetti interessati alla gestione del settore delle estorsioni, anche per evitare autonome gestioni da parte di altri sodali nel loro territorio di riferimento, oltre alla programmazione di una serie di attività non lecite per supportare le famiglie dei sodali detenuti. La motivazione fornita dal riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, con un costante richiamo anche alle valutazioni del primo giudice in modo esplicito e puntuale sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza che quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha, con motivazione persuasiva, logica e del tutto priva di aporie ricostruito in modo oggettivo il contesto emerso dalle captazioni. Nello stesso senso, il Tribunale ha fornito chiare indicazioni in ordine alla gestione e caratterizzazione dei vertici del mandamento in questione, con ciò rispondendo in modo articolato, e sorretto da logici riscontri, anche nella successione temporale, quanto al ruolo svolto dal Palma; in tal senso è stata anche sottolineata la particolare rilevanza dell'attività di osservazione e controllo che lo aveva direttamente interessato riscontrando i contenuti delle captazioni. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 2.1. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, con un motivo che si manifesta come generico, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al Palma un ruolo attivo all'interno dell'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro). Il ruolo del Palma, il suo costante interesse per le attività estorsive riferibili alla consorteria criminale, la partecipazione al reperimento di risorse per i soggetti detenuti e per le loro famiglie, il costante contatto con altri soggetti di rilievo nell'ambito dell'associazione, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione. La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nel Palma proprio il soggetto attivo nella associazione, con funzioni anche di mediazione per l'autorizzazione all'apertura di attività commerciali. 2.2. Inoltre, occorre considerare che si presenta adeguata la valutazione complessiva posta alla base della misura applicata, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo, ricorre infatti una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. In conclusione giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).3. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della