CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale della stessa sede del 18 aprile 2024, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20000 di multa, in ordine al reato dì cui all'art. 73, comma 1 e 80, d.P.R. n. 309/1990, per aver trasportato con autocarro dal medesimo condotto 290 kg. di hashish. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Le prospettate censure sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La sentenza, in particolare, alle pagine 2 e 3, ha spiegato che l'imputato era gravato da più precedenti, di cui uno in materia di stupefacenti, e che tali precedenti, sebbene non recentissimi, dimostravano l'allarmante personalità dell'imputato, che evidentemente tendeva a propendere per il crimine, perseguendo l'arricchimento illecito. Correttamente era stata ritenuta la recidiva e le attenuanti generiche, generosamente concesse dal primo giudice, non avrebbero potuto prevalere per legge sulla recidiva, e in assenza di valide ragioni, sulla aggravante contestata, tenuto conto della quantità di stupefacente e sul fatto che il veicolo era pure stato modificato per consentire il trasporto. Il motivo non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate, limitandosi a ribadire che invece fosse adeguatamente specifico il motivo di mera richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec