CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 11764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Trieste il 20/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; lette la memoria contenente le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la trattazione orale, ma non è comparso, insistendo per l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste ha ricevuto richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale circondariale di Capodistria il 28 novembre 2022, per il reato di attraversamento illecito del confine ovvero del territorio dello Stato, punito dall'art. 308, codice penale sloveno, con pena detentiva fino ad otto anni. Con ordinanza del 2 febbraio 2023, la Corte di appello triestina ha respinto la istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'interessato in data 30 gennaio avanzata dall'interessato 2. Propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Con il primo, egli lamenta vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'art. 274 lett. c), non avendo il Tribunale argomentato compiutamente in ordine all'esistenza del pericolo di fuga, desunto in termini puramente congetturali dalla sola entità della pena prevista per il reato contestato. Il ricorrente, in sede di interrogatorio, ha precisato di essere a conoscenza del procedimento pendente in Slovenia e di essere domiciliato in Italia, a Trieste, ove ha sede l'omonima impresa individuale di cui è titolare dal 1 luglio 2022. Egli è dunque inserito nel tessuto sociale italiano, agevolmente reperibile all'indirizzo di residenza, né mai ha tentato di allontanarsi dal territorio di questo Stato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione del provvedimento impugnato quanto alla richiesta di sostituzione della misura coercitiva con altra meno afflittiva, avanzata in via subordinata. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. E' pervenuta alla cancelleria di questa Corte nota del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] da cui si evince che, in data 7 febbraio 2023, è stata disposta la consegna del ricorrente all'Autorità richiedente, eseguita il 1/03/2023. Risulta per conseguenza venuto meno ogni interesse alla impugnazione proposta. In tal senso, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che è inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata applicata la custodia in carcere per dare esecuzione al mandato d'arresto europeo, quando, nelle more, la persona richiesta sia stata trasferita in via temporanea, a norma dell'art. 24, comma secondo,L. 22 aprile 2005, n. 69. (Sez. 6, n. 30898 del 26/05/2008, Chaloppè, Rv. 240324).3. Non va emessa pronuncia di condanna alle spese, non ravviandosi profili di colpa a carico del ricorrente nella determinazione della causa di invalidità. P.Q.M. Dichiara inammissibile