CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2001
Cassazione n. 34873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/03/2001 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 dell'impugnata sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base del suddetto diniego una incensurabile motivazione (si veda la pag., 7 della impugnata sentenza), evidenziando, in particolare, la mancanza di una completa leale ammissione della propria condotta e la commissione del fatto durante la sottoposizione a misura cautelare per altro reato e, più in generale, l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione di tali diminuenti, in conformità con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15