CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa. Si contestava allo stesso di avere indotto [OSCURATO:PERSONA], commerciante, che aveva venduto due vasi, del costo di tredicimila euro l'uno, a lei consegnati in conto vendita dal complice Tanzi, chiedendole denaro contante (euro settemila) quale compenso per la vendita, invero fittizia. L'operazione non riusciva per ragioni indipendenti dalla volontà di Papa, dato che la persona offesa non cedeva alle pretese di denaro e chiamava le forze dell'ordine. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione le esigenze avanzate con la prima impugnazione circa la carenza di prove a sostegno della responsabilità e la necessità di compiere ulteriori accertamenti in ordine agli elementi integrativi del reato. 2.1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame ricorrente si doleva della carenza della motivazione in ordine alla dimostrazione del "concorso" del ricorrente nel reato contestato senza valutare che le due sentenze conformi di merito avevano chiaramente indicato quali erano gli elementi a sostegno della responsabilità. Invero, secondo la conforme e razionale interpretazione delle prove effettuata dai giudici di merito le modalità della truffa erano tali da indicare un sicuro collegamento tra Papa e Tanzi, come risultava confermato dalla stringente sequenza temporale della condotta truffaldina (consegna dei vasi, visita di Papa, richiesta di denaro, irreperibilità sia di Tanzi che di Papa).Rispetto a tale esaustiva motivazione le doglianze proposte con il ricorso si presentano generiche e, come anticipato, non consentono al ricorso di superare la soglia di ammissibilità. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos