CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12-09-2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2019, il G.U.P. del Tribunale di Macerata condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio 52.2 grammi di cocaina, con purezza del 60,1%, da cui erano ricavabili 199 dosi medie singole; fatto accerto in [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2018. Con sentenza del 12 settembre 2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena ad anni 4 di reclusione e 18.000 euro di multa, rimodulando quindi le pene accessorie applicate dal G.U.P. e confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, evidenziando che la Corte territoriale si è limitata a ribadire in maniera acritica le medesime deduzioni del G.U.P., valorizzando il solo dato ponderale dello stupefacente, senza considerare che, come rappresentato dalla difesa, la droga è stata rinvenuta in un'unica confezione senza essere stata suddivisa in dosi, per cui il richiamo della sentenza impugnata, quale elemento rilevatore della destinazione allo spaccio, alle modalità di conservazione e custodia della sostanza non può ritenersi pertinente. Parimenti ignorato dai giudici di merito è rimasto inoltre l'ulteriore dato secondo cui la perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ha dato esito negativo, stante il mancato ritrovamento di stupefacenti, di bilancini di precisione o di strumenti legati all'attività di detenzione illecita di droghe, a ciò aggiungendosi che la presenza del denaro era stata ritenuta dal primo giudice non riconducibile a precedenti cessioni di stupefacenti da parte del ricorrente, integrando ciò un profilo di insuperabile contraddittorietà del percorso argomentativo della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello disatteso in una parte importante il contenuto della richiamata motivazione di primo grado. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è la qualificazione giuridica del fatto, che, secondo la prospettazione difensiva, ben poteva e doveva essere inquadrato nella fattispecie autonoma della lieve entità, conformemente ai richiamati criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui 65221LiME~ sono sussumibili nella previsione di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 anche le ipotesi che, come nel caso di •specie, si caratterizzano per la minore portata offensiva dell'attività di detenzione illecita. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto in rubrica non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un apparato motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare le risultanze investigative confluite nel rito abbreviato, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] veniva fermato il 21 giugno 2018 a bordo della sua autovettura, venendo trovato in una borsa porta computer nella sua disponibilità un involucro contenente 49,7 grammi netti di cocaina, da cui risultavano ricavabili 199 dosi medie singole, oltre a due buste di denaro contenenti rispettivamente 5.720 e 1.100 euro. Pur non ritenendo il denaro correlabile con certezza a pregresse cessioni, il G.U.P. invece riteneva penalmente rilevante la detenzione dello stupefacente rinvenuto, risultando la stessa non compatibile con un uso meramente personale, peraltro non rivendicato dal diretto interessato, il quale in sede di udienza di convalida dell'arresto si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Corte di appello ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, rimarcando la sproporzione del dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente rinvenuta rispetto a finalità di consumo personali peraltro non allegate e attribuendo maggiore rilievo indiziario alla presenza di somme di denaro la cui origine non risulta giustificata, aspetto questo che non rivela affatto profili contraddittori tra le due pronunce, ma piuttosto conferma l'autonomia valutativa dei giudici di secondo grado, i quali non si sono limitati a richiamare la motivazione del primo giudice, ma, pur nel condividerla sostanzialmente, l'hanno sviluppata con considerazioni autonome e non manifestamente illogiche. Gli elementi indicati dalla difesa (gli esiti della perquisizione domiciliare e la mancata suddivisione in dosi dello stupefacente) sono stati in ogni caso ritenuti ragionevolmente recessivi dal G.U.P. e dalla Corte territoriale rispetto alla pregnanza dei contrari dati probatori relativi all'entità e alla qualità della droga rinvenute, e ciò anche alla luce dell'assenza di plausibili spiegazioni alternative. In definitiva, la complessiva valutazione dei giudici di merito circa l'ascrivibilità delle condotte illecite all'imputato, in quanto scaturita da una disamina razionale degli elementi probatori acquisiti, resiste alle censure difensive, che si articolano, invero in termini essertivi e generici, nella proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte pacifica l'affermazione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo 3cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza della doglianza in punto di responsabilità. 2. La medesima conclusione si impone anche rispetto al secondo motivo, dovendosi evidenziare che anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta alcuna criticità. Sul punto occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuoi dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al 4riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è stato sottolineato come anche l'elemento ponderale, quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale, non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di lieve entità. 2.1. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la capacità di approvvigionamento da parte dell'imputato di un quantitativo di sostanza, circa 50 grammi di cocaina, con elevato grado di purezza (60% circa), in grado di alimentare nelle successive fasi di cessione un'ampia platea di consumatori, avendo in tal modo [OSCURATO:PERSONA] dato prova di un proficuo inserimento nel circuito dei traffici di stupefacenti. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, che non è consentita in sede di legittimità. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M