CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30286/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 9 / 08 /19 99 , avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] delG.i.p. del Tribunale di Velletri, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso; udita per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 30 novem bre 2024 il G.i.p . del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] per violazione in concorso dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990(capo B), dell’art. 23, comma 2, legge n. 110 del 1975 per la fabbricazionedi tre pistole automatiche calibro 9, prive di matricola e altri segni distintivi in violazione (capo C), dell’art. 2 legge n. 895 del 1967per la detenzione di tre pistole automatiche (capo D), dell’art. 697 cod. pen . in relazione all’art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e all’art. 58, comma 1, r.d. 6 maggio 1940, n. 635 per la detenzione in concorso di 128 proiettili di pistola calibro 9, senza averne fatto denuncia (capo E) e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati dei capi B), C) e D). 2. Il ricorrente contesta la violazione del diritto di difesa perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi prontamente attivato, non aveva potuto visionare il fascicolo prima dell’udienza di convalida. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso èmanifestamente infondato . I difensori hanno lamentato la frustrazione del loro diritto di difesa in conseguenza della mancata evasione da parte della Cancelleria della richiesta, ritualmente presentata con pec del 28 e del 29 novembre 2024, degli atti digitali necessari alla preparazione dell’udienza di convalida dell’arresto. Sennonché, a differenza di quanto prospettato in ricorso, la Cancelleria ha tempestivamente risposto alle comunicazioni ricevute, precisando che gli atti non erano digitali, ma cartacei, per cui la consultazione del fascicolo era assicurata in Tribunale (pec del 29 novembre 2024). Il ricorrente non ha svolto alcuna doglianza sull’eventuale impossibilità di accedere al fascicolo cartaceo depositato, né risulta abbia chiesto un termine a difesa per ovviare a eventuali disfunzioni amministrative, ma ha limitato la censura alla mancata trasmissione telematica degli atti in formato digitale. Tale doglianza è priva di pregio perché,al momento dell’arresto, nel novembre 2024, era vigente il decreto ministeriale n. 217 del 2023 che, con riferimento al deposito degli atti diversi dalle richieste di archiviazione, prevedeva un doppio binario e una mera facoltatività del deposito del fascicolo digitale (art. 3, commi 1 e 7) fino alla data del 31/12/2024, in deroga all’art. 111- bis cod.proc. p en . , termine ulteriormente prorogato dal decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in