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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0016 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 27 febbraio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Norme nazionali relative alle modalità di assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale – Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo giurisdizionale – Potere del giudice designato di verificare la regolarità dell’assegnazione» Nella causa C‑16/24 [Sinalov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’11 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2024, nel procedimento penale a carico di YR e a., con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice) e N. Fenger, giudici, avvocato generale T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Commissione europea, da K. Herrmann, E. Rousseva e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di YR e a. per la partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato alla commissione di reati fiscali.

Contesto normativo Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] sull’Unione europea 3 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

[OSCURATO:PERSONA]

4 Ai termini dell’articolo 47, primo e secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA]: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (...)».

Diritto bulgaro Legge sull’ordinamento giudiziario 5 L’articolo 9, paragrafo 1, dello Zakon za sadebnata vlast (legge sull’ordinamento giudiziario) prevede quanto segue: «Le cause e i fascicoli sono assegnati all’interno degli organi giudiziari sulla base del principio della selezione casuale, mediante un’assegnazione elettronica uniforme secondo l’ordine di arrivo, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 360b». 6 L’articolo 86 di tale legge così dispone: «1.

Il presidente del tribunale regionale esercita la direzione generale dell’organizzazione e dell’amministrazione del tribunale regionale, (...) (...) 2) organizzando il lavoro dei giudici e dei giurati; (...)

2. Le direttive del presidente e le norme relative all’organizzazione del lavoro dell’organo giurisdizionale da esso approvate sono vincolanti per tutti i giudici e i membri del personale dell’organo giurisdizionale». 7 L’articolo 360b di detta legge è così formulato: «1.

Le autorità giudiziarie utilizzano sistemi informativi approvati dall’assemblea plenaria del [Visshia sadeben savet (Consiglio supremo della magistratura, [OSCURATO:PERSONA])] di concerto con il ministro della Giustizia e con il ministro per la Governance digitale. (...)

6. Le autorità giudiziarie utilizzano un unico sistema di assegnazione casuale in forza dell’articolo 9 e dell’articolo 112, paragrafo 6, e deve potersi dimostrare pubblicamente il carattere casuale dell’assegnazione con mezzi crittografici definiti da un’ordinanza del ministro della Giustizia di concerto con il ministro per la Governance digitale».

La metodologia uniforme 8 Il Consiglio supremo della magistratura ha istituito l’[OSCURATO:PERSONA] po prilozhenieto na printsipa za sluchayno Razpredelenie na delata v rayonnite, okrazhnite, administrativnite, voennite, apelativnite i spetsializiranite sadilishta (metodologia uniforme sull’applicazione del principio dell’assegnazione casuale delle cause nei tribunali distrettuali, regionali, amministrativi, militari, d’appello e specializzati; in prosieguo: la «metodologia uniforme»). 9 Il punto 1, lettera b), della metodologia uniforme, che disciplina l’assegnazione casuale, è così redatto: «La ripartizione delle cause all’interno di tutti gli organi giurisdizionali avviene secondo il principio della selezione casuale mediante ripartizione elettronica, in base all’ordine di arrivo, in funzione della materia e della tipologia della causa e nel rispetto dei termini procedurali che richiedono una trattazione urgente». 10 Conformemente al punto 3 della metodologia uniforme, alle assegnazioni procede il dirigente amministrativo dell’organo giurisdizionale o il presidente di sezione. 11 Il punto 4.1.1 della metodologia uniforme, che disciplina la «selezione di un giudice in particolare» nei procedimenti penali e amministrativi di natura penale, enuncia quanto segue: «a) Quando il procedimento giudiziario viene chiuso e la causa viene inviata a un pubblico ministero per un’integrazione dell’istruttoria, per poi tornare dinanzi all’organo giurisdizionale, la causa, riaperta con un nuovo numero, è assegnata al giudice relatore inizialmente designato. b) A seguito dell’annullamento di una decisione giudiziaria che pone fine al procedimento per motivi di competenza, la nuova causa è assegnata al giudice relatore inizialmente designato. c) Quando una causa viene rinviata dinanzi all’organo giurisdizionale di primo grado a motivo di cattiva amministrazione e successivamente ritorna allo stesso organo giurisdizionale, la causa è assegnata al relatore inizialmente designato».

Codice di procedura penale 12 [OSCURATO:PERSONA] kodeks (codice di procedura penale), al suo articolo 6, paragrafo 1, dispone quanto segue: «L’amministrazione della giustizia nelle cause penali è garantita unicamente dagli organi giurisdizionali stabiliti dalla [Konstitutsia na [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA])]». 13 L’articolo 10 di tale codice così prevede: «Nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici, i giurati, i procuratori e le autorità istruttorie sono indipendenti e sono soggetti unicamente alla legge». 14 Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, di detto codice: «Quando l’organo giurisdizionale constata che la causa rientra nella competenza di un altro organo giurisdizionale di pari grado, esso pone fine al procedimento e trasmette la causa a tale organo giurisdizionale. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 30 ottobre 2014, lo Spetsialisirana prokuratura (procura specializzata, [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso un atto di rinvio a giudizio nei confronti di YR e a. per partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato alla commissione di reati fiscali, nella fattispecie il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per un importo di 6364428 leva bulgari (BGN) (circa EUR 3254080), tra il gennaio 2008 e il marzo 2012, e ha adito lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, [OSCURATO:PERSONA]). 16 Secondo quanto indicato nella decisione di rinvio, il riconoscimento della colpevolezza di YR e a. implicherebbe che la loro pena venga determinata in base alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( GU 2004, L 335, pag. 8 ), e alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ( GU 2008, L 300, pag. 42 ). 17 Tale causa è stata assegnata al giudice

I. H. 18 La decisione interlocutoria emessa dal collegio giudicante composto dal giudice

I. H. e da due giurati ai fini dell’esame di merito della causa è stata annullata in appello per vizio di procedura il 21 luglio 2022 e la causa è stata rinviata dinanzi a tale collegio giudicante. 19 Con ordinanza del 26 luglio 2022, il giudice

I. H. ha chiuso il procedimento nei confronti di YR e a. dinanzi alla camera pertinente dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), organo giurisdizionale che era stato soppresso con effetto dal giorno successivo, mentre le cause dinanzi ad esso pendenti dovevano essere trasferite al Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), al quale tale giudice ha rinviato la causa. 20 Il 28 luglio 2022, il giudice

I. H. è stato assegnato al Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). 21 Il 4 agosto 2022, il dirigente amministrativo della sezione penale di tale Tribunale ha assegnato la causa di cui trattasi di YR e a. alla giudice H. K. applicando il sistema di assegnazione casuale. 22 Il 27 settembre 2023, la camera presieduta da detto giudice ha rinviato la causa al giudice

I. H. in considerazione del suo precedente intervento in tale causa.

La sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), presieduta dal giudice

I. H. e che, come risulta da un addendum alla domanda di pronuncia pregiudiziale pervenuto alla Corte il 17 gennaio 2024, deve essere considerata giudice del rinvio, ha esaminato tale rinvio, ritenendo che la regolarità dell’assegnazione di una causa fosse una questione giuridica che doveva essere decisa da essa e non già dal dirigente amministrativo della sezione penale di quel Tribunale, dal momento che le modalità di assegnazione di una causa rientrerebbero tra i principi dell’organizzazione giudiziaria e spetterebbe a ciascun collegio giudicante verificare la propria competenza.

A seguito di un’udienza nel corso della quale gli imputati hanno avuto la possibilità di essere sentiti, il giudice

I. H. ha accettato di conoscere della causa di cui trattasi. 23 A motivo di tale rinvio e della sua accettazione, il dirigente amministrativo del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha avviato dei procedimenti disciplinari nei confronti della giudice H. K., essenzialmente per non avergli ritrasmesso la causa di cui trattasi ai fini della riassegnazione, e nei confronti del giudice

I. H., per aver accettato di trattare tale causa sebbene questa non gli fosse stata regolarmente assegnata. 24 Secondo il giudice del rinvio, la situazione del procedimento nei confronti di YR e a. non corrisponde esattamente a una delle ipotesi di selezione di un giudice in particolare menzionate al punto 4.1.1 della metodologia uniforme, ma è assimilabile a uno di dette ipotesi, vale a dire quella in cui, dopo che una decisione di un organo giurisdizionale di primo grado è stata annullata da un giudice d’appello, quest’ultimo rinvia la causa in questione al primo organo giurisdizionale affinché il procedimento sia ripreso. 25 Dalla decisione di rinvio risulta peraltro che altre due cause di cui aveva conosciuto il giudice

I. H. mentre era in carica presso lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) sono state parimenti assegnate dal dirigente amministrativo del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), inizialmente, secondo il sistema di assegnazione casuale.

Tuttavia, i giudici così designati, avendo ritenuto che tali cause avrebbero dovuto essere assegnate al giudice

I. H., le hanno ritrasmesse al dirigente, che le ha riassegnate a quest’ultimo giudice, ricorrendo al sistema di selezione di un giudice in particolare. 26 Il giudice del rinvio rileva parimenti che né la metodologia uniforme, né la Vatreshni pravila za sluchayno Razpredelenie na delata i za zamestvane na sadii v [OSCURATO:PERSONA] otdelenie na Sofiyski gradski sad [regolamento interno sull’assegnazione casuale delle cause e sulla sostituzione dei giudici presso la sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA])] disciplinano il controllo del metodo utilizzato dal dirigente amministrativo per l’assegnazione di una causa, assegnazione casuale o selezione in particolare. 27 Il giudice del rinvio ritiene che tale controllo debba essere considerato di natura giurisdizionale e, di conseguenza, debba essere esercitato in modo indipendente dal giudice al quale la causa è stata assegnata dal dirigente amministrativo, dopo aver sentito le parti e sotto la supervisione di un organo giurisdizionale di grado superiore.

Esso si basa a tal riguardo sull’articolo 6, paragrafo 1, e sull’articolo 10 del codice di procedura penale nonché, per analogia, sull’articolo 42, paragrafo 2, di tale codice, relativo al rinvio di una causa da un giudice a un altro. 28 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che altre istanze ritengono che, in caso di dubbi sulla regolarità dell’assegnazione di una causa in base al sistema di assegnazione casuale, il giudice assegnatario debba informarne il dirigente amministrativo, che avrebbe competenza esclusiva nel valutare la regolarità di un’assegnazione e dovrebbe decidere se deve, eventualmente, ricorrere all’altro metodo di assegnazione, vale a dire la selezione di in particolare. 29 In tale contesto, il giudice del rinvio stabilisce un collegamento tra la sua situazione e la nozione di «giudice indipendente», ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], e ciò sotto un duplice profilo.

Infatti, si tratterebbe di stabilire se il principio secondo cui ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un simile giudice sia rispettato in una situazione in cui, da un lato, un giudice non potrebbe statuire sulla propria competenza, ma dovrebbe rimettersi alla valutazione di un dirigente amministrativo, laddove si sottolinea che quest’ultimo, in tale veste, non esercita funzioni giurisdizionali ed è un elemento esterno al collegio giudicante investito di una causa o chiamato a trattarla, e in cui, dall’altro, il fatto che un giudice di detto organo giurisdizionale statuisca al riguardo configurerebbe un illecito disciplinare. 30 Il giudice del rinvio ritiene anche possibile tracciare un parallelismo tra la sua situazione e la giurisprudenza della Corte secondo la quale, da una parte, le garanzie d’indipendenza e d’imparzialità richieste dal diritto dell’Unione presuppongono in particolare l’esistenza di norme che disciplinano la nomina dei giudici e, dall’altra, è necessario che, una volta nominati, i giudici non siano soggetti ad alcuna pressione e non ricevano istruzioni nell’esercizio delle loro funzioni.

Infatti, l’assegnazione di una causa a un giudice da parte del dirigente amministrativo sarebbe assimilabile a una nomina. 31 D’altro canto, il giudice del rinvio rileva che i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei giudici H. K. e

I. H. riguardano il contenuto di decisioni o di atti adottati da questi ultimi nell’ambito delle loro funzioni giurisdizionali.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un procedimento disciplinare potrebbe essere avviato in casi del genere solo in situazioni del tutto eccezionali di comportamenti gravi e totalmente inescusabili da parte dei giudici, consistenti, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o con colpa particolarmente grave e grossolana le norme del diritto nazionale e dell’Unione di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere arbitrio o diniego di giustizia. 32 Inoltre, i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei giudici H. K. e

I. H. riguarderebbero situazioni in cui questi hanno esercitato, in modo presumibilmente errato, un potere di cui dispongono gli organi giurisdizionali, ossia quello di verificare essi stessi la propria competenza, situazioni in cui, conformemente alla giurisprudenza della Corte, simili procedimenti non potrebbero essere avviati. 33 In tali circostanze, la sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «[1)] Se sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo [1, secondo comma], TUE e con l’articolo 47 della [[OSCURATO:PERSONA]] un’interpretazione di una legge nazionale – che come principio di amministrazione della giustizia, per stabilire quale giudice debba trattare e definire una causa penale prevede una scelta casuale tra i giudici – secondo la quale, qualora sussistano dubbi che tale principio sia stato violato in una causa già assegnata dal dirigente amministrativo, detti dubbi debbano essere chiariti considerando che si tratti (...) di una questione giudiziaria, su cui decide il giudice assegnatario della causa (...) anche dopo aver sentito le parti e nell’ambito del procedimento di impugnazione (...), oppure (...) di una questione amministrativa, per cui solo il dirigente amministrativo ha facoltà di effettuare tale valutazione, [2)] nonché un’interpretazione [della stessa legge nazionale] secondo cui, se il giudice al quale è stata assegnata la causa ritiene che, in base al principio [del diritto nazionale relativo alla selezione casuale del giudice incaricato di trattare e definire una causa penale], [tale] causa dovrebbe essere trattata da un altro giudice, al quale egli rimette la causa medesima, e [tale altro giudice] a cui è stata rimessa [detta] causa stabilisce anzitutto di sentire le parti in un procedimento contraddittorio e poi di adottare autonomamente una decisione sulla questione della propria competenza, entrambi tali giudici commettono un illecito disciplinare in quanto la loro condotta reca un danno all’immagine della giustizia e integra una violazione dei loro doveri d’ufficio». 34 Con addendum alla domanda di pronuncia pregiudiziale pervenuto alla Corte il 29 aprile 2024, il giudice del rinvio ha trasmesso a quest’ultima la copia di un’ordinanza del presidente del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) del 25 aprile 2024, emessa nell’ambito dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici H. K. e

I. H., ai sensi della quale questi ultimi sono stati richiamati all’ordine per i fatti menzionati al punto 23 della presente sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 35 La prima questione verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]. 36 In via preliminare occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è applicabile nel contesto del procedimento principale.

Infatti, tale disposizione trova applicazione nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

Poiché il giudice del rinvio è un siffatto organo, il procedimento dinanzi ad esso deve soddisfare i requisiti derivanti dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva previsto da tale disposizione. 37 Dall’altro, nella misura in cui la prima questione mira all’interpretazione dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], deve ricordarsi che l’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’operato degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Ne consegue che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 78 nonché giurisprudenza ivi citata]. 38 Per quanto riguarda il procedimento penale a carico di YR e a., il giudice del rinvio si limita a precisare che gli imputati sono perseguiti per partecipazione a un gruppo criminale finalizzato alla commissione di reati fiscali relativi al mancato pagamento dell’IVA dovuta e che, se la loro colpevolezza fosse riconosciuta, l’entità della loro pena dovrebbe essere determinata in base alle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841.

Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione sul contesto fattuale in cui si inserisce tale procedimento che chiarisca simili affermazioni e consenta alla Corte di verificare se detto procedimento comporti effettivamente un’attuazione del diritto dell’Unione. 39 Ebbene, a norma dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

Al riguardo, occorre ricordare che tale illustrazione dei motivi, così come l’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti richiesta dall’articolo 94, lettera a), di detto regolamento di procedura, deve permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la sua competenza a rispondere alla questione sottoposta (ordinanza del 9 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑488/13 , EU:C:2014:2191 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 40 Non è quanto avviene nel caso di specie. 41 Ciò premesso, l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] deve comunque essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Infatti, poiché quest’ultima disposizione impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], tale articolo, anche se non è applicabile al procedimento principale, deve essere debitamente preso in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 45 e giurisprudenza citata). 42 Di conseguenza, deve ritenersi che con la sua prima questione il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essere assegnata a quest’ultimo, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale di tale causa e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. 43 In proposito occorre ricordare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questo non disciplina l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare per quanto riguarda l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, cosicché le norme in materia rientrano, in linea di principio, nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tuttavia, questi ultimi sono comunque tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi che il diritto dell’Unione impone loro (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19 , EU:C:2021:1034 , punti 133 e 180 nonché giurisprudenza ivi citata). 44 Ciò vale, in particolare, per gli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata), disposizione che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 45 Orbene, le norme relative all’assegnazione delle cause all’interno di un organo giurisdizionale presentano un collegamento con la nozione di «tutela giurisdizionale effettiva», ai sensi della disposizione citata. 46 Infatti, gli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE vertono in particolare sull’esistenza di un giudice precostituito per legge, in considerazione dei legami inscindibili che sussistono fra l’accesso a un simile giudice e le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata), garanzie richieste anch’esse dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 47 Tale obbligo di previa definizione per legge degli organi giurisdizionali rientranti nel sistema dei rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, del pari menzionato all’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione dell’organo in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 121 e giurisprudenza ivi citata). 48 Inoltre, il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali derivante dal diritto dell’Unione riguarda non solo le indebite influenze che possono essere esercitate dai poteri legislativo ed esecutivo, ma anche quelle che possono provenire dall’interno dell’organo giurisdizionale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 49 In aggiunta, l’esercizio della funzione giurisdizionale deve essere al riparo non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche da forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici [sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23 , EU:C:2024:956 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata]. 50 Orbene, la violazione delle norme relative alla designazione del giudice chiamato a statuire in una determinata causa può avere un simile effetto [v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23 , EU:C:2024:956 , punto 55 ]. 51 Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio, il diritto nazionale ha istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento dei dirigenti amministrativi di tali organi giurisdizionali, a loro volta membri di questi ultimi.

Un siffatto sistema di assegnazione non appare, di per sé, tale da esporre i collegi giudicanti ad un’indebita influenza.

In particolare, un errore nell’applicazione delle norme di assegnazione non implica necessariamente la presenza di un’influenza del genere.

Non può nondimeno escludersi, in particolare, che il fatto di non assegnare una causa a un giudice che se ne sia occupato in una fase antecedente del procedimento, in una situazione in cui il diritto nazionale prevede una simile assegnazione, possa avere lo scopo di impedire a tale giudice di continuare a occuparsi di tale causa. 52 In questo contesto si pone la questione della verifica della corretta applicazione di un simile sistema di assegnazione in una determinata causa. 53 Al riguardo, occorre rilevare che la possibilità di verificare il rispetto delle garanzie connesse alla nozione di «giudice precostituito per legge», nel senso precisato al punto 47 della presente sentenza, è necessaria per la fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare nel singolo.

Pertanto, il controllo del rispetto del requisito secondo cui ogni organo giurisdizionale, per la sua composizione, deve costituire un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge è una formalità sostanziale la cui osservanza rientra nell’ordine pubblico [v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 , nonché dell’8 maggio 2024, Asociația Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati), C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

La Corte ha dichiarato che una siffatta verifica deve poter essere effettuata nell’ambito dell’esame di un ricorso, eventualmente d’ufficio quando, al riguardo, sorga un serio dubbio (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punti 57 e 58 ). 54 Infatti, una tutela giurisdizionale effettiva non può essere garantita se, su domanda di parte, o d’ufficio in presenza di seri dubbi, il rispetto delle norme che conferiscono a un organo giurisdizionale la qualità di «giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge» non potesse essere oggetto di un controllo giurisdizionale e di un’eventuale sanzione in caso di inosservanza, altrimenti tali norme potrebbero essere violate senza che ne derivi alcun effetto [v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23 , EU:C:2024:956 , punto 66 ]. 55 Ne consegue che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], esige che il rispetto delle norme di diritto interno relative all’assegnazione delle cause possa essere sottoposto a controllo giurisdizionale, al fine di stabilire se il collegio giudicante al quale una determinata causa è stata assegnata costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. 56 Ciò posto, tenuto conto della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi giurisdizionali ricordata al punto 43 della presente sentenza, il diritto dell’Unione non osta a che, qualora un giudice al quale sia stata assegnata una causa ad opera del dirigente amministrativo dell’organo giurisdizionale interessato dubiti della regolarità di tale assegnazione alla luce delle norme applicabili del diritto nazionale, esso debba ritrasmettere la causa di cui trattasi allo stesso dirigente, in considerazione delle sue prerogative di legge, affinché quest’ultimo verifichi detta regolarità e, se del caso, accettare di esaminare la causa in parola se l’assegnazione iniziale venisse confermata.

Tuttavia, la regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale. 57 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità di detta assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice dello stesso organo giurisdizionale per il motivo che la medesima avrebbe dovuto essere assegnata a quest’ultimo, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale di tale causa e proceda eventualmente alla sua riassegnazione.

La regolarità dell’assegnazione effettuata da detto dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale.

Sulla seconda questione 58 Con la sua seconda questione, sollevata nel medesimo contesto normativo nazionale della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, qualora un giudice al quale sia stata assegnata una causa secondo il sistema di assegnazione casuale ritenga che, in via eccezionale, tale causa avrebbe dovuto essere assegnata in particolare a un altro giudice dello stesso tribunale e, di conseguenza, rinvii detta causa a tale giudice, e quest’ultimo accetti di pronunciarsi sulla propria competenza, questi due giudici possano essere ritenuti responsabili di un illecito disciplinare. 59 Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa di cui è investito.

Da tali termini nonché dall’impianto sistematico dell’articolo citato emerge che, da un lato, dinanzi al giudice che chiede una sentenza pregiudiziale deve essere pendente una controversia nell’ambito della quale esso sia chiamato a emettere una pronuncia che possa tener conto di tale sentenza [v., in tal senso, sentenza del22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19 , EU:C:2022:201 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata], e, dall’altro, la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale (sentenza del 21 settembre 2023, Juan, C‑164/22 , EU:C:2023:684 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 60 Nel caso di specie, il giudice del rinvio è investito di un procedimento penale a carico di YR e a., e non di un procedimento disciplinare nei confronti dei giudici

I. H. e H. K. Orbene, alla luce della decisione di rinvio, la questione se l’adozione, da parte di questi due giudici, di determinate decisioni riguardanti l’assegnazione della causa relativa a tale procedimento penale possa configurare una violazione disciplinare appare irrilevante ai fini della decisione da emanare nell’ambito di detto procedimento, dato che la decisione di rinvio non fornisce alcuna indicazione circostanziata di un collegamento effettivo tra i due procedimenti. 61 Pertanto, la seconda questione poteva essere rilevante solo in relazione al procedimento disciplinare che, alla data della decisione di rinvio, pendeva dinanzi a un organo diverso dal giudice del rinvio, nell’ambito del quale essa del resto avrebbe potuto essere sollevata (v., per analogia, ordinanza del 22 dicembre 2022, Sąd Najwyższy, da C‑491/20 a C‑496/20, C‑506/20, C‑509/20 e C‑511/20 , EU:C:2022:1046 , punti 84 e 85 ). 62 La seconda questione è, pertanto, irricevibile.

Sulle spese 63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essergli assegnata, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale della causa di cui trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione.

La regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0016 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 27 febbraio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Norme nazionali relative alle modalità di assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale – Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo giurisdizionale – Potere del giudice designato di verificare la regolarità dell’assegnazione» Nella causa C‑16/24 [Sinalov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’11 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2024, nel procedimento penale a carico di YR e a., con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice) e N. Fenger, giudici, avvocato generale T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Commissione europea, da K. Herrmann, E. Rousseva e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di YR e a. per la partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato alla commissione di reati fiscali. Contesto normativo Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] sull’Unione europea 3 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». [OSCURATO:PERSONA] 4 Ai termini dell’articolo 47, primo e secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA]: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (...)». Diritto bulgaro Legge sull’ordinamento giudiziario 5 L’articolo 9, paragrafo 1, dello Zakon za sadebnata vlast (legge sull’ordinamento giudiziario) prevede quanto segue: «Le cause e i fascicoli sono assegnati all’interno degli organi giudiziari sulla base del principio della selezione casuale, mediante un’assegnazione elettronica uniforme secondo l’ordine di arrivo, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 360b». 6 L’articolo 86 di tale legge così dispone: «1.   Il presidente del tribunale regionale esercita la direzione generale dell’organizzazione e dell’amministrazione del tribunale regionale, (...) (...) 2) organizzando il lavoro dei giudici e dei giurati; (...) 2.   Le direttive del presidente e le norme relative all’organizzazione del lavoro dell’organo giurisdizionale da esso approvate sono vincolanti per tutti i giudici e i membri del personale dell’organo giurisdizionale». 7 L’articolo 360b di detta legge è così formulato: «1.   Le autorità giudiziarie utilizzano sistemi informativi approvati dall’assemblea plenaria del [Visshia sadeben savet (Consiglio supremo della magistratura, [OSCURATO:PERSONA])] di concerto con il ministro della Giustizia e con il ministro per la Governance digitale. (...) 6.   Le autorità giudiziarie utilizzano un unico sistema di assegnazione casuale in forza dell’articolo 9 e dell’articolo 112, paragrafo 6, e deve potersi dimostrare pubblicamente il carattere casuale dell’assegnazione con mezzi crittografici definiti da un’ordinanza del ministro della Giustizia di concerto con il ministro per la Governance digitale». La metodologia uniforme 8 Il Consiglio supremo della magistratura ha istituito l’[OSCURATO:PERSONA] po prilozhenieto na printsipa za sluchayno Razpredelenie na delata v rayonnite, okrazhnite, administrativnite, voennite, apelativnite i spetsializiranite sadilishta (metodologia uniforme sull’applicazione del principio dell’assegnazione casuale delle cause nei tribunali distrettuali, regionali, amministrativi, militari, d’appello e specializzati; in prosieguo: la «metodologia uniforme»). 9 Il punto 1, lettera b), della metodologia uniforme, che disciplina l’assegnazione casuale, è così redatto: «La ripartizione delle cause all’interno di tutti gli organi giurisdizionali avviene secondo il principio della selezione casuale mediante ripartizione elettronica, in base all’ordine di arrivo, in funzione della materia e della tipologia della causa e nel rispetto dei termini procedurali che richiedono una trattazione urgente». 10 Conformemente al punto 3 della metodologia uniforme, alle assegnazioni procede il dirigente amministrativo dell’organo giurisdizionale o il presidente di sezione. 11 Il punto 4.1.1 della metodologia uniforme, che disciplina la «selezione di un giudice in particolare» nei procedimenti penali e amministrativi di natura penale, enuncia quanto segue: «a) Quando il procedimento giudiziario viene chiuso e la causa viene inviata a un pubblico ministero per un’integrazione dell’istruttoria, per poi tornare dinanzi all’organo giurisdizionale, la causa, riaperta con un nuovo numero, è assegnata al giudice relatore inizialmente designato. b) A seguito dell’annullamento di una decisione giudiziaria che pone fine al procedimento per motivi di competenza, la nuova causa è assegnata al giudice relatore inizialmente designato. c) Quando una causa viene rinviata dinanzi all’organo giurisdizionale di primo grado a motivo di cattiva amministrazione e successivamente ritorna allo stesso organo giurisdizionale, la causa è assegnata al relatore inizialmente designato». Codice di procedura penale 12 [OSCURATO:PERSONA] kodeks (codice di procedura penale), al suo articolo 6, paragrafo 1, dispone quanto segue: «L’amministrazione della giustizia nelle cause penali è garantita unicamente dagli organi giurisdizionali stabiliti dalla [Konstitutsia na [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA])]». 13 L’articolo 10 di tale codice così prevede: «Nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici, i giurati, i procuratori e le autorità istruttorie sono indipendenti e sono soggetti unicamente alla legge». 14 Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, di detto codice: «Quando l’organo giurisdizionale constata che la causa rientra nella competenza di un altro organo giurisdizionale di pari grado, esso pone fine al procedimento e trasmette la causa a tale organo giurisdizionale. (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 30 ottobre 2014, lo Spetsialisirana prokuratura (procura specializzata, [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso un atto di rinvio a giudizio nei confronti di YR e a. per partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato alla commissione di reati fiscali, nella fattispecie il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per un importo di 6364428 leva bulgari (BGN) (circa EUR 3254080), tra il gennaio 2008 e il marzo 2012, e ha adito lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, [OSCURATO:PERSONA]). 16 Secondo quanto indicato nella decisione di rinvio, il riconoscimento della colpevolezza di YR e a. implicherebbe che la loro pena venga determinata in base alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( GU 2004, L 335, pag. 8 ), e alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ( GU 2008, L 300, pag. 42 ). 17 Tale causa è stata assegnata al giudice I. H. 18 La decisione interlocutoria emessa dal collegio giudicante composto dal giudice I. H. e da due giurati ai fini dell’esame di merito della causa è stata annullata in appello per vizio di procedura il 21 luglio 2022 e la causa è stata rinviata dinanzi a tale collegio giudicante. 19 Con ordinanza del 26 luglio 2022, il giudice I. H. ha chiuso il procedimento nei confronti di YR e a. dinanzi alla camera pertinente dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), organo giurisdizionale che era stato soppresso con effetto dal giorno successivo, mentre le cause dinanzi ad esso pendenti dovevano essere trasferite al Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), al quale tale giudice ha rinviato la causa. 20 Il 28 luglio 2022, il giudice I. H. è stato assegnato al Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). 21 Il 4 agosto 2022, il dirigente amministrativo della sezione penale di tale Tribunale ha assegnato la causa di cui trattasi di YR e a. alla giudice H. K. applicando il sistema di assegnazione casuale. 22 Il 27 settembre 2023, la camera presieduta da detto giudice ha rinviato la causa al giudice I. H. in considerazione del suo precedente intervento in tale causa. La sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), presieduta dal giudice I. H. e che, come risulta da un addendum alla domanda di pronuncia pregiudiziale pervenuto alla Corte il 17 gennaio 2024, deve essere considerata giudice del rinvio, ha esaminato tale rinvio, ritenendo che la regolarità dell’assegnazione di una causa fosse una questione giuridica che doveva essere decisa da essa e non già dal dirigente amministrativo della sezione penale di quel Tribunale, dal momento che le modalità di assegnazione di una causa rientrerebbero tra i principi dell’organizzazione giudiziaria e spetterebbe a ciascun collegio giudicante verificare la propria competenza. A seguito di un’udienza nel corso della quale gli imputati hanno avuto la possibilità di essere sentiti, il giudice I. H. ha accettato di conoscere della causa di cui trattasi. 23 A motivo di tale rinvio e della sua accettazione, il dirigente amministrativo del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha avviato dei procedimenti disciplinari nei confronti della giudice H. K., essenzialmente per non avergli ritrasmesso la causa di cui trattasi ai fini della riassegnazione, e nei confronti del giudice I. H., per aver accettato di trattare tale causa sebbene questa non gli fosse stata regolarmente assegnata. 24 Secondo il giudice del rinvio, la situazione del procedimento nei confronti di YR e a. non corrisponde esattamente a una delle ipotesi di selezione di un giudice in particolare menzionate al punto 4.1.1 della metodologia uniforme, ma è assimilabile a uno di dette ipotesi, vale a dire quella in cui, dopo che una decisione di un organo giurisdizionale di primo grado è stata annullata da un giudice d’appello, quest’ultimo rinvia la causa in questione al primo organo giurisdizionale affinché il procedimento sia ripreso. 25 Dalla decisione di rinvio risulta peraltro che altre due cause di cui aveva conosciuto il giudice I. H. mentre era in carica presso lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) sono state parimenti assegnate dal dirigente amministrativo del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), inizialmente, secondo il sistema di assegnazione casuale. Tuttavia, i giudici così designati, avendo ritenuto che tali cause avrebbero dovuto essere assegnate al giudice I. H., le hanno ritrasmesse al dirigente, che le ha riassegnate a quest’ultimo giudice, ricorrendo al sistema di selezione di un giudice in particolare. 26 Il giudice del rinvio rileva parimenti che né la metodologia uniforme, né la Vatreshni pravila za sluchayno Razpredelenie na delata i za zamestvane na sadii v [OSCURATO:PERSONA] otdelenie na Sofiyski gradski sad [regolamento interno sull’assegnazione casuale delle cause e sulla sostituzione dei giudici presso la sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA])] disciplinano il controllo del metodo utilizzato dal dirigente amministrativo per l’assegnazione di una causa, assegnazione casuale o selezione in particolare. 27 Il giudice del rinvio ritiene che tale controllo debba essere considerato di natura giurisdizionale e, di conseguenza, debba essere esercitato in modo indipendente dal giudice al quale la causa è stata assegnata dal dirigente amministrativo, dopo aver sentito le parti e sotto la supervisione di un organo giurisdizionale di grado superiore. Esso si basa a tal riguardo sull’articolo 6, paragrafo 1, e sull’articolo 10 del codice di procedura penale nonché, per analogia, sull’articolo 42, paragrafo 2, di tale codice, relativo al rinvio di una causa da un giudice a un altro. 28 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che altre istanze ritengono che, in caso di dubbi sulla regolarità dell’assegnazione di una causa in base al sistema di assegnazione casuale, il giudice assegnatario debba informarne il dirigente amministrativo, che avrebbe competenza esclusiva nel valutare la regolarità di un’assegnazione e dovrebbe decidere se deve, eventualmente, ricorrere all’altro metodo di assegnazione, vale a dire la selezione di in particolare. 29 In tale contesto, il giudice del rinvio stabilisce un collegamento tra la sua situazione e la nozione di «giudice indipendente», ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], e ciò sotto un duplice profilo. Infatti, si tratterebbe di stabilire se il principio secondo cui ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un simile giudice sia rispettato in una situazione in cui, da un lato, un giudice non potrebbe statuire sulla propria competenza, ma dovrebbe rimettersi alla valutazione di un dirigente amministrativo, laddove si sottolinea che quest’ultimo, in tale veste, non esercita funzioni giurisdizionali ed è un elemento esterno al collegio giudicante investito di una causa o chiamato a trattarla, e in cui, dall’altro, il fatto che un giudice di detto organo giurisdizionale statuisca al riguardo configurerebbe un illecito disciplinare. 30 Il giudice del rinvio ritiene anche possibile tracciare un parallelismo tra la sua situazione e la giurisprudenza della Corte secondo la quale, da una parte, le garanzie d’indipendenza e d’imparzialità richieste dal diritto dell’Unione presuppongono in particolare l’esistenza di norme che disciplinano la nomina dei giudici e, dall’altra, è necessario che, una volta nominati, i giudici non siano soggetti ad alcuna pressione e non ricevano istruzioni nell’esercizio delle loro funzioni. Infatti, l’assegnazione di una causa a un giudice da parte del dirigente amministrativo sarebbe assimilabile a una nomina. 31 D’altro canto, il giudice del rinvio rileva che i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei giudici H. K. e I. H. riguardano il contenuto di decisioni o di atti adottati da questi ultimi nell’ambito delle loro funzioni giurisdizionali. Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un procedimento disciplinare potrebbe essere avviato in casi del genere solo in situazioni del tutto eccezionali di comportamenti gravi e totalmente inescusabili da parte dei giudici, consistenti, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o con colpa particolarmente grave e grossolana le norme del diritto nazionale e dell’Unione di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere arbitrio o diniego di giustizia. 32 Inoltre, i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei giudici H. K. e I. H. riguarderebbero situazioni in cui questi hanno esercitato, in modo presumibilmente errato, un potere di cui dispongono gli organi giurisdizionali, ossia quello di verificare essi stessi la propria competenza, situazioni in cui, conformemente alla giurisprudenza della Corte, simili procedimenti non potrebbero essere avviati. 33 In tali circostanze, la sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «[1)] Se sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo [1, secondo comma], TUE e con l’articolo 47 della [[OSCURATO:PERSONA]] un’interpretazione di una legge nazionale – che come principio di amministrazione della giustizia, per stabilire quale giudice debba trattare e definire una causa penale prevede una scelta casuale tra i giudici – secondo la quale, qualora sussistano dubbi che tale principio sia stato violato in una causa già assegnata dal dirigente amministrativo, detti dubbi debbano essere chiariti considerando che si tratti (...) di una questione giudiziaria, su cui decide il giudice assegnatario della causa (...) anche dopo aver sentito le parti e nell’ambito del procedimento di impugnazione (...), oppure (...) di una questione amministrativa, per cui solo il dirigente amministrativo ha facoltà di effettuare tale valutazione, [2)] nonché un’interpretazione [della stessa legge nazionale] secondo cui, se il giudice al quale è stata assegnata la causa ritiene che, in base al principio [del diritto nazionale relativo alla selezione casuale del giudice incaricato di trattare e definire una causa penale], [tale] causa dovrebbe essere trattata da un altro giudice, al quale egli rimette la causa medesima, e [tale altro giudice] a cui è stata rimessa [detta] causa stabilisce anzitutto di sentire le parti in un procedimento contraddittorio e poi di adottare autonomamente una decisione sulla questione della propria competenza, entrambi tali giudici commettono un illecito disciplinare in quanto la loro condotta reca un danno all’immagine della giustizia e integra una violazione dei loro doveri d’ufficio». 34 Con addendum alla domanda di pronuncia pregiudiziale pervenuto alla Corte il 29 aprile 2024, il giudice del rinvio ha trasmesso a quest’ultima la copia di un’ordinanza del presidente del Sofiyski gradski sad (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) del 25 aprile 2024, emessa nell’ambito dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici H. K. e I. H., ai sensi della quale questi ultimi sono stati richiamati all’ordine per i fatti menzionati al punto 23 della presente sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 35 La prima questione verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]. 36 In via preliminare occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è applicabile nel contesto del procedimento principale. Infatti, tale disposizione trova applicazione nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Poiché il giudice del rinvio è un siffatto organo, il procedimento dinanzi ad esso deve soddisfare i requisiti derivanti dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva previsto da tale disposizione. 37 Dall’altro, nella misura in cui la prima questione mira all’interpretazione dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], deve ricordarsi che l’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’operato degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione del diritto dell’Unione. Ne consegue che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 78 nonché giurisprudenza ivi citata]. 38 Per quanto riguarda il procedimento penale a carico di YR e a., il giudice del rinvio si limita a precisare che gli imputati sono perseguiti per partecipazione a un gruppo criminale finalizzato alla commissione di reati fiscali relativi al mancato pagamento dell’IVA dovuta e che, se la loro colpevolezza fosse riconosciuta, l’entità della loro pena dovrebbe essere determinata in base alle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841. Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione sul contesto fattuale in cui si inserisce tale procedimento che chiarisca simili affermazioni e consenta alla Corte di verificare se detto procedimento comporti effettivamente un’attuazione del diritto dell’Unione. 39 Ebbene, a norma dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. Al riguardo, occorre ricordare che tale illustrazione dei motivi, così come l’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti richiesta dall’articolo 94, lettera a), di detto regolamento di procedura, deve permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la sua competenza a rispondere alla questione sottoposta (ordinanza del 9 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑488/13 , EU:C:2014:2191 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 40 Non è quanto avviene nel caso di specie. 41 Ciò premesso, l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] deve comunque essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Infatti, poiché quest’ultima disposizione impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], tale articolo, anche se non è applicabile al procedimento principale, deve essere debitamente preso in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 45 e giurisprudenza citata). 42 Di conseguenza, deve ritenersi che con la sua prima questione il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essere assegnata a quest’ultimo, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale di tale causa e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. 43 In proposito occorre ricordare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questo non disciplina l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare per quanto riguarda l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, cosicché le norme in materia rientrano, in linea di principio, nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, questi ultimi sono comunque tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi che il diritto dell’Unione impone loro (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19 , EU:C:2021:1034 , punti 133 e 180 nonché giurisprudenza ivi citata). 44 Ciò vale, in particolare, per gli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata), disposizione che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 45 Orbene, le norme relative all’assegnazione delle cause all’interno di un organo giurisdizionale presentano un collegamento con la nozione di «tutela giurisdizionale effettiva», ai sensi della disposizione citata. 46 Infatti, gli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE vertono in particolare sull’esistenza di un giudice precostituito per legge, in considerazione dei legami inscindibili che sussistono fra l’accesso a un simile giudice e le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata), garanzie richieste anch’esse dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 47 Tale obbligo di previa definizione per legge degli organi giurisdizionali rientranti nel sistema dei rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, del pari menzionato all’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione dell’organo in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 121 e giurisprudenza ivi citata). 48 Inoltre, il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali derivante dal diritto dell’Unione riguarda non solo le indebite influenze che possono essere esercitate dai poteri legislativo ed esecutivo, ma anche quelle che possono provenire dall’interno dell’organo giurisdizionale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 49 In aggiunta, l’esercizio della funzione giurisdizionale deve essere al riparo non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche da forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici [sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23 , EU:C:2024:956 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata]. 50 Orbene, la violazione delle norme relative alla designazione del giudice chiamato a statuire in una determinata causa può avere un simile effetto [v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23 , EU:C:2024:956 , punto 55 ]. 51 Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio, il diritto nazionale ha istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento dei dirigenti amministrativi di tali organi giurisdizionali, a loro volta membri di questi ultimi. Un siffatto sistema di assegnazione non appare, di per sé, tale da esporre i collegi giudicanti ad un’indebita influenza. In particolare, un errore nell’applicazione delle norme di assegnazione non implica necessariamente la presenza di un’influenza del genere. Non può nondimeno escludersi, in particolare, che il fatto di non assegnare una causa a un giudice che se ne sia occupato in una fase antecedente del procedimento, in una situazione in cui il diritto nazionale prevede una simile assegnazione, possa avere lo scopo di impedire a tale giudice di continuare a occuparsi di tale causa. 52 In questo contesto si pone la questione della verifica della corretta applicazione di un simile sistema di assegnazione in una determinata causa. 53 Al riguardo, occorre rilevare che la possibilità di verificare il rispetto delle garanzie connesse alla nozione di «giudice precostituito per legge», nel senso precisato al punto 47 della presente sentenza, è necessaria per la fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare nel singolo. Pertanto, il controllo del rispetto del requisito secondo cui ogni organo giurisdizionale, per la sua composizione, deve costituire un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge è una formalità sostanziale la cui osservanza rientra nell’ordine pubblico [v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 , nonché dell’8 maggio 2024, Asociația Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati), C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata]. La Corte ha dichiarato che una siffatta verifica deve poter essere effettuata nell’ambito dell’esame di un ricorso, eventualmente d’ufficio quando, al riguardo, sorga un serio dubbio (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punti 57 e 58 ). 54 Infatti, una tutela giurisdizionale effettiva non può essere garantita se, su domanda di parte, o d’ufficio in presenza di seri dubbi, il rispetto delle norme che conferiscono a un organo giurisdizionale la qualità di «giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge» non potesse essere oggetto di un controllo giurisdizionale e di un’eventuale sanzione in caso di inosservanza, altrimenti tali norme potrebbero essere violate senza che ne derivi alcun effetto [v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23 , EU:C:2024:956 , punto 66 ]. 55 Ne consegue che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], esige che il rispetto delle norme di diritto interno relative all’assegnazione delle cause possa essere sottoposto a controllo giurisdizionale, al fine di stabilire se il collegio giudicante al quale una determinata causa è stata assegnata costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. 56 Ciò posto, tenuto conto della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi giurisdizionali ricordata al punto 43 della presente sentenza, il diritto dell’Unione non osta a che, qualora un giudice al quale sia stata assegnata una causa ad opera del dirigente amministrativo dell’organo giurisdizionale interessato dubiti della regolarità di tale assegnazione alla luce delle norme applicabili del diritto nazionale, esso debba ritrasmettere la causa di cui trattasi allo stesso dirigente, in considerazione delle sue prerogative di legge, affinché quest’ultimo verifichi detta regolarità e, se del caso, accettare di esaminare la causa in parola se l’assegnazione iniziale venisse confermata. Tuttavia, la regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale. 57 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità di detta assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice dello stesso organo giurisdizionale per il motivo che la medesima avrebbe dovuto essere assegnata a quest’ultimo, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale di tale causa e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. La regolarità dell’assegnazione effettuata da detto dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale. Sulla seconda questione 58 Con la sua seconda questione, sollevata nel medesimo contesto normativo nazionale della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, qualora un giudice al quale sia stata assegnata una causa secondo il sistema di assegnazione casuale ritenga che, in via eccezionale, tale causa avrebbe dovuto essere assegnata in particolare a un altro giudice dello stesso tribunale e, di conseguenza, rinvii detta causa a tale giudice, e quest’ultimo accetti di pronunciarsi sulla propria competenza, questi due giudici possano essere ritenuti responsabili di un illecito disciplinare. 59 Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa di cui è investito. Da tali termini nonché dall’impianto sistematico dell’articolo citato emerge che, da un lato, dinanzi al giudice che chiede una sentenza pregiudiziale deve essere pendente una controversia nell’ambito della quale esso sia chiamato a emettere una pronuncia che possa tener conto di tale sentenza [v., in tal senso, sentenza del22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19 , EU:C:2022:201 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata], e, dall’altro, la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale (sentenza del 21 settembre 2023, Juan, C‑164/22 , EU:C:2023:684 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 60 Nel caso di specie, il giudice del rinvio è investito di un procedimento penale a carico di YR e a., e non di un procedimento disciplinare nei confronti dei giudici I. H. e H. K. Orbene, alla luce della decisione di rinvio, la questione se l’adozione, da parte di questi due giudici, di determinate decisioni riguardanti l’assegnazione della causa relativa a tale procedimento penale possa configurare una violazione disciplinare appare irrilevante ai fini della decisione da emanare nell’ambito di detto procedimento, dato che la decisione di rinvio non fornisce alcuna indicazione circostanziata di un collegamento effettivo tra i due procedimenti. 61 Pertanto, la seconda questione poteva essere rilevante solo in relazione al procedimento disciplinare che, alla data della decisione di rinvio, pendeva dinanzi a un organo diverso dal giudice del rinvio, nell’ambito del quale essa del resto avrebbe potuto essere sollevata (v., per analogia, ordinanza del 22 dicembre 2022, Sąd Najwyższy, da C‑491/20 a C‑496/20, C‑506/20, C‑509/20 e C‑511/20 , EU:C:2022:1046 , punti 84 e 85 ). 62 La seconda questione è, pertanto, irricevibile. Sulle spese 63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essergli assegnata, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale della causa di cui trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. La regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris