CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso;– ricorrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE;– intimati –avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CATANIA depositata il22/06/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19624/2021Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 9840/2026Data pubblicazione 16/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. Con ricorso ex art. 99 T.U. n. 115/02, proposto ai sensidell’art. 14 D. Lgs 150/11, D’[OSCURATO:PERSONA], proposeopposizione avverso l’ordinanza di dichiarazione di inammissibilitàdell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelproc. n. 44/07 R.G. S.S., n. 40/19 Inc. Es. Trib. di Catania –Misure di prevenzione - e n. 52/19 Mod. 27 emessa il 24-25/7/19, notificata il 29/7/19, deducendo che la dichiarazione diinammissibilità dell’istanza era fondata sul falso presupposto diritenere come condizione di ammissibilità della richiesta delbeneficio l’allegazione di copia dei codici fiscali di tutti icomponenti del nucleo familiare, e sull’asserita mancanza didichiarazione di elementi ostativi ex art. 76, comma 4-bis, delD.P.R. 115/2002, come inserito dalla L. n. 125/08, per non aversubito condanne, anche a seguito di patteggiamento, per:associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a finedi spaccio di stupefacenti, associazione a fine di contrabbando,spaccio di stupefacenti aggravato, reati commessi per agevolarel’attività di associazioni mafiose.Si è lamentato nell'opposizione che l’ordinanza era palesementeillegittima perché la normativa sul patrocinio a spese dello Statonon prevede alcun onere a pena di inammissibilità di allegareall’istanza la copia dei codici fiscali del richiedente e deicomponenti il nucleo familiare, ma solo la semplice indicazionedegli stessiInoltre, si è evidenziato che nell’istanza era contenuta, comedisposto per legge, una dichiarazione sostitutiva di certificazione,ex art. 46 D.P.R.445/00, nella quale erano indicati tutti iRic. 2021 n. 19624 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 19624/2021Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 9840/2026Data pubblicazione 16/04/2026componenti del nucleo familiare con i rispettivi codici fiscali.Peraltro, nel decreto di integrazione della documentazione non viera il minimo cenno a richiesta di copia dei codici fiscali.Con l'opposizione era altresì richiesto di accertare laresponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti delMinistero della Giustizia e, in ogni caso, con la vittoria delle spesedi lite.Il Tribunale di Catania -IV sezione penale- con ordinanza del 22giugno 2021 ha accolto l’opposizione, e per l’effetto ha revocato ildecreto di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio,compensando le spese del giudizio di opposizione.In particolare, ha rilevato che il giudizio di opposizione avverso ilprovvedimento di revoca o il diniego di ammissione al beneficiodel patrocinio a spese dello Stato ha natura civilistica, rispetto alquale la legittimazione deve essere individuata in capo al soloMinistero della Giustizia.Quanto al merito, richiamato il contenuto dell’art. 79 del DPR n.115/2002, ha osservato che l’istanza conteneva la puntualeindicazione di tutti i componenti del nucleo familiaredell’opponente, con i relativi codici fiscali, e nella medesima sicui all’art. 76, co. 4 bis, del medesimo DPR.Inoltre, facendo seguito alla richiesta di documentazioneintegrativa, era stato attestato che il richiedente aveva indicato ilreddito complessivo del proprio nucleo familiare, e che nellasuccessiva risposta si era dato atto che i familiari non avevanodiritti né su beni immobili né su beni mobili registrati.Ric. 2021 n. 19624 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 19624/2021Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 9840/2026Data pubblicazione 16/04/2026Infine, compensava le spese di lite, per la natura delle questionitrattate.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Ambra propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi.Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c., in quanto l'ordinanza impugnata, nonostantel’accoglimento dell’opposizione, in violazione di dette norme, hacompensato tra le parti le spese ed i compensi del giudizio per lanatura delle questioni trattate,Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.,poiché l’ordinanza impugnata non si è pronunciata sulla domandadi riconoscimento della responsabilità aggravata del Ministerodella Giustizia, ex art. 96 c.p.c., rimanendo assolutamente silentesul punto con violazione dell’art. 112 c.p.c.4. Rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corteove sia impugnato il provvedimento che abbia deciso in tema direvoca ovvero di diniego dell’ammissione al patrocinio a spesedello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, nonviene di norma in considerazione la competenza delle sezioni civilidi questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese digiustizia.Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n.19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciutaesclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimentodi opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto diliquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistratied ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensoriRic. 2021 n. 19624 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 19624/2021Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 9840/2026Data pubblicazione 16/04/2026nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato,indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazionesia stato pronunciato in un giudizio penale.Pertanto, la cognizione di questa materia rientrerebbe nell’ambitodelle attribuzioni delle sezioni penali di questa Corte (per lagiurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n.20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n.4407/2011).Tuttavia, preme rilevare che nella fattispecie l’ordinanzaimpugnata ha espressamente affermato che la controversiaavrebbe natura civilistica, sul presupposto dell’autonomiadell’opposizione stessa rispetto al procedimento penale cuiafferisce, affermazione questa che, in mancanza di contestazionedeve ritenersi ormai passata in giudicato risultando pertantoidonea a radicare la controversia dinanzi alle sezioni civili dellaCorte.5. Passando al merito, il primo motivo di ricorso è fondato.Il giudice di merito ha ritenuto di compensare le spese delgiudizio di opposizione con il generico riferimento alla naturadelle questioni trattate, trascurando tuttavia di considerare chealla fattispecie risulta applicabile ratione temporis la novellataprevisione di cui all’art. 92 c.p.c., che permette di compensare lespese in caso di assoluta novità della questione ovvero per ilmutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,ed a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con lasentenza n. 77/2018 qualora sussistano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni.Ric. 2021 n. 19624 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -5-Numero registro generale 19624/2021Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 9840/2026Data pubblicazione 16/04/2026La formula sintetica e priva di specifici riferimenti adottata dalgiudice di merito risulta, quindi, in evidente contrasto con lanormativa applicabile non offrendo alcun elemento per potereffettivamente riscontrare la sussistenza di una delle ipotesi perle quali è dato oggi adottare una compensazione delle spese dilite, pur a fronte della soccombenza integrale di una delle parti(cfr. Cass. n. 3977/2020, secondo cui ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, lacompensazione delle spese di lite può essere disposta - oltre chenel caso della soccombenza reciproca - soltanto nell'eventualità diassoluta novità della questione trattata o di mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi disopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezzache presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalitàdelle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, c.p.c., pervenendosi quindi alla cassazione delladecisione di merito che aveva disposto la compensazione dellespese in ragione della novità e complessità della materia trattata,senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversiorientamenti giurisprudenziali in merito; conf. Cass. n.4696/2019).In accoglimento di tale motivo l’ordinanza impugnata deve quindiessere cassata.6. Il secondo motivo resta invece assorbito.Infatti, questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n.4804/1993; Cass. n. 3876/2000) la decisione con la quale ilgiudice del merito compensi fra le parti le spese di lite contieneRic. 2021 n. 19624 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -6-Numero registro generale 19624/2021Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 9840/2026Data pubblicazione 16/04/2026una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condannadella parte soccombente per responsabilità aggravata ai sensidell'art. 96 cod. proc. civ. e, quindi, non è censurabile peromessa pronunzia sull'istanza di risarcimento di quei danni.Tuttavia, la cassazione della decisione quanto alla statuizione inpunto di compensazione delle spese di lite, determina che restiriservata al giudice del rinvio anche la rinnovata valutazione inordine alla richiesta di condanna della controparte ex art. 96c.p.c.7. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio,anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Catania,in persona di diverso magistrato.Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassal’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio,anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Cataniain persona di diverso magistrato.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 19624 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -7-