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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 novembre 1978

Cassazione n. 20036/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/1978 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 22 febbraio 2019 dal Tribunale di Savona.

In primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile, in concorso con altre persone separatamente giudicate, di due furti in appartamento: il primo (capo 1 della rubrica), aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., commesso in Quiliano il 28 novembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (per questo reato il Tribunale ha escluso la aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. che era stata contestata all'imputato); il secondo (capo 2 della rubrica), aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto; ha confermato la affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo 1); ha determinato la pena nella misura di anni tre mesi sei di reclusione ed C 500,00 di multa riducendo quella inflitta in primo grado (anni tre, mesi nove di reclusione ed C 600,00 di multa) limitatamente all'aumento per continuazione.

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso si articola in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 63 e 350 comma 7 cod. proc. pen. sostenendo che la sentenza di condanna troverebbe fondamento in una dichiarazione spontanea resa da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria in assenza del difensore; dichiarazione che fu resa nel corso di una perquisizione quando a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già emersi indizi di reità.

2.2. Col secondo motivo contesta la gravità del quadro indiziario sostenendone la insufficienza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità;

2.3. Col terzo e quarto motivo sostiene che il fatto sarebbe diverso da come contestato (o avrebbe dovuto essere diversamente qualificato) trattandosi di violazione dell'art. 648 cod. pen. e non di violazione degli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. 2.4.

Col quinto motivo lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza delle aggravanti cui all'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen. (rectius: alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., atteso che, in relazione al reato per cui vi è condanna, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 è stata esclusa già in primo grado);t

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere il [OSCURATO:PERSONA] commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, gli altri sono inammissibili.

2. Va premesso che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza.

In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Tale premessa appare necessaria perché - come anche il ricorrente ricorda - «per ciò che concerne la ricostruzione e la valutazione dei fatti rilevanti» la sentenza della Corte di appello di Genova fa integrale rinvio alla sentenza del Tribunale di Savona.

Da questa sentenza risulta: - che, tra le 18:00 e le 22:00 del 28 novembre 2015, a Quiliano, la abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu visitata da ladri, i quali vi entrarono forzando una finestra, aprirono una cassaforte servendosi di un punteruolo in ferro e di una mazza prelevata da una legnaia, e sottrassero, oltre a numerosi gioielli, anche due buoni postali fruttiferi intestati a [OSCURATO:PERSONA] che in quella cassaforte erano custoditi; - che un altro furto in appartamento fu consumato in data 10 dicembre 2015, prima delle 19:30, ad [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto da questa imputazione sulla quale, dunque, non è necessario soffermarsi); - che alle 23:50 del 10 dicembre 2015, a Viareggio, la polizia stradale, su richiesta dei carabinieri che stavano indagando sui furti (e potevano avvalersi di intercettazioni disposte dalla autorità giudiziaria di Caserta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), sottopose a controllo l'auto a bordo della quale viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - che l'auto fu perquisita e una perquisizione fu eseguita anche sulle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che nel marsupio indossato da [OSCURATO:PERSONA] furono trovati alcuni monili, nessuno dei quali è stato riconosciuto come provento dei furti oggetto di imputazione; - che in uno zaino custodito all'interno dell'auto furono trovati, in mezzo a indumenti sporchi e altri gioielli di ignota provenienza, i due buoni postali fruttiferi intestati a Lanza; - che [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di un telefono cellulare e i relativi tabulati telefonici furono acquisiti agli atti; - che, alla data del 28 novembre 2015, i tabulati documentavano la presenza del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] in un luogo compatibile con quello del furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. La difesa sostiene che il possesso dei due buoni postali provento del furto consumato il 28 novembre 2015 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha potuto essere attributo al ricorrente soltanto sulla base di spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, ma tali dichiarazioni - che sono riportate nel verbale di perquisizione e sequestro - non avrebbero potuto essere utilizzate nel dibattimento essendo state rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio.

L'eccezione è indubbiamente fondata alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore non possono essere usate in dibattimento.

Ed invero, tale indirizzo è stato affermato anche in casi analoghi a quello in esame ritenendo inutilizzabile il verbale di sequestro di un bene la cui disponibilità era stata attribuita ad una persona soltanto in virtù delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dalla stessa (Sez. 2, Sentenza n. 19647 del 08/04/2008, Ronzello, Rv. 239784).

Il vizio di motivazione lamentato - indubbiamente esistente - non comporta tuttavia l'annullamento della sentenza impugnata.

Come risulta con chiarezza dalla sentenza di primo grado (cui - come si è detto - la sentenza di appello fa integrale rinvio per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti), «in sede di interrogatorio di garanzia», [OSCURATO:PERSONA] riferì di aver rinvenuto i buoni postali in prossimità di una officina ove si era recato per un guasto alla macchina e «di averli presi senza nemmeno sapere di cosa si trattasse» (pag. 2 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, dunque, di aver avuto la disponibilità dei due buoni postali nel corso di un interrogatorio reso di fronte ad un giudice con l'assistenza di un difensore e tali dichiarazioni rendono irrilevanti le dichiarazioni spontanee della cui utilizzazione processuale il ricorrente si duole.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che i buoni postali provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] erano nella sua disponibilità, i rilevi mossi dal ricorrente con riferimento al percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata appaiono manifestamente infondati.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che costituissero indizi gravi precisi e concordanti del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione del furto: il rinvenimento nella sua disponibilità di una parte della refurtiva e di un telefono cellulare; la constatazione che questo telefono il 28 novembre 2015 aveva agganciato celle compatibili col luogo nel quale il furto era stato consumato; i pochi giorni trascorsi tra la consumazione del furto e il sequestro.

Ha sottolineato, inoltre, che la tesi difensiva secondo la quale i buoni postali sarebbero stati trovati vicino ad una officina apparivano inverosimili.

Si tratta di motivazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche e dunque non censurabili nel presente giudizio di legittimità.

5. Alla luce delle considerazioni svolte tutti gli altri motivi di ricorso appaiono inammissibili.

I giudici di merito hanno ritenuto che il quadro indiziario deponesse in maniera inequivoca nel senso del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione del furto e - come si è detto - tale motivazione non è contraddittoria o manifestamente illogica.

Quanto alle circostanze aggravanti, si è già precisato che quella di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. è stata esclusa dal giudice di primo grado.

L'affermazione di penale responsabilità si riferisce dunque al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 non può essere revocata in dubbio atteso che, come risulta dalle sentenze di merito, il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu consumato previa effrazione di una finestra e, per aprire la cassaforte nella quale erano custoditi i buoni postali, fu utilizzato un punteruolo in ferro.

6. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17 maggio 2022 sSA-[OSCURATO:PERSONA].estensore ..

C [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/1978 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 22 febbraio 2019 dal Tribunale di Savona. In primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile, in concorso con altre persone separatamente giudicate, di due furti in appartamento: il primo (capo 1 della rubrica), aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., commesso in Quiliano il 28 novembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (per questo reato il Tribunale ha escluso la aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. che era stata contestata all'imputato); il secondo (capo 2 della rubrica), aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto; ha confermato la affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo 1); ha determinato la pena nella misura di anni tre mesi sei di reclusione ed C 500,00 di multa riducendo quella inflitta in primo grado (anni tre, mesi nove di reclusione ed C 600,00 di multa) limitatamente all'aumento per continuazione. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si articola in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 63 e 350 comma 7 cod. proc. pen. sostenendo che la sentenza di condanna troverebbe fondamento in una dichiarazione spontanea resa da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria in assenza del difensore; dichiarazione che fu resa nel corso di una perquisizione quando a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già emersi indizi di reità. 2.2. Col secondo motivo contesta la gravità del quadro indiziario sostenendone la insufficienza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità; 2.3. Col terzo e quarto motivo sostiene che il fatto sarebbe diverso da come contestato (o avrebbe dovuto essere diversamente qualificato) trattandosi di violazione dell'art. 648 cod. pen. e non di violazione degli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. 2.4. Col quinto motivo lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza delle aggravanti cui all'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen. (rectius: alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., atteso che, in relazione al reato per cui vi è condanna, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 è stata esclusa già in primo grado);t 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere il [OSCURATO:PERSONA] commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, gli altri sono inammissibili. 2. Va premesso che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tale premessa appare necessaria perché - come anche il ricorrente ricorda - «per ciò che concerne la ricostruzione e la valutazione dei fatti rilevanti» la sentenza della Corte di appello di Genova fa integrale rinvio alla sentenza del Tribunale di Savona. Da questa sentenza risulta: - che, tra le 18:00 e le 22:00 del 28 novembre 2015, a Quiliano, la abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu visitata da ladri, i quali vi entrarono forzando una finestra, aprirono una cassaforte servendosi di un punteruolo in ferro e di una mazza prelevata da una legnaia, e sottrassero, oltre a numerosi gioielli, anche due buoni postali fruttiferi intestati a [OSCURATO:PERSONA] che in quella cassaforte erano custoditi; - che un altro furto in appartamento fu consumato in data 10 dicembre 2015, prima delle 19:30, ad [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto da questa imputazione sulla quale, dunque, non è necessario soffermarsi); - che alle 23:50 del 10 dicembre 2015, a Viareggio, la polizia stradale, su richiesta dei carabinieri che stavano indagando sui furti (e potevano avvalersi di intercettazioni disposte dalla autorità giudiziaria di Caserta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), sottopose a controllo l'auto a bordo della quale viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - che l'auto fu perquisita e una perquisizione fu eseguita anche sulle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che nel marsupio indossato da [OSCURATO:PERSONA] furono trovati alcuni monili, nessuno dei quali è stato riconosciuto come provento dei furti oggetto di imputazione; - che in uno zaino custodito all'interno dell'auto furono trovati, in mezzo a indumenti sporchi e altri gioielli di ignota provenienza, i due buoni postali fruttiferi intestati a Lanza; - che [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di un telefono cellulare e i relativi tabulati telefonici furono acquisiti agli atti; - che, alla data del 28 novembre 2015, i tabulati documentavano la presenza del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] in un luogo compatibile con quello del furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La difesa sostiene che il possesso dei due buoni postali provento del furto consumato il 28 novembre 2015 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha potuto essere attributo al ricorrente soltanto sulla base di spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, ma tali dichiarazioni - che sono riportate nel verbale di perquisizione e sequestro - non avrebbero potuto essere utilizzate nel dibattimento essendo state rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio. L'eccezione è indubbiamente fondata alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore non possono essere usate in dibattimento. Ed invero, tale indirizzo è stato affermato anche in casi analoghi a quello in esame ritenendo inutilizzabile il verbale di sequestro di un bene la cui disponibilità era stata attribuita ad una persona soltanto in virtù delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dalla stessa (Sez. 2, Sentenza n. 19647 del 08/04/2008, Ronzello, Rv. 239784). Il vizio di motivazione lamentato - indubbiamente esistente - non comporta tuttavia l'annullamento della sentenza impugnata. Come risulta con chiarezza dalla sentenza di primo grado (cui - come si è detto - la sentenza di appello fa integrale rinvio per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti), «in sede di interrogatorio di garanzia», [OSCURATO:PERSONA] riferì di aver rinvenuto i buoni postali in prossimità di una officina ove si era recato per un guasto alla macchina e «di averli presi senza nemmeno sapere di cosa si trattasse» (pag. 2 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, dunque, di aver avuto la disponibilità dei due buoni postali nel corso di un interrogatorio reso di fronte ad un giudice con l'assistenza di un difensore e tali dichiarazioni rendono irrilevanti le dichiarazioni spontanee della cui utilizzazione processuale il ricorrente si duole. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che i buoni postali provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] erano nella sua disponibilità, i rilevi mossi dal ricorrente con riferimento al percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata appaiono manifestamente infondati. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che costituissero indizi gravi precisi e concordanti del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione del furto: il rinvenimento nella sua disponibilità di una parte della refurtiva e di un telefono cellulare; la constatazione che questo telefono il 28 novembre 2015 aveva agganciato celle compatibili col luogo nel quale il furto era stato consumato; i pochi giorni trascorsi tra la consumazione del furto e il sequestro. Ha sottolineato, inoltre, che la tesi difensiva secondo la quale i buoni postali sarebbero stati trovati vicino ad una officina apparivano inverosimili. Si tratta di motivazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche e dunque non censurabili nel presente giudizio di legittimità. 5. Alla luce delle considerazioni svolte tutti gli altri motivi di ricorso appaiono inammissibili. I giudici di merito hanno ritenuto che il quadro indiziario deponesse in maniera inequivoca nel senso del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione del furto e - come si è detto - tale motivazione non è contraddittoria o manifestamente illogica. Quanto alle circostanze aggravanti, si è già precisato che quella di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. è stata esclusa dal giudice di primo grado. L'affermazione di penale responsabilità si riferisce dunque al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 non può essere revocata in dubbio atteso che, come risulta dalle sentenze di merito, il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu consumato previa effrazione di una finestra e, per aprire la cassaforte nella quale erano custoditi i buoni postali, fu utilizzato un punteruolo in ferro. 6. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 maggio 2022 sSA-[OSCURATO:PERSONA].estensore .. C [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20036/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris