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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 08666/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 maggio 2024 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 12 dicembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi, altresì lamentando la ricorrenza di una contraddizione nella sentenza impugnata, ravvisabile tra l'inciso in cui era stato affermato di accogliere il motivo di appello relativo all'esclusione della recidiva e la successiva adozione della decisione opposta.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come non possa essere ravvisata la contraddizione motivazionale eccepita da parte del ricorrente, risultando ictu ()cui/ evidente come l'affermazione con cui era stato enunciato di volere accogliere il motivo di appello relativo all'esclusione della recidiva fosse stata resa per mero errore materiale, essendo essa distonica e avulsa rispetto al resto del percorso motivazionale, nel quale, all'opposto, era stato palesato il diverso intento di rigettare la richiesta disapplicazione della recidiva.

Tale ultima è stata riconosciuta dalla Corte territoriale con argomentazione lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti (cfr. pp. 4 e s.), e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.

Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2024 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 12 dicembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi, altresì lamentando la ricorrenza di una contraddizione nella sentenza impugnata, ravvisabile tra l'inciso in cui era stato affermato di accogliere il motivo di appello relativo all'esclusione della recidiva e la successiva adozione della decisione opposta. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come non possa essere ravvisata la contraddizione motivazionale eccepita da parte del ricorrente, risultando ictu ()cui/ evidente come l'affermazione con cui era stato enunciato di volere accogliere il motivo di appello relativo all'esclusione della recidiva fosse stata resa per mero errore materiale, essendo essa distonica e avulsa rispetto al resto del percorso motivazionale, nel quale, all'opposto, era stato palesato il diverso intento di rigettare la richiesta disapplicazione della recidiva. Tale ultima è stata riconosciuta dalla Corte territoriale con argomentazione lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti (cfr. pp. 4 e s.), e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 08666/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris