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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44378/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 7/12/2020 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Tivoli in data 24/9/2019, con cui i predetti sono stati riconosciuti rispettivamente colpevoli dei delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto il motivo risulta genericamente formulato.

La deduzione difensiva si risolve nell'aspecifica contestazione della valenza degli elementi probatori considerati dai Giudici di merito, ma in assenza di una puntuale censura della motivazione, nella quale si dà conto delle dichiarazioni acquisite, lette alla luce dei sequestri di sostanza stupefacente e delle conversazioni intercettate, elementi ritenuti idonei a corroborare la prospettata attività di spaccio di cocaina, imputabile ai ricorrenti.

3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore M ssimo 1,3 [OSCURATO:PERSONA] Ner.-11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 7/12/2020 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Tivoli in data 24/9/2019, con cui i predetti sono stati riconosciuti rispettivamente colpevoli dei delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto il motivo risulta genericamente formulato. La deduzione difensiva si risolve nell'aspecifica contestazione della valenza degli elementi probatori considerati dai Giudici di merito, ma in assenza di una puntuale censura della motivazione, nella quale si dà conto delle dichiarazioni acquisite, lette alla luce dei sequestri di sostanza stupefacente e delle conversazioni intercettate, elementi ritenuti idonei a corroborare la prospettata attività di spaccio di cocaina, imputabile ai ricorrenti. 3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore M ssimo 1,3 [OSCURATO:PERSONA] Ner.-11
Sentenza Cassazione n. 44378/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris