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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 34162/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 05678721001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1569/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 28864 sez.

M3 - ud. 20-09-2022 -2- ‘1O:1P- 3:SZ,*'-írt-'"%• Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] &e. s.a.s. ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1569 del 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: - aveva ricevuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia Invítalia, notifica di una cartella esattoriale cui era sottesa un'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 mai notificata; - si era quindi opposta alla cartella deducendo l'inesistente notifica del sotteso titolo esecutivo in uno all'insussistenza del credito e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata; - il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva con provvedimento riformato dal Collegio che l'aveva invece accolta, aveva qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 617, cod. proc. cìv., dichiarandola tardiva; resiste con controricorso l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, Invitalia; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla formulata domanda di accertamento negativo del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata, pretesa non meglio conosciuta per l'omessa notifica dell'ingiunzione fiscale; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, r.d. n. 639 del 1910, 32, d.lgs. n. 150 del 2011, RG n 28864 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 17, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 46 del 1999, 615, 617, cod. proc. civ., poiché l'opposizione, proposta nei trenta giorni previsti per avversare l'ingiunzione fiscale, era stata introdotta proprio per negare la pretesa creditoria affermata dalla controparte e non solo per contestare la mancata notificazione del titolo esecutivo; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 146, 160, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nell'ulteriore statuizione per cui, ferma la tardività affermata erroneamente, la notifica dell'ingiunzione sarebbe stata nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria a mezzo dell'intervenuta opposizione, posto che la deducente aveva negato il credito quale preteso di cui, in assenza di rituale notifica, non conosceva il compiuto contenuto; Rilevato che: il ricorso è fondato per quanto di ragione; i motivi possono esaminarsi congiuntamente per connessione; va premesso che: - il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile in ragione della qualificazione della domanda data dal Tribunale e del principio dell'apparenza processuale (cfr. di recente, ad esempio, Cass., 06/12/2021, n. 38587); - la statuizione del Tribunale utilmente impugnata è quella di tardività dell'opposizione formale, posto che, una volta dichiarata quell'inammissibilità, le ulteriori considerazioni in ordine alla sanatoria della notifica dell'ingiunzione ritenuta nulla, e dunque all'impossibilità di accogliere l'opposizione per come formulata, debbono ritenersi come non date (Cass., Sez.

U., 20/02/2007, n. 3840 e succ. conf.); ciò posto, parte ricorrente, nella corretta cornice regolata dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., riporta il contenuto dell'atto introduttivo con cui non si era limitata a dedurre l'omessa notifica del titolo esecutivo, ma aveva negato altresì il diritto di procedere ad esecuzione forzata e lo stesso credito;RG n 28864 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] (21 ne deriva che la domanda non poteva ritenersi solo quella di un'opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., bensì anche un'opposizione all'esecuzione ovvero, più correttamente, un'opposizione ad ingiunzione fiscale; e in effetti, la convenuta in giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, una volta provati quelli, deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, e non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato nell'esercizio di un peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta con l'ingiunzione stessa sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché ingiustificato in riferimento a dati testuali e a un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere oggetto di prova secondo le regole ordinarie (Cass., 08/04/2021, n. 9381, Cass., 16/05/2016, n. 9989); dunque, negando il credito, parte odierna ricorrente aveva ed ha opposto l'ingiunzione, nei termini dal primo atto assunto come legittimamente notificato (pag. 3 della sentenza gravata), imponendo alla controparte la prova del credito (fermo rimanendo che il termine ex art. 3 r.d. 639 del 1910 non è ritenuto perentorio: Cass., 06/05/2021, n. 12031); ed è su queste più corrette basi che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi; spese al giudice del rinvio;RG n 28864 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 20 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 05678721001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1569/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28864 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- ‘1O:1P- 3:SZ,*'-írt-'"%• Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] &e. s.a.s. ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1569 del 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: - aveva ricevuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia Invítalia, notifica di una cartella esattoriale cui era sottesa un'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 mai notificata; - si era quindi opposta alla cartella deducendo l'inesistente notifica del sotteso titolo esecutivo in uno all'insussistenza del credito e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata; - il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva con provvedimento riformato dal Collegio che l'aveva invece accolta, aveva qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 617, cod. proc. cìv., dichiarandola tardiva; resiste con controricorso l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, Invitalia; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla formulata domanda di accertamento negativo del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata, pretesa non meglio conosciuta per l'omessa notifica dell'ingiunzione fiscale; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, r.d. n. 639 del 1910, 32, d.lgs. n. 150 del 2011, RG n 28864 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 17, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 46 del 1999, 615, 617, cod. proc. civ., poiché l'opposizione, proposta nei trenta giorni previsti per avversare l'ingiunzione fiscale, era stata introdotta proprio per negare la pretesa creditoria affermata dalla controparte e non solo per contestare la mancata notificazione del titolo esecutivo; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 146, 160, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nell'ulteriore statuizione per cui, ferma la tardività affermata erroneamente, la notifica dell'ingiunzione sarebbe stata nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria a mezzo dell'intervenuta opposizione, posto che la deducente aveva negato il credito quale preteso di cui, in assenza di rituale notifica, non conosceva il compiuto contenuto; Rilevato che: il ricorso è fondato per quanto di ragione; i motivi possono esaminarsi congiuntamente per connessione; va premesso che: - il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile in ragione della qualificazione della domanda data dal Tribunale e del principio dell'apparenza processuale (cfr. di recente, ad esempio, Cass., 06/12/2021, n. 38587); - la statuizione del Tribunale utilmente impugnata è quella di tardività dell'opposizione formale, posto che, una volta dichiarata quell'inammissibilità, le ulteriori considerazioni in ordine alla sanatoria della notifica dell'ingiunzione ritenuta nulla, e dunque all'impossibilità di accogliere l'opposizione per come formulata, debbono ritenersi come non date (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840 e succ. conf.); ciò posto, parte ricorrente, nella corretta cornice regolata dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., riporta il contenuto dell'atto introduttivo con cui non si era limitata a dedurre l'omessa notifica del titolo esecutivo, ma aveva negato altresì il diritto di procedere ad esecuzione forzata e lo stesso credito;RG n 28864 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] (21 ne deriva che la domanda non poteva ritenersi solo quella di un'opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., bensì anche un'opposizione all'esecuzione ovvero, più correttamente, un'opposizione ad ingiunzione fiscale; e in effetti, la convenuta in giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, una volta provati quelli, deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, e non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato nell'esercizio di un peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta con l'ingiunzione stessa sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché ingiustificato in riferimento a dati testuali e a un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere oggetto di prova secondo le regole ordinarie (Cass., 08/04/2021, n. 9381, Cass., 16/05/2016, n. 9989); dunque, negando il credito, parte odierna ricorrente aveva ed ha opposto l'ingiunzione, nei termini dal primo atto assunto come legittimamente notificato (pag. 3 della sentenza gravata), imponendo alla controparte la prova del credito (fermo rimanendo che il termine ex art. 3 r.d. 639 del 1910 non è ritenuto perentorio: Cass., 06/05/2021, n. 12031); ed è su queste più corrette basi che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi; spese al giudice del rinvio;RG n 28864 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 20 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 34162/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris