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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40187/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.000,00 di multa (reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.

I. 638/1983, omissione dei versamenti all'INPS per complessivi C 62.391,00, anno 2010; C 38747 anno 2011; C 23.522,00 per il 2012).

2. Ricorre in cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge, motivazione apparente ed illogica per aver ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato contestato anche per l'anno 2010, senza adeguata valutazione e motivazione sui versamenti effettuati dal ricorrente, che avrebbero comportato di scendere al di sotto della soglia di punibilità dei 10.00,00 C; violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità.

Il ricorrente contesta il calcolo per l'anno 2010 relativamente alle somme da lui versate all'INPS.

La sentenza impugnata rileva che anche valutando i pagamenti la somma è superiore alla soglia, risultando di C 35.088,00, come riferito dal teste Sessa e nell'assenza di prove diverse da parte della difesa.

Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto.

Anche sulle generiche e sulla sospensione condizionale della pena il ricorso è generico e manifestamente infondato in quanto la Corte di appello richiama i precedenti penali specifici del ricorrente, in relazione al casellario.

Del resto, "Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del v=4.1;ikejlaW beneficio)" (Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud. -dep. 13/02/2017- Rv. 268947 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso it 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.000,00 di multa (reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d. I. 638/1983, omissione dei versamenti all'INPS per complessivi C 62.391,00, anno 2010; C 38747 anno 2011; C 23.522,00 per il 2012). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge, motivazione apparente ed illogica per aver ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato contestato anche per l'anno 2010, senza adeguata valutazione e motivazione sui versamenti effettuati dal ricorrente, che avrebbero comportato di scendere al di sotto della soglia di punibilità dei 10.00,00 C; violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità. Il ricorrente contesta il calcolo per l'anno 2010 relativamente alle somme da lui versate all'INPS. La sentenza impugnata rileva che anche valutando i pagamenti la somma è superiore alla soglia, risultando di C 35.088,00, come riferito dal teste Sessa e nell'assenza di prove diverse da parte della difesa. Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto. Anche sulle generiche e sulla sospensione condizionale della pena il ricorso è generico e manifestamente infondato in quanto la Corte di appello richiama i precedenti penali specifici del ricorrente, in relazione al casellario. Del resto, "Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del v=4.1;ikejlaW beneficio)" (Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud. -dep. 13/02/2017- Rv. 268947 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso it 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
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