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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09493/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osi OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in sede di rinvio, ha rimodulato la misura della pena inflitta in continuazione all'imputato, secondo le indicazioni della Cassazione, che aveva segnalato la necessità di riparametrare gli aumenti per gli episodi di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990) alla disciplina sanzionatoria derivata in seguito alla declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena rimodulata in continuazione nei confronti del ricorrente, collaboratore di giustizia, è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

In particolare, il giudice del rinvio, dinanzi ad una continuazione applicata complessivamente dal primo giudice per quattro distinti capi di imputazione, ha ragionato riproporzionando i termini, rapportando a ciascuno un'adeguata commisurazione e individuando, per i reati oggetto del vincolo di rinvio, un aumento minimo: di mesi tre di reclusione in relazione al capo 50 (numerosissimi episodi di spaccio di cocaina e crack) e di mesi uno di reclusione per ciascuno dei capi 55 e 56, relativi ad ipotesi ulteriori di spaccio di droga, non meglio quantificate.

Le osservazioni del ricorrente, che pongono in comparazione la sua posizione con quella di altro coimputato, sono, inoltre, del tutto inconferenti - data la diversità delle situazioni personali, complessivamente esaminate - e generiche.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osi OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in sede di rinvio, ha rimodulato la misura della pena inflitta in continuazione all'imputato, secondo le indicazioni della Cassazione, che aveva segnalato la necessità di riparametrare gli aumenti per gli episodi di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990) alla disciplina sanzionatoria derivata in seguito alla declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena rimodulata in continuazione nei confronti del ricorrente, collaboratore di giustizia, è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In particolare, il giudice del rinvio, dinanzi ad una continuazione applicata complessivamente dal primo giudice per quattro distinti capi di imputazione, ha ragionato riproporzionando i termini, rapportando a ciascuno un'adeguata commisurazione e individuando, per i reati oggetto del vincolo di rinvio, un aumento minimo: di mesi tre di reclusione in relazione al capo 50 (numerosissimi episodi di spaccio di cocaina e crack) e di mesi uno di reclusione per ciascuno dei capi 55 e 56, relativi ad ipotesi ulteriori di spaccio di droga, non meglio quantificate. Le osservazioni del ricorrente, che pongono in comparazione la sua posizione con quella di altro coimputato, sono, inoltre, del tutto inconferenti - data la diversità delle situazioni personali, complessivamente esaminate - e generiche. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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