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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04253/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 0065krh) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, atteso che tale censura non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e, pertanto, può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02); considerato, inoltre, che la doglianza proposta non è deducibile in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 5 a 7, paragrafo 1.2, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all’imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, infine, che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 7, paragrafo 2.2, della sentenza impugnata, ove si valorizzano la sussistenza della recidiva contestata, la presenza di plurimi precedenti penali anche per reati della stessa specie e l’assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza quali elementi di valutazione della congruità della pena stabilita dal primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 0065krh) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, atteso che tale censura non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e, pertanto, può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02); considerato, inoltre, che la doglianza proposta non è deducibile in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 5 a 7, paragrafo 1.2, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all’imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, infine, che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 7, paragrafo 2.2, della sentenza impugnata, ove si valorizzano la sussistenza della recidiva contestata, la presenza di plurimi precedenti penali anche per reati della stessa specie e l’assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza quali elementi di valutazione della congruità della pena stabilita dal primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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