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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21215/2026

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rotempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.2276/2022 depositata il 24/5/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 2276/2022 la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello proposto dal Comune di Ciampino (RM)avverso la sentenza n. 467/2020, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di pagamento n. 49 del 9/3/2018 per laTARI relativa all’anno 2018, concernente locali in Ciampino (RM), occupatiNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026dalla contribuente e stabilmente adibiti a deposito di atti di terzi, nonproduttivi di rifiuti ordinari e, pertanto, non tassabili a fini della TARI.2. [OSCURATO:PERSONA] confermava che i suddettilocali, in quanto adibiti esclusivamente al deposito di documenti di terzi e,pertanto, non produttivi di rifiuti ordinari, come da perizie in atti noncontestate, erano esenti dal tributo ai sensi dell’art. 8, punto 1, delregolamento TARI del Comune di Ciampino (RM), per il quale ”non sonosoggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbanio assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmentedestinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità”,nonché ai sensi dell’art. 8, punto 2, del medesimo regolamento, per ilquale ”non sono soggetti alla tassa i locali nei quali si effettua lostoccaggio di merci e/o materiali ai fini di conservazione o deposito senzaalcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possaprodurre rifiuti”.

La Corte regionale rilevava, inoltre, che la contribuente,nell’anno 2010, aveva comunicato al Comune il trasferimento della propriasede operativa in Pomezia (RM), circostanza confermata sia da una CTUdell’anno 2016 che da una perizia giurata di parte dell’anno 2021.2.

Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione il Comune di Ciampino (RM).3.

La contribuente resisteva con controricorso.4.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono “1) Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cpc.”, per avere la Commissione TributariaRegionale erroneamente ritenuto che l’esenzione dal tributo fossegiustificata per il solo fatto che “i locali di cui trattasi risultano adibitiesclusivamente a deposito di atti di terzi e, pertanto, non producono rifiutiordinari”, sebbene l’imposta gravi, in realtà, su chiunque abbia un dirittoNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026reale su beni immobili a prescindere dalla loro specifica destinazione e dalloro concreto ed effettivo utilizzo.

Il ricorrente evidenzia che grava,inoltre, sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioniper ottenere esenzioni o agevolazioni individuate dagli enti localinell’esercizio della potestà regolamentare agli stessi demandata e che, nelcaso di specie, nonostante l’espresso obbligo sancito dagli artt. 7, comma5 e 19, comma 1, del regolamento del Comune di Ciampino (RM), lacontroricorrente non aveva mai presentato alcuna domanda di variazioneall’ente locale successivamente all’originaria denuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Asostegno della censura il Comune richiama inoltre le ordinanze di questaCorte n. 11130/2021 e n. 28969/2021 emesse nei confronti dellemedesime parti con riguardo al saldo e all’acconto della TARI relativaall’anno 2015, aventi efficacia di giudicato, le quali, accogliendo i ricorsiper cassazione proposti dal Comune avverso le sentenze d’appellofavorevoli alla contribuente, hanno, tra l’altro, evidenziato l’irrilevanzadella volontà del singolo di non avvalersi dei servizi concernenti losmaltimento dei rifiuti - avendo il tributo la funzione di coprire anche lepubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile reso a favore dellacollettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con ilsingolo utente - nonché la mancata comunicazione all’ente della richiestadi esonero, comunque non concedibile in quanto previsto solo in casi diobiettiva inutilizzabilità del bene e non in ragione dell’uso fattone daproprietario.2.

Con il secondo motivo, si deducono la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiutiTARI del Comune di Ciampino in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.”, evidenziando che la sentenza impugnata riporta un testo dell’art. 8del regolamento comunale completamente diverso da quello effettivo,secondo il quale l’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattorioggettivi e permanenti (es. inagibilità per eventi tellurici) e non dallaNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, i quali, inquanto “magazzini senza alcuna vendita diretta”, rientrano nelle categoriedi utenze non domestiche, soggette all’imposizione tributaria, di cuiall’allegato B del regolamento comunale TARI.3.

La controricorrente ha eccepito il giudicato esterno in merito aldiritto all’esenzione dal tributo, in forza della sopravvenuta ordinanza diquesta Corte n. 37965/2022, confermato dalle ordinanze n. 8027/2023 en. 13865/2024, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso perrevocazione avverso l’ordinanza n. 37965/2022, deducendo che ilpresupposto dell’esenzione doveva ritenersi persistente anche negli annisuccessivi all’anno 2016 (nel quale era stato accertato il deposito da partedella contribuente della documentazione necessaria all’esonero), inassenza di altra e diversa successiva dichiarazione in variazione o disuccessivo accertamento contrario del Comune.4.

Va premessa la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità delricorso spiegate dalla controricorrente, secondo cui il Comune non avrebbeimpugnato le statuizioni della sentenza in merito alla impossibilitàdell’immobile in questione di produrre rifiuti, alla accertata mancataproduzione di rifiuti e alla ritenuta illegittimità dell’assimilazione dei rifiutioperata dall’ente (con conseguente asserita formazione del giudicatointerno) ed avrebbe dovuto fare ricorso al paradigma di cui all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., per far valere le censure mosse, le qualiconcernerebbero, in realtà, la valutazione in fatto operata dal giudice dimerito sulla insuscettibilità dell’immobile di produrre rifiuti e la loromancata produzione, non sindacabile in Cassazione.

Va, invece, rilevatoche il ricorrente, nell’affermare che il disposto dell’art. 1, comma 641,della legge n. 147/2013 andrebbe applicato in ragione della mera titolaritàdi diritti reali su beni immobili suscettibili di produrre rifiuti denuncia unfraintendimento della norma da parte del giudice d’appello, laddove ne haescluso l’applicabilità al magazzino in questione in ragione del solo utilizzoNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026che ne viene fatto e a prescindere dalla comunicazione all’ente deipresupposti per l’esenzione (censura non solo necessariamente implicantela contestazione della idoneità degli assunti della sentenza d’appello agiustificare l’esenzione, ma suscettibile di determinare, ove fondata, ilsovvertimento dell’accertamento dell’insussistenza del presupposto deltributo, su cui pertanto non può essersi formato alcun giudicato implicitointerno).5.

Ciò posto, i due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente inquanto strettamente connessi in ragione delle allegazioni fattuali aglistessi sottese, vanno rigettati alla luce della dirimente eccezione digiudicato esterno sollevata dalla contribuente in merito alla sussistenzadei presupposti per l’esenzione dall’imposta e segnatamente della“intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti” e della relativa specificadichiarazione inviata al Comune nell’anno 2016, “secondo cui nei locali inquestione non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura… ”.Premesso che la questione relativa alla sussistenza e alla estensibilitàdel giudicato esterno, quale regola del caso concreto, è questioneinterpretativa di mero diritto, che non vincola il singolo giudice rispettoalla eventuale diversa decisione assunta da un altro, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, nonvigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (v. tra letante, Cass., n. 2270/2024; Cass., n.15215/2021), va rilevato che, “Intema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessalogica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo dellaNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026decisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, inmateria tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, inquanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuoridello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecieche, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente.” (Cass., n. 8291/2025).La citata ordinanza n. 37965/2022, confermata con ordinanza n.13865/2024, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazioneavverso la stessa, nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dalComune di Ciampino avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale del Lazio n. 4078/2020, che, in accoglimento del ricorso dellacontribuente, aveva annullato l’avviso di pagamento per il saldo della TARIrelativa all’anno 2016, concernente il medesimo immobile in Ciampino(RM), ha statuito che: “…il presupposto impositivo della TARI, così comegià della TARSU, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scopertea qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1).

Nonsono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti oper la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati operché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corsodell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria odi variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, d.lgs. cit.).

L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147,per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamenteper il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operanoin via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni difatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti….Numero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenticonoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoliutenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, ilriconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneriprobatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione dellapresentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredatanaturalmente della documentazione necessaria per giustificarnel'attribuzione….

Orbene, nel caso di specie, risulta che la contribuente hacomunicato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc. 4 ricorso diprimo grado) la circostanza che “nella sede di [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreCarnevale n. 4 non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”,allegando la documentazione a corredo.

In quest’ottica, la CTR haaffermato, sulla base delle perizie giurate in atti e della relazione di unconsulente d’ufficio del Tribunale di Velletri, che “La inesistenza delpresupposto impositivo ai fini Tari emerge dalla situazione di fatto e dallecircostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”.

Ciò si pone in lineacon l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa ilocali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità",sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non giàquelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari dellarelativa disponibilità (Sez. 5, Sentenza n. 16785 del 27/11/2002; conf.Sez. 5, Sentenza n. 21726 del 17/11/2004).”.La successiva ordinanza n. 8027/2023 di questa Corte, accogliendo ilricorso della contribuente avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 6052/2019, decidendo nel merito, haannullato anche l’avviso di pagamento relativo all’acconto concernentesempre la TARI relativa all’anno 2016 per lo stesso immobile in Ciampino(RM), sulla scorta di analoghe considerazioni, aggiungendo che: “….

2.1. INumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026commi 659 e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono airegolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di:abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per usostagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricatirurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi.

2.2. Nellaspecie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato condeliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60)dispone che: «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddettecircostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono esseredirettamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idoneadocumentazione».

2.3. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27dicembre 2013 n. 147 pone a carico dei possessori e dei detentori di localied aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa diproduzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art.8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vintasoltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nelladenunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioniindispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione….

Lasentenza oggi impugnata ha sostanzialmente respinto l’appellodell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del dirittoall’esenzione, chiarendo anche, come sopra esposto, che non risultavaalcuna dichiarazione da parte della ricorrente successiva a quellaoriginaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativoNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione.Dall’ordinanza della S.C. n. 9937 del 2022, sopra richiamata, avente adoggetto la controversia sul saldo, si desume, viceversa, che lacontribuente ha inviato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc.4 ricorso di primo grado) una comunicazione secondo cui nei locali inquestione “non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando ladocumentazione a corredo.

La ricorrente, dunque, finalmente nel 2016 haprovveduto ad effettuare una specifica comunicazione in cui ha dettagliatoe documentato le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità deilocali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad unparticolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità…”.Considerato che le suddette ordinanze non solo hanno accertatol’assenza di produzione di rifiuti nell’immobile in questione in un datomomento storico, correlata, come accertato anche dalla sentenzaimpugnata, al particolare ed invero stabile uso (di “mero deposito di atti”)ed oggetto di dichiarazione comunicata al Comune nell’anno 2016(corredata di documentazione a supporto), ma hanno concluso per lasussistenza di una situazione di fatto di oggettiva inutilizzabilità ovvero di“intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti”, riscontrando altresìl’avvenuto deposito della dichiarazione in variazione comunicata alComune nell’anno 2016, i requisiti per l’esonero dall’imposta, accertati conriferimento all’anno 2016, devono ritenersi persistenti anche in relazioneall’anno 2018, considerate altresì la situazione di fatto e le modalità diutilizzo dell’immobile (quale “mero deposito di atti”) accertate anche dallasentenza impugnata, nonché la ultrattività, ex art. 1, comma 685, dellalegge n. 147/2013, della dichiarazione presentata dalla contribuente nelgennaio dell’anno 2016.

A tal proposito, va rilevato che la legge n.147/2013, nell’istituire la TARI - che, quale componente della IUC, è«destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, comma 639) - ha riproposto unaNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026articolata disciplina degli obblighi di denuncia ed informazione posti acarico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi 646, 684, 685 e 686)- disciplina già presente nell’art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 (in tema diTARSU) - con ciò ribadendo la c.d.

“ultrattività” della dichiarazione - allacui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivisempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cuiconsegua un diverso ammontare del tributo…» (art. 1, comma 685, cit.).Ciò giustifica la presunzione di persistenza della situazione denunciata,gravando sull’ente impositore l’onere di esercitare il potere diaccertamento per verificare la sopravvenienza di situazioni diverse.Alcun rilievo, al fine di escludere il suddetto giudicato, può inoltrestesso favorevoli, aventi ad oggetto l’acconto e il saldo della TARI relativaall’anno 2015, in quanto concernenti un periodo antecedente allapresentazione della denuncia di cui all’art. 1, comma 685, della legge n.147/2013.

Peraltro, si evidenzia che, come ripetutamente affermato daquesta Corte, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicaticontrastanti (tali comunque non potendosi ritenere quelli di cui soprarispetto all’assenza di una dichiarazione in variazione per il periodoantecedente all’anno 2016), al fine di stabilire quale dei due debbaprevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che ilsecondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la secondasentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta arevocazione (v. tra le altre, Cass., n. 19273/2025).

Nel caso in esame,l’ordinanza n. 37965/2022, sottoposta a revocazione con esito negativo, èdivenuta irrevocabile nell’anno 2024, in forza dell’ordinanza che hadichiarato inammissibile la revocazione.6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.Numero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/20267.

Considerate le alterne vicende processuali relative alla debenza deltributo in oggetto per le diverse annualità, va disposta la compensazionedelle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese giudiziali; aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rotempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.2276/2022 depositata il 24/5/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2276/2022 la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello proposto dal Comune di Ciampino (RM)avverso la sentenza n. 467/2020, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di pagamento n. 49 del 9/3/2018 per laTARI relativa all’anno 2018, concernente locali in Ciampino (RM), occupatiNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026dalla contribuente e stabilmente adibiti a deposito di atti di terzi, nonproduttivi di rifiuti ordinari e, pertanto, non tassabili a fini della TARI.2. [OSCURATO:PERSONA] confermava che i suddettilocali, in quanto adibiti esclusivamente al deposito di documenti di terzi e,pertanto, non produttivi di rifiuti ordinari, come da perizie in atti noncontestate, erano esenti dal tributo ai sensi dell’art. 8, punto 1, delregolamento TARI del Comune di Ciampino (RM), per il quale ”non sonosoggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbanio assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmentedestinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità”,nonché ai sensi dell’art. 8, punto 2, del medesimo regolamento, per ilquale ”non sono soggetti alla tassa i locali nei quali si effettua lostoccaggio di merci e/o materiali ai fini di conservazione o deposito senzaalcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possaprodurre rifiuti”. La Corte regionale rilevava, inoltre, che la contribuente,nell’anno 2010, aveva comunicato al Comune il trasferimento della propriasede operativa in Pomezia (RM), circostanza confermata sia da una CTUdell’anno 2016 che da una perizia giurata di parte dell’anno 2021.2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione il Comune di Ciampino (RM).3. La contribuente resisteva con controricorso.4. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono “1) Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cpc.”, per avere la Commissione TributariaRegionale erroneamente ritenuto che l’esenzione dal tributo fossegiustificata per il solo fatto che “i locali di cui trattasi risultano adibitiesclusivamente a deposito di atti di terzi e, pertanto, non producono rifiutiordinari”, sebbene l’imposta gravi, in realtà, su chiunque abbia un dirittoNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026reale su beni immobili a prescindere dalla loro specifica destinazione e dalloro concreto ed effettivo utilizzo. Il ricorrente evidenzia che grava,inoltre, sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioniper ottenere esenzioni o agevolazioni individuate dagli enti localinell’esercizio della potestà regolamentare agli stessi demandata e che, nelcaso di specie, nonostante l’espresso obbligo sancito dagli artt. 7, comma5 e 19, comma 1, del regolamento del Comune di Ciampino (RM), lacontroricorrente non aveva mai presentato alcuna domanda di variazioneall’ente locale successivamente all’originaria denuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Asostegno della censura il Comune richiama inoltre le ordinanze di questaCorte n. 11130/2021 e n. 28969/2021 emesse nei confronti dellemedesime parti con riguardo al saldo e all’acconto della TARI relativaall’anno 2015, aventi efficacia di giudicato, le quali, accogliendo i ricorsiper cassazione proposti dal Comune avverso le sentenze d’appellofavorevoli alla contribuente, hanno, tra l’altro, evidenziato l’irrilevanzadella volontà del singolo di non avvalersi dei servizi concernenti losmaltimento dei rifiuti - avendo il tributo la funzione di coprire anche lepubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile reso a favore dellacollettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con ilsingolo utente - nonché la mancata comunicazione all’ente della richiestadi esonero, comunque non concedibile in quanto previsto solo in casi diobiettiva inutilizzabilità del bene e non in ragione dell’uso fattone daproprietario.2. Con il secondo motivo, si deducono la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiutiTARI del Comune di Ciampino in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.”, evidenziando che la sentenza impugnata riporta un testo dell’art. 8del regolamento comunale completamente diverso da quello effettivo,secondo il quale l’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattorioggettivi e permanenti (es. inagibilità per eventi tellurici) e non dallaNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, i quali, inquanto “magazzini senza alcuna vendita diretta”, rientrano nelle categoriedi utenze non domestiche, soggette all’imposizione tributaria, di cuiall’allegato B del regolamento comunale TARI.3. La controricorrente ha eccepito il giudicato esterno in merito aldiritto all’esenzione dal tributo, in forza della sopravvenuta ordinanza diquesta Corte n. 37965/2022, confermato dalle ordinanze n. 8027/2023 en. 13865/2024, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso perrevocazione avverso l’ordinanza n. 37965/2022, deducendo che ilpresupposto dell’esenzione doveva ritenersi persistente anche negli annisuccessivi all’anno 2016 (nel quale era stato accertato il deposito da partedella contribuente della documentazione necessaria all’esonero), inassenza di altra e diversa successiva dichiarazione in variazione o disuccessivo accertamento contrario del Comune.4. Va premessa la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità delricorso spiegate dalla controricorrente, secondo cui il Comune non avrebbeimpugnato le statuizioni della sentenza in merito alla impossibilitàdell’immobile in questione di produrre rifiuti, alla accertata mancataproduzione di rifiuti e alla ritenuta illegittimità dell’assimilazione dei rifiutioperata dall’ente (con conseguente asserita formazione del giudicatointerno) ed avrebbe dovuto fare ricorso al paradigma di cui all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., per far valere le censure mosse, le qualiconcernerebbero, in realtà, la valutazione in fatto operata dal giudice dimerito sulla insuscettibilità dell’immobile di produrre rifiuti e la loromancata produzione, non sindacabile in Cassazione. Va, invece, rilevatoche il ricorrente, nell’affermare che il disposto dell’art. 1, comma 641,della legge n. 147/2013 andrebbe applicato in ragione della mera titolaritàdi diritti reali su beni immobili suscettibili di produrre rifiuti denuncia unfraintendimento della norma da parte del giudice d’appello, laddove ne haescluso l’applicabilità al magazzino in questione in ragione del solo utilizzoNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026che ne viene fatto e a prescindere dalla comunicazione all’ente deipresupposti per l’esenzione (censura non solo necessariamente implicantela contestazione della idoneità degli assunti della sentenza d’appello agiustificare l’esenzione, ma suscettibile di determinare, ove fondata, ilsovvertimento dell’accertamento dell’insussistenza del presupposto deltributo, su cui pertanto non può essersi formato alcun giudicato implicitointerno).5. Ciò posto, i due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente inquanto strettamente connessi in ragione delle allegazioni fattuali aglistessi sottese, vanno rigettati alla luce della dirimente eccezione digiudicato esterno sollevata dalla contribuente in merito alla sussistenzadei presupposti per l’esenzione dall’imposta e segnatamente della“intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti” e della relativa specificadichiarazione inviata al Comune nell’anno 2016, “secondo cui nei locali inquestione non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura… ”.Premesso che la questione relativa alla sussistenza e alla estensibilitàdel giudicato esterno, quale regola del caso concreto, è questioneinterpretativa di mero diritto, che non vincola il singolo giudice rispettoalla eventuale diversa decisione assunta da un altro, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, nonvigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (v. tra letante, Cass., n. 2270/2024; Cass., n.15215/2021), va rilevato che, “Intema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessalogica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo dellaNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026decisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, inmateria tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, inquanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuoridello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecieche, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente.” (Cass., n. 8291/2025).La citata ordinanza n. 37965/2022, confermata con ordinanza n.13865/2024, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazioneavverso la stessa, nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dalComune di Ciampino avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale del Lazio n. 4078/2020, che, in accoglimento del ricorso dellacontribuente, aveva annullato l’avviso di pagamento per il saldo della TARIrelativa all’anno 2016, concernente il medesimo immobile in Ciampino(RM), ha statuito che: “…il presupposto impositivo della TARI, così comegià della TARSU, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scopertea qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Nonsono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti oper la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati operché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corsodell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria odi variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, d.lgs. cit.). L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147,per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamenteper il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operanoin via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni difatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti….Numero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenticonoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoliutenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, ilriconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneriprobatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione dellapresentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredatanaturalmente della documentazione necessaria per giustificarnel'attribuzione…. Orbene, nel caso di specie, risulta che la contribuente hacomunicato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc. 4 ricorso diprimo grado) la circostanza che “nella sede di [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreCarnevale n. 4 non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”,allegando la documentazione a corredo. In quest’ottica, la CTR haaffermato, sulla base delle perizie giurate in atti e della relazione di unconsulente d’ufficio del Tribunale di Velletri, che “La inesistenza delpresupposto impositivo ai fini Tari emerge dalla situazione di fatto e dallecircostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. Ciò si pone in lineacon l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa ilocali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità",sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non giàquelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari dellarelativa disponibilità (Sez. 5, Sentenza n. 16785 del 27/11/2002; conf.Sez. 5, Sentenza n. 21726 del 17/11/2004).”.La successiva ordinanza n. 8027/2023 di questa Corte, accogliendo ilricorso della contribuente avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 6052/2019, decidendo nel merito, haannullato anche l’avviso di pagamento relativo all’acconto concernentesempre la TARI relativa all’anno 2016 per lo stesso immobile in Ciampino(RM), sulla scorta di analoghe considerazioni, aggiungendo che: “…. 2.1. INumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026commi 659 e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono airegolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di:abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per usostagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricatirurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi. 2.2. Nellaspecie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato condeliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60)dispone che: «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddettecircostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono esseredirettamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idoneadocumentazione». 2.3. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27dicembre 2013 n. 147 pone a carico dei possessori e dei detentori di localied aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa diproduzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art.8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vintasoltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nelladenunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioniindispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione…. Lasentenza oggi impugnata ha sostanzialmente respinto l’appellodell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del dirittoall’esenzione, chiarendo anche, come sopra esposto, che non risultavaalcuna dichiarazione da parte della ricorrente successiva a quellaoriginaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativoNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione.Dall’ordinanza della S.C. n. 9937 del 2022, sopra richiamata, avente adoggetto la controversia sul saldo, si desume, viceversa, che lacontribuente ha inviato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc.4 ricorso di primo grado) una comunicazione secondo cui nei locali inquestione “non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando ladocumentazione a corredo. La ricorrente, dunque, finalmente nel 2016 haprovveduto ad effettuare una specifica comunicazione in cui ha dettagliatoe documentato le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità deilocali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad unparticolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità…”.Considerato che le suddette ordinanze non solo hanno accertatol’assenza di produzione di rifiuti nell’immobile in questione in un datomomento storico, correlata, come accertato anche dalla sentenzaimpugnata, al particolare ed invero stabile uso (di “mero deposito di atti”)ed oggetto di dichiarazione comunicata al Comune nell’anno 2016(corredata di documentazione a supporto), ma hanno concluso per lasussistenza di una situazione di fatto di oggettiva inutilizzabilità ovvero di“intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti”, riscontrando altresìl’avvenuto deposito della dichiarazione in variazione comunicata alComune nell’anno 2016, i requisiti per l’esonero dall’imposta, accertati conriferimento all’anno 2016, devono ritenersi persistenti anche in relazioneall’anno 2018, considerate altresì la situazione di fatto e le modalità diutilizzo dell’immobile (quale “mero deposito di atti”) accertate anche dallasentenza impugnata, nonché la ultrattività, ex art. 1, comma 685, dellalegge n. 147/2013, della dichiarazione presentata dalla contribuente nelgennaio dell’anno 2016. A tal proposito, va rilevato che la legge n.147/2013, nell’istituire la TARI - che, quale componente della IUC, è«destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, comma 639) - ha riproposto unaNumero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/2026articolata disciplina degli obblighi di denuncia ed informazione posti acarico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi 646, 684, 685 e 686)- disciplina già presente nell’art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 (in tema diTARSU) - con ciò ribadendo la c.d. “ultrattività” della dichiarazione - allacui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivisempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cuiconsegua un diverso ammontare del tributo…» (art. 1, comma 685, cit.).Ciò giustifica la presunzione di persistenza della situazione denunciata,gravando sull’ente impositore l’onere di esercitare il potere diaccertamento per verificare la sopravvenienza di situazioni diverse.Alcun rilievo, al fine di escludere il suddetto giudicato, può inoltrestesso favorevoli, aventi ad oggetto l’acconto e il saldo della TARI relativaall’anno 2015, in quanto concernenti un periodo antecedente allapresentazione della denuncia di cui all’art. 1, comma 685, della legge n.147/2013. Peraltro, si evidenzia che, come ripetutamente affermato daquesta Corte, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicaticontrastanti (tali comunque non potendosi ritenere quelli di cui soprarispetto all’assenza di una dichiarazione in variazione per il periodoantecedente all’anno 2016), al fine di stabilire quale dei due debbaprevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che ilsecondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la secondasentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta arevocazione (v. tra le altre, Cass., n. 19273/2025). Nel caso in esame,l’ordinanza n. 37965/2022, sottoposta a revocazione con esito negativo, èdivenuta irrevocabile nell’anno 2024, in forza dell’ordinanza che hadichiarato inammissibile la revocazione.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.Numero registro generale 715/2023Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 21215/2026Data pubblicazione 22/06/20267. Considerate le alterne vicende processuali relative alla debenza deltributo in oggetto per le diverse annualità, va disposta la compensazionedelle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese giudiziali; aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21215/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris