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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38544/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; T/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Andria, 3 ottobre 2019).

Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per l'esclusione del comma 5, le pp. 4 e 5; per la motivazione in punto di pena, le pp. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; T/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Andria, 3 ottobre 2019). Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per l'esclusione del comma 5, le pp. 4 e 5; per la motivazione in punto di pena, le pp. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 38544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris