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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43955/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 04/07/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini della rapina piuttosto che quale furto con strappo.

Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello ove vengono mosse doglianze in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e determinazione della pena.

Così che la richiesta di riqualificazione involgendo precisi accertamenti in fatto circa le modalità dell'azione aggressiva non può per la prima volta essere dedotta nella presente fase di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] 7CL2 L Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] O, MESSINI D'AGOSTINI Li í 5, tv--n DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 04/07/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini della rapina piuttosto che quale furto con strappo. Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello ove vengono mosse doglianze in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e determinazione della pena. Così che la richiesta di riqualificazione involgendo precisi accertamenti in fatto circa le modalità dell'azione aggressiva non può per la prima volta essere dedotta nella presente fase di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] 7CL2 L Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] O, MESSINI D'AGOSTINI Li í 5, tv--n DEPO
Sentenza Cassazione n. 43955/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris