CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2020
Cassazione n. 40212/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 4035- 2021 relativo al ricorso n. 23472-2017 definito con ordinanza n. 23453/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2020, nel giudizio vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e E 1 -1 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ANGELA, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] nonché quale liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. JENNER 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorren te - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con "Istana di correone sentenza n. 23453/2020 RG. 23472/2017" pervenuta a mezzo PEC in data 10/02/2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di agire "per [OSCURATO:PERSONA]' in proprio e nelle qualità, ha chiesto a questa Corte di «procedere alla corre.zione dell'errore materiale innan:zi rilevato diiponendo la distrazione delle ipese liquidate in favore dell'avo. [OSCURATO:PERSONA] procuratore distrattazio», allegando "copia della senten:za" e "copia del controricorso" contenente la richiesta di distrazione delle spese; 1.1. sulla base della proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. dagli atti resi disponibili non risultano compiutamente evasi tutti gli adempimenti segnalati nella proposta del relatore, il quale aveva dato atto dell'ammissibilità del rimedio (Cass. Sez. U, nn. 31033/2019, 16037/2010; cfr. Cass. 12437/2017), fatta salva però la necessità di verificare, tra l'altro: i) che il ricorso fosse stato notificato alle controparti, inclusa la parte difesa dall'avvocato dichiaratosi antistatario, anche ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, 15346/2011; Sez. 6-3, 6813/2015; Sez. 6-L, 27196/2018; Sez. 2, 8069/2021); che fosse stata depositata copia autentica del provvedimento da correggere (Cass. Sez. 6-3, 15238/2015; Sez. 6-3, 3268/2017, Sez. 6-3, 22983/2020); che fosse stato depositato l'atto n -2- c. 2o2.4.- Ltu ,e Z M & -O . da cui risultasse l'avvenuta formulazione dell'istanza di distrazione nel corso del giudizio de quo (Cass. Sez. 6-3, 6813/2015, 3566/2016); 3. da una nota datata 20 settembre 2021 e depositata il giorno stesso dell'adunanza risulta, invero, che la Banca abbia prestato acquiescenza pagando le spese direttamente al difensore istante; 4. tuttavia, sulle questioni segnalate in proposta e su ulteriori problematiche connesse al rispetto delle prescrizioni dettate dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. — in base al quale la correzione di errori materiali o di calcolo, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere chiesta o dalla parte interessata «con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d'ufficio dalla Corte» — risulta che nell'adunanza del 17 giugno 2021 la Sezione Sesta-1 di questa Corte ha sollecitato una riflessione in pubblica udienza per chiarire se la prassi invalsa nell'Ufficio ai fini della trattazione dei ricorsi/istanze per correzione di errore materiale sia legittima e opportuna, «a fronte di un dato normativo chiaro, il quale traccia in modo inequivocabile il procedimento che la parte è onerata di rispettare nel perseguimento dell'interesse alla correzione di un errore materiale»; 4. il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sulle questioni in rilievo. P.Q.M. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/ 9/2021 re s tra 0-rd k DEPOSIT