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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18660/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14949-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17662/2020 del TRIBUNALE di ROMA , depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 14949 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 17662 del 2020 del Tribunale di Roma, esponendo che: -aveva proceduto a pignoramenti presso terzi in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., conclusi con ordinanze di assegnazione; -a fronte di cartella notificata dall'amministrazione erariale, aveva pagato la correlativa imposta di registro, a sua volta domandando al debitore originario la ripetizione degli importi; - il Giudice di pace aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dal Tribunale che aveva dichiarato l'inammissibilità della stessa per carenza d'interesse, posto che le spese in parola avrebbero dovuto e potuto essere soddisfatte solo nell'ambito della procedura esecutiva, eventualmente estesa nei cespiti colpiti, e nei limiti della relativa capienza; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131 del 1986, 91, 95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato negando che delle spese di registrazione dovesse rispondere il debitore, obliterando che si tratta della parte soccombente; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.P.R. n. 131 del 1986, 95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, essendo invece elemento costitutivo del diritto alla ripetizione il successivo pagamento, e dunque essendo necessario un distinto giudizio di cognizione;RG n 14949 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che l'imposta di registro sia spesa del processo esecutivo, non dipendendo dalla volontà della parte processuale e derivando dalla disciplina legislativa tributaria; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la ripetizione dell'imposta di registro abbia il limite della capienza del ricavato dall'esecuzione, risolvendosi altrimenti in un rischio d'irripetibilità e una correlativa lesione del diritto del creditore; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato negando la compensazione delle spese, invece dovuta stante la peculiarità della materia, relativamente alla quale, specie per l'incidenza delle fattispecie concrete, sarebbe stata invece opportuna una rimessione alle Sezioni Unite; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando le spese processuali senza la diminuzione, rispetto ai valori medi, prevista per l'ipotesi di decisioni giurisprudenziali contrastanti; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che le prime quattro censure, da esaminare congiuntamente per connessione, si rivelano inammissibili ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., a mente della giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass., 20/11/2018 n. 29855 e Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 21/07/2020, n. 15447); infatti, sussiste il dichiarato difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede RG n 14949 del 2021 4 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statuizione delle ordinanze di assegnazione, come rimarcato da parte ricorrente, ovvero comunque per il ricostruito regime normativo; è irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo "debitor debitoris" la somma in questione non fosse stata (ovvero non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo necessariamente compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione; questa Corte ha da tempo risalente chiarito che: a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.), restando esclusa solo l'ipotesi dell'espressa e non opposta statuizione in senso contrario qui neppure allegata; b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese RG n 14949 del 2021 5 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, e, a risalire nel tempo, ad esempio da Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964); ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono necessarie ed inerenti al processo esecutivo, e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza; per altro verso l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il distinto regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a séguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553, cod. proc. civ., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito per interessi e sorte; in altri termini, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irripetibilità; per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione in sede esecutiva;RG n 14949 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente in memoria richiama precedenti di questa Corte che sarebbero contrari ai sopra ripercorsi principi: Cass., 14/10/2021, n. 28100, e Cass., 04/03/2022, n. 7231; l'osservazione non ha fondamento poiché in quegli arresti si è diversamente statuito, accogliendo il ricorso, che era erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., affermata dal giudice di seconde cure/ negando che i principi in parola fossero estranei a quelli generali processuali; il quinto motivo è parimenti inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; olLgz, la facoltà di 1~6a compensazionertra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, in applicazione del principio generale di soccombenza, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., 26/04/2019, n. 11329, conforme a Cass., Sez.

U., 15/07/2005, n. 14989); il sesto motivo è anch'esso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; deve ribadirsi che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese stesse, con la conseguenza che esula dal sindacato di legittimità, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca quanto nell'ipotesi di concorso con altre gravi ragioni, sia di vagliare la quantificazione che non ecceda i limiti minimi e massimi individuati dai parametri regolamentari (Cass., 04/08/2017, n. 19613); non trova infatti fondamento normativo un vincolo alla determinazione di quelle spese secondo i valori medi in parola, dovendo il giudice solo RG n 14949 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] quantificare il compenso tra il minimo e il massimo, di parametri, e non tariffe, a loro volta, come tali, derogabili con apposita motivazione, doverosa quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi rispetto a quelle soglie affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., 07/01/2021, n. 89, Cass., 13/07/2021, n. 19989); resta assorbita ogni altra valutazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 1.800,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14949-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17662/2020 del TRIBUNALE di ROMA , depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 14949 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 17662 del 2020 del Tribunale di Roma, esponendo che: -aveva proceduto a pignoramenti presso terzi in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., conclusi con ordinanze di assegnazione; -a fronte di cartella notificata dall'amministrazione erariale, aveva pagato la correlativa imposta di registro, a sua volta domandando al debitore originario la ripetizione degli importi; - il Giudice di pace aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dal Tribunale che aveva dichiarato l'inammissibilità della stessa per carenza d'interesse, posto che le spese in parola avrebbero dovuto e potuto essere soddisfatte solo nell'ambito della procedura esecutiva, eventualmente estesa nei cespiti colpiti, e nei limiti della relativa capienza; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131 del 1986, 91, 95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato negando che delle spese di registrazione dovesse rispondere il debitore, obliterando che si tratta della parte soccombente; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.P.R. n. 131 del 1986, 95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, essendo invece elemento costitutivo del diritto alla ripetizione il successivo pagamento, e dunque essendo necessario un distinto giudizio di cognizione;RG n 14949 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che l'imposta di registro sia spesa del processo esecutivo, non dipendendo dalla volontà della parte processuale e derivando dalla disciplina legislativa tributaria; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.95 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la ripetizione dell'imposta di registro abbia il limite della capienza del ricavato dall'esecuzione, risolvendosi altrimenti in un rischio d'irripetibilità e una correlativa lesione del diritto del creditore; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato negando la compensazione delle spese, invece dovuta stante la peculiarità della materia, relativamente alla quale, specie per l'incidenza delle fattispecie concrete, sarebbe stata invece opportuna una rimessione alle Sezioni Unite; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando le spese processuali senza la diminuzione, rispetto ai valori medi, prevista per l'ipotesi di decisioni giurisprudenziali contrastanti; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che le prime quattro censure, da esaminare congiuntamente per connessione, si rivelano inammissibili ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., a mente della giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass., 20/11/2018 n. 29855 e Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 21/07/2020, n. 15447); infatti, sussiste il dichiarato difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede RG n 14949 del 2021 4 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statuizione delle ordinanze di assegnazione, come rimarcato da parte ricorrente, ovvero comunque per il ricostruito regime normativo; è irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo "debitor debitoris" la somma in questione non fosse stata (ovvero non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo necessariamente compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione; questa Corte ha da tempo risalente chiarito che: a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.), restando esclusa solo l'ipotesi dell'espressa e non opposta statuizione in senso contrario qui neppure allegata; b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese RG n 14949 del 2021 5 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, e, a risalire nel tempo, ad esempio da Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964); ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono necessarie ed inerenti al processo esecutivo, e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza; per altro verso l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il distinto regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a séguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553, cod. proc. civ., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito per interessi e sorte; in altri termini, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irripetibilità; per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione in sede esecutiva;RG n 14949 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente in memoria richiama precedenti di questa Corte che sarebbero contrari ai sopra ripercorsi principi: Cass., 14/10/2021, n. 28100, e Cass., 04/03/2022, n. 7231; l'osservazione non ha fondamento poiché in quegli arresti si è diversamente statuito, accogliendo il ricorso, che era erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., affermata dal giudice di seconde cure/ negando che i principi in parola fossero estranei a quelli generali processuali; il quinto motivo è parimenti inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; olLgz, la facoltà di 1~6a compensazionertra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, in applicazione del principio generale di soccombenza, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., 26/04/2019, n. 11329, conforme a Cass., Sez. U., 15/07/2005, n. 14989); il sesto motivo è anch'esso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; deve ribadirsi che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese stesse, con la conseguenza che esula dal sindacato di legittimità, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca quanto nell'ipotesi di concorso con altre gravi ragioni, sia di vagliare la quantificazione che non ecceda i limiti minimi e massimi individuati dai parametri regolamentari (Cass., 04/08/2017, n. 19613); non trova infatti fondamento normativo un vincolo alla determinazione di quelle spese secondo i valori medi in parola, dovendo il giudice solo RG n 14949 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] quantificare il compenso tra il minimo e il massimo, di parametri, e non tariffe, a loro volta, come tali, derogabili con apposita motivazione, doverosa quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi rispetto a quelle soglie affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., 07/01/2021, n. 89, Cass., 13/07/2021, n. 19989); resta assorbita ogni altra valutazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 1.800,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022.