CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 40037/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8126-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente- avverso il decreto del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8126/2021 Numero sezionale 10594/2021 La ricorrente ha depositato memoria. Numero di raccolta generale 40037/2021Data pubblicazione 14/12/2021 Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, perché non è compiutamente indicato il provvedimento impugnato, in violazione della prescrizione dell’art. 366, comma 1, n. 2, c.p.c. È stato chiarito che l'indicazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art 366, n. 2, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova la sua giustificazione nella necessita che la parte, nei cui confronti sia stato proposto il gravame, possa stabilire, senza possibilità di errore, a quale provvedimento giurisdizionale si riferisca l'impugnazione: pertanto non può essere comminata la sanzione dell'improcedibilità nel caso in cui, pur mancando totalmente od essendo insufficiente l'indicazione, sia egualmente possibile identificare la sentenza impugnata in base al contenuto del ricorso (Cass. n. 22034/2006). Il presente ricorso, tuttavia, non consente una tale identificazione. In esso, infatti, sono indicate la data di emissione e di notifica del provvedimento, ma tali dati non sono congiunti ad alcuna indicazione ulteriore, contenuta nel ricorso, tale da consentire l'identificazione del provvedimento e dell'autorità da cui promana. Manca inoltre l’indicazione dei motivi di ricorso. In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. n. 17224/2020). La ricorrente, con il fine di sottrarre il ricorso alla sanzione della inammissibilità, secondo la proposta del relatore, richiama la regola di giurisprudenza secondo cui l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina ex se l'inammissibilità; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8126/2021 Numero sezionale 10594/2021 richiama inoltre il principio in base al quale il ricorso è ammissibile, purchéNumero di raccolta generale 40037/2021Data pubblicazione 14/12/2021 dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. Le regole sono certamente da condividere, ma resta pur sempre fermo il fatto che la loro applicazione suppone che i motivi, seppure con rubrica non coerente con il reale contenuto della censura e con indicazione di norme non pertinenti, siano stati articolati. Nel presente ricorso, invece, la parte in diritto non è neanche riferita al provvedimento impugnato, ma riguarda l’operato dell’Agenzia delle entrate, che non avrebbe esattamente considerato l’effettiva composizione del nucleo familiare della ricorrente e il numero delle famiglie che abitavano l’immobile in via Flaminia 24 in Cagli. A questa considerazione segue un altro capoverso, nel quale si assume che il giudice di merito sarebbe incorso in analogo errore, senza ulteriori precisazioni. É chiaro che il generico riferimento una “motivazione carente e puramente formale”, in assenza di rubrica e di considerazioni giuridiche ulteriori, non basta a identificare una valida ragione di censura proponibile in cassazione. Non bisogna, infatti, dimenticare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. n. 11603/2018). Non sono perciò idonee affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905/2020). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8126/2021 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa Numero sezionale 10594/2021Numero di raccolta generale 40037/2021 impugnazione, se dovuto. Data pubblicazione 14/12/2021 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . 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