CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 48904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la riqualificazione del reato sub B) ai sensi dell'art. 217 I. fall, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/07/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 03/03/2020, con la quale, per quanto è qui di interesse, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dal 01/04/2013 al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 20/10/2016, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (per avere sottratto la totalità delle scritture contabili: capo a) e di causazione dolosa del fallimento (per avere sistematicamente omesso il versamento dei contributi previdenziali e delle imposte: capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena anni 2 e mesi 6 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione sub a), violazione dell'art. 86 I. fall. Essendo stata provata la mancata notifica della raccomandata del curatore contenente la richiesta di produzione delle scritture contabili, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la circostanza, tanto più che, come confermato dai consulenti della società Polacchi e Siciliano, le scritture sono presenti e ben tenute. 2.2. il secondo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione sub a), violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. Il necessario presupposto dell'imputazione (l'esistenza di una richiesta non consegnata) deve essere provato a norma dell'art. 187 cod. proc. pen., laddove vìola l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. l'apodittica affermazione della sentenza impugnata. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alle risultanze processuali relative all'imputazione sub a), in quanto la motivazione si risolve in una non argomentata affermazione di principio. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo all'imputazione sub b), violazione dell'art. 27 Cost. e del principio ad impossibilia nemo tenetur, in quanto la difesa dell'imputato aveva dedotto che lo stato di decozione della società (nessun dipendente, società non operante) esisteva già al momento della nomina come amministratore, sicché le pregresse scelte gestionali non potevano essere a lui ascritte, tanto più che il 12/04/2013 l'amministratore Polacchi aveva comunicato a INPS e INAIL la cessazione delle attività con decorrenza dal 30/03/2013, sicché al momento dell'entrata in carica di Maello la società non aveva personale dipendente e non era attiva e le condotte contestate risalgono alle precedenti gestioni. 2.5. Il quinto motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub b), vizi di motivazione la sentenza impugnata omette la valutazione di diverse prove ovvero le travisa, posto che la datazione delle vicende societarie rende evidente l'insussistenza di condotte concorsuali di Maello. 2.6. Il sesto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'omessa motivazione in relazione alle istanze avanzate in via subordinata con l'atto di appello. 2.7. Con memoria del 25/11/2022, il difensore del ricorrente ha eccepito l'improcedibilità del processo ex art. 344-bis cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la riqualificazione del reato sub B) ai sensi dell'art. 217 I. fall, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In limine, la Corte rileva la manifesta inconsistenza dell'eccezione difensiva circa l'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, in quanto, in forza del comma 3 del medesimo articolo, le disposizioni di cui al citato comma 2 in tema di improcedibilità si applicano solo ai procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi a far data dal 01/01/2020, laddove nel caso di specie il tempus commissi delicti risale al 20/10/2016. 2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo tutti al capo a), sono inammissibili, per plurime convergenti ragioni. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Essi rinvengono il proprio fulcro argomentativo nell'affermazione secondo cui a Maello non sarebbe stata notificata la raccomandata del curatore contenente la richiesta di produzione delle scritture contabili. Ora, la Corte di appello ha rilevato che la circostanza è meramente asserita dall'imputato, il quale replica al rilievo argomentando sulla base della mancanza in atti della cartolina di ricezione della raccomandata e della diversa residenza all'epoca del ricorrente (senza tuttavia precisare, con la necessaria specificità, se detti documenti sono stati devoluti ai giudici di merito ovvero solo richiamati nel presente ricorso), ma decisiva è la considerazione che il ricorso neppure deduce che Maello (amministratore e liquidatore della fallita per più di tre anni e mezzo) fosse all'oscuro del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (gravata da un enorme debito verso il fisco e gli enti previdenziali) ed è proprio dall'apertura del fallimento che l'art. 86 I. fall. fa discendere l'obbligo di consegna dei libri e delle scritture (sicuramente nella disponibilità di Maello che predispose il bilancio chiuso al 31/12/2014). Del resto, che Maello fosse a conoscenza del fallimento (oltre che non escluso dallo stesso ricorrente) è dimostrato quanto meno a far tempo dalla conoscenza (certa) del presente procedimento, conoscenza che ben poteva condurre alla consegna tardiva (ma, secondo la sua tesi, giustificata) di libri e scritture (la cui collocazione, per sue stesse parole gli era ben nota) in modo da consentire fin dalla fase delle indagini l'espletamento dei compiti degli organi fallimentari (e degli organi inquirenti). Il terzo motivo è del tutto generico e, comunque, fa sempre leva sulla tesi già esaminata. 3. Anche il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente afferendo tutti al capo b): essi sono inammissibili. Premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né l'aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247316; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189), la tesi del ricorrente è manifestamente infondata, in quanto - anche a prescindere dal rilievo della Corte distrettuale per cui (avendo avuto nel 2013 la società sei dipendenti) l'obbligo di provvedere alla ritenute previdenziali incombeva anche su Maello - il ricorso trascura in toto il naturale incremento dell'enorme debito (frutto della "politica aziendale" di pagare solo lavoratori - ma non la loro previdenza - e fornitori) correlato al decorso del significativo periodo di tempo in cui il ricorrente ricoprì le cariche di amministratore e di liquidatore: è a tale incremento che fa riferimento il giudice di appello lì dove rimarca l'aumento esponenziale del debito, aumento all'evidenza ascrivibile al ricorrente. Priva di consistenza la deduzione relativa al mancato accesso dell'amministratore/liquidatore ai conti correnti, disattesa dalla Corte distrettuale con motivazione immune da cadute consequenzialità logica. Del tutto aspecifici sono i rilievi dell'impugnazione circa omesse valutazioni e travisamenti probatori attribuiti alla sentenza impugnata.4. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto il mancato accoglimento dei primi tre motivi rende manifestamente infondata l'invocata riqualificazione a norma dell'art. 217 I. fall., mentre del tutto generica è la doglianza relativa all'attenuante di cui all'art. 219 I. fall. neppure correlata alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen