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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11551/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37754/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 consistente nella detenzione di 105,2 grammi di cocaina, avvolta in una busta di cellophane sigillata e sottovuoto, rinvenuta dai Carabinieri in seguito a perquisizione veicolare; Rilevato che il ricorrente sostiene l'uso personale e lamenta il diniego delle generiche; Rilevato che la Corte territoriale ha escluso l'uso personale per l'elevato valore ponderale, potendosi ricavare dal quantitativo di cocaina detenuto 588 dosi medie singole, e ha escluso altresì il quinto comma dell'art. 73 per le modalità di trasporto e occultamento della cocaina, in una busta sigillata sottovuoto, occultata dietro a un coperchio di plastica del vano dei fusibili elettrici, posizionato accanto allo sterzo, indici certi dell'inserimento dell'imputato nel mercato criminale di riferimento; Rilevato che, quanto alle generiche, la Corte territoriale ha affermato che erano state già riconosciute, circostanza non confutata dal ricorrente, e che non era possibile il giudizio di prevalenza per le allarmanti modalità del fatto e per il precedente più grave reato, a sua volta aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37754/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 consistente nella detenzione di 105,2 grammi di cocaina, avvolta in una busta di cellophane sigillata e sottovuoto, rinvenuta dai Carabinieri in seguito a perquisizione veicolare; Rilevato che il ricorrente sostiene l'uso personale e lamenta il diniego delle generiche; Rilevato che la Corte territoriale ha escluso l'uso personale per l'elevato valore ponderale, potendosi ricavare dal quantitativo di cocaina detenuto 588 dosi medie singole, e ha escluso altresì il quinto comma dell'art. 73 per le modalità di trasporto e occultamento della cocaina, in una busta sigillata sottovuoto, occultata dietro a un coperchio di plastica del vano dei fusibili elettrici, posizionato accanto allo sterzo, indici certi dell'inserimento dell'imputato nel mercato criminale di riferimento; Rilevato che, quanto alle generiche, la Corte territoriale ha affermato che erano state già riconosciute, circostanza non confutata dal ricorrente, e che non era possibile il giudizio di prevalenza per le allarmanti modalità del fatto e per il precedente più grave reato, a sua volta aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11551/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris