CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137/2020. D1C 15 SEI 2023 Luana I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda irrogata con sentenza del 20/01/2021 del Tribunale di Arezzo per il reato di cui agli artt. 107, comma 1, 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto perché, quale presidente del consiglio di amministrazione della società «[OSCURATO:SOCIETA].», aveva effettuato uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura contenente rame nella quantità di 0,80 mg/I anziché 0,4 mg./I, limite, quest'ultimo stabilito dalla tabella 3 dell'allegato 5, parte III, d.lgs. n. 152, cit.; il fatto è contestato come accertato in Arezzo il 18/01/2017. 1.1.Con il primo motivo, allegando, in fatto, che i campionamenti sono stati effettuati secondo la procedura amministrativa prevista dall'art. 223, disp. att. c.p.p. e che la condanna si fonda esclusivamente sugli esiti di tali campionamenti, deduce, in diritto, la violazione degli artt. 220, disp. att. c.p.p., e 360 cod. proc. pen., nonché l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermata insussistenza della necessità di procedere, nel caso di specie, alla effettuazione delle analisi nelle forme previste dall'art. 220, cit., per la emersione, in sede di accertamento, "della possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto emerso nell'inchiesta amministrativa". Sostiene, richiamando in particolare atti dell'istruttoria dibattimentale, che nel momento in cui i funzionari dell'ARPAT avevano fatto accesso ai locali della società sussistevano già elementi tali da ritenere l'astratta possibilità che i reflui contenenti rame in misura superiore ai limiti di legge provenissero da «[OSCURATO:SOCIETA].» e, prima ancora, che nel depuratore recapitavano reflui contenenti rame in tale misura. L'esame del campione raccolto da ARPAT doveva essere effettuato con le garanzie del procedimento penale e non secondo le procedure amministrative. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deduce la inutilizzabilità dei risultati analitici o, in subordine, la loro nullità, la tempestività della relativa eccezione (sollevata non appena il pubblico ministero aveva chiesto di produrre i relativi certificati), la violazione degli artt. 178, 182, comma 2, 183, lett. a), cod. proc. pen. 2.Con memoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha replicato alla richiesta di inammissibilità del ricorso formulata dal PG nelle sue conclusioni scritte. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291 - 01, il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (nello stesso senso, Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262010 - 01; Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005, Cacace, Rv. 233330 - 01); 4.2.in ordine alle conseguenze della violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. si registrano, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti: 4.2.1.secondo un primo orientamento, l'acquisizione, nel corso di attività ispettive o di vigilanza durante il cui svolgimento siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito relative alla fase delle indagini preliminari integra la nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269214 - 01; Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248527 - 01; Sez. F, n. 38393 del 27/07/2010, Persico, Rv. 248911 - 01); nell'ambito di tale orientamento, alcune sentenze ritengono che la nullità deve essere eccepita prima della pronuncia del provvedimento che conclude l'udienza preliminare, ovvero, se questa udienza manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 38393, cit.), altre sostengono che la nullità debba essere dedotta o rilevata non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 36695, cit.; Sez. 3, n. 21136 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Licheri, Rv. 234521 - 01; Sez. 3, n. 5207 del 15/03/2000, Murri, Rv. 216069 - 01); 4.2.2.un diverso orientamento ritiene, invece, la inutilizzabilità del risultato probatorio acquisito in violazione delle garanzie stabilite dall'art. 220 disp. att. c.p.p. (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 - 01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01; Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599 - 01; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523 - 01; Sez. 3, n. 7820 del 01/04/1998, Molayem, Rv. 211225 - 01). 4.3.nell'ambito di questo secondo orientamento si è però precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 - 01, che ha precisato che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01); 4.4.occorre infine precisare che la questione dedotta, relativa alla violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., comporta - in prima battuta - che si accerti, in sede di merito, l'esatto momento in cui, nel corso dell'attività amministrativa, emerge il fatto avente, astrattamente, penale rilevanza; 4.5.nel caso di specie, risulta dalle sentenze di merito, che il fatto che diede origine all'attività ispettiva e ai successivi prelievi dal pozzetto interno allo stabilimento della società legalmente rappresentata dal ricorrente era costituito da una anomala presenza di rame nelle acque della rete pubblica fognaria e, quindi, nel pozzetto di consegna della pubblica fognatura della società Eltos posto nella pubblica via, di fronte all'ingresso dell'impresa; 4.6.I'esame delle acque prelevate dal pozzetto esterno allo stabilimento, afferma la Corte di appello, era stato effettuato per mezzo di un kit da campo che, secondo quanto testimoniato da uno degli operanti del dipartimento ARPAT, «dà un'indicazione, peraltro neppure precisa e tutta da verificare, essendo il risultato influenzato anche dalla torbidità dell'acqua, mentre nell'analisi chimica fatta in laboratorio la torbidità viene esclusa, i kit non sono pertanto mai affidabili in quanto si limitano a dare una indicazione del tutto da accertare» (pag. 19); 4.7.1a Corte territoriale ne trae la conseguenza che non vi erano al momento del prelievo elementi tali da ritenere la mera possibilità della sussistenza del reato per il quale si procede, «ma solo un'anomala concentrazione di rame riscontrata tramite accertamenti speditivi e preliminari tramite un kit da campo, elementi meramente indicativi del tutto insufficienti per concretizzare una notizia di reato» e che dunque non vi fosse alcun elemento che fondasse e corroborasse l'affermazione difensiva secondo la quale le attività di campionamento di scarico di acque reflue erano state effettuate quando già emergevano indizi di reato (pag. 20);4.8.11 ricorrente, senza nemmeno dedurre il travisamento delle prove indicate dalla Corte di appello, afferma l'esatto contrario, sostenendo che gli operatori ARPAT, prima ancora di accedere all'interno dell'impresa, sapevano che i valori di rame erano superiori al limite di 0,4 mg/I («Gli operatori di Arpat già sapevano che al depuratore arrivava un refluo con rame in eccesso, e già sapevano (tramite il test effettuato con il kit) che il refluo in questione - carico di rame oltre il limite proveniva da Eltos. Avevano solo la necessità di assicurare la prova per il possibile processo penale»); 4.9.1a dedotta inutilizzabilità/nullità dei risultati delle analisi dei reflui si basa, dunque, su una ricostruzione del fatto diversa da quel che risulta dal testo della sentenza impugnata, sollecitando il ricorrente una verifica di coerenza tra la motivazione e le prove indicate ai fini della decisione che dà per scontata la possibilità della Corte di cassazione di accedere al fascicolo del dibattimento e di leggerne il contenuto (nel caso di specie, i verbali di testimonianza e di campionamento), operazione, come noto, preclusa in sede di legittimità in assenza di travisamenti di sorta; 4.10.in conclusione, come esattamente osservato dal PG, la questione posta non è di diritto, ma di fatto; di qui l'inammissibilità del ricorso che osta alla rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (in particolare, il 26/06/2022, avuto riguardo alla sospensione del dibattimento dal 04/12/2019 al 30/03/2020 per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA]). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes