CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 20965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, difensori di fiducia del ricorrente, che hanno richiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata applicava a [OSCURATO:PERSONA], sull'appello del pubblico ministero, la misura cautelare della custodia in carcere, in riforma dell'ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Asti, resa in data 28 ottobre 2022, con la quale l'originaria misura cautelare in carcere veniva sostituiva con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare veniva disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato di aver realizzato un ampio traffico illecito di sostanze stupefacenti (per lo più cocaina, ma anche marjuana e hashish) in concorso con altri soggetti nel territorio dell'astigiano. Allo stesso erano ascritte, in particolare, distinte ipotesi di detenzione e di commercializzazione di 1,77 kg lordi di cocaina (capo A), di cessione di 120 gr. di marijuana (capo B), di detenzione e cessione, in tempi diversi, di gr. 26,6 di cocaina e 2,85 gr. di marijuana, 58,59 gr. e 21,33 gr. di cocaina (capo C), di detenzione e cessione di 10,5 gr. di cocaina (capo D), concorso in numerosi episodi di cessione di quantitativi di cocaina ricompresi tra 1 e 15 grammi. La prospettazione accusatoria in relazione a tali episodi era fondata su una lunga ed articolata indagine, condotta tra gennaio e giugno del 2021 mediante servizi di osservazione e controllo, intercettazioni telefoniche e ambientali, repertamento dello stupefacente nei luoghi in cui era stata svolta l'osservazione degli indagati, sequestri, dalla quale era emerso che [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello Anton, affidava a credito lo stupefacente ad altri connazionali perché lo cedessero a terzi al minuto, realizzando centinaia di cessioni giornaliere, nonché in taluni casi provvedeva direttamente alla cessione di dette sostanze stupefacenti. 2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui erano state tratte le evidenze relative alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli illeciti traffici, il giudice del riesame rilevava che la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, a distanza di circa due mesi dalla sua applicazione, era stata sostituita dal Gip del Tribunale di Asti con quella degli arresti domiciliari, per "l'impatto con il sistema giudiziario", "il tempo trascorso dai fatti" e il "contegno tenuto dall'imputato". 3. Sull'appello proposto dal pubblico ministero, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale meno afflittiva, il Tribunale del Riesame rilevava che le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della sostituzione della misura cautelare nei confronti del Gjini non trovavano riscontro in atti. Censurava, in particolare, gli argomenti richiamati nel provvedimento appellato. Secondo il Tribunale: 1. "l'impatto con il sistema giudiziario", ha un valore poco significativo, sia per il breve periodo di tempo trascorso in detenzione intramuraria, sia perché l'interessato risulta già gravato da un precedente penale specifico; 2. il "contegno tenuto dall'indagato, valorizzato dal Gip del Tribunale di Asti, non trova rispondenza nei fatti, non avendo il Gjini tenuto un atteggiamento ammissivo o collaborato in alcun modo con l'autorità giudiziaria; 3. Il dato dell' "avvenuta conclusione delle indagini", infine, non assume rilievo rispetto all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, in assenza di ulteriori elementi o fatti sopravvenuti da cui poter desumerne l'attenuazione. Sul terzo profilo nell'ordinanza del Tribunale si evidenzia altresì che, a seguito delle perquisizioni disposte in sede di applicazione della misura, nel settembre del 2021, [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di 92,94 gr. di cocaina. Nessuno degli elementi valorizzati dal Gip, in conclusione, giustificava l'attenuazione del profilo cautelare e l'applicazione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche in considerazione dell'emergenza indiziaria di una attività di traffico illecito di stupefacente realizzata dallo Gijni in modo professionale, con articolata ramificazione di legami con il contesto delinquenziale del territorio, che renderebbe la misura degli arresti domiciliari non adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. 4. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso la difesa dello [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, con cui deduce la non corretta applicazione dell'art.275 cod. proc. pen. la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). La violazione della norma processuale si sostanzia, secondo la prospettazione difensiva, nella non corretta valutazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare applicata dal Tribunale del riesame sotto i tre distinti aspetti valorizzati nel provvedimento cautelare riformato. Assume che il dato dell'impatto sul sistema giudiziario della custodia cautelare in carcere originariamente disposta deve tener conto del periodo di circa due mesi già trascorso in ambiente carcerario, con il quale il ricorrente nell'occasione ha avuto il primo impatto, avendo beneficiato della sospensione condizionale in relazione alla precedente condanna per violazione della disciplina in tema di stupefacenti. Riferisce il dato del contegno tenuto dall'imputato al periodo di carcerazione patito in esecuzione della misura cautelare. Evidenzia la rilevanza della intervenuta conclusione delle indagini preliminari, assumendo che, a fronte della cristallizzazione dell'attività investigativa, la misura in atto applicata soddisferebbe le esigenze cautelari sotto il profilo della pericolosità del soggetto ristretto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. La difesa del ricorrente deduce la violazione dell'art. 275 c.p.p. in relazione alla proporzione ed adeguatezza della misura più grave disposta dal giudice cautelare di appello, e una presunta carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata. 3. Il Tribunale del riesame ha considerato in dettaglio gli argomenti valorizzati dal Gip a fondamento della sostituzione della misura intramuraria con gli arresti domiciliari, superandoli con motivazione ampia, articolata e logicamente coerente. 3.1. I due profili del "tempo trascorso dai fatti" e del "contegno tenuto dall'imputato", come osservato nell'ordinanza impugnata, richiamano la questione della rilevanza che assume il decorso del tempo ai fini della valutazione di (persistente) adeguatezza della misura cautelare. Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278999 - 01. Il periodo per il quale si è protratta la restrizione "non può in generale essere ritenuto "neutro" allorquando il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/ 2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, non massimata; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634). 3.2. L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i suindicati principi di diritto, valutando l'irrilevanza, ai fini della adeguatezza della misura cautelare originariamente disposta, del mero fattore temporale della durata, peraltro breve, della restrizione in carcere, in assenza di ulteriori nuovi elementi che mutassero il quadro cautelare. 4. Al fattore temporale ed alla sua valutazione di neutralità nel caso di specie è connesso anche l'argomento dell'impatto della detenzione con il sistema giudiziario. Anch'esso involge la valutazione discrezionale in tema di adeguatezza della misura cautelare, non censurabile in questa sede di legittimità. Il Tribunale di Torino ha ritenuto tale elemento di scarso significato nella valutazione complessiva di adeguatezza della misura alle esigenze cautelari, inidoneo a giustificare una attenuazione delle stesse, ancorando la propria analisi al dato fattuale del breve periodo di carcerazione e del precedente penale specifico di cui risulta gravato il ricorrente, confermando la prognosi di pericolosità dello stesso. Del resto, irrilevante rispetto alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, nel caso di specie, è il riferimento all'aspetto processuale, anch'esso connesso al fattore temporale, della intervenuta conclusione delle indagini. II Tribunale ha altresì evidenizato, quanto al profilo del contegno processuale del ricorrente, la mancanza di significativi elementi di collaborazione o condotte processuali indicative di resipiscenza o ravvedimento, non risultando che l'indagato avesse coadiuvato gli inquirenti nella ricostruzione degli episodi delittuosi. Su tali dati, puntualmente richiamati, trova fondamento, dunque, la valutazione di adeguatezza della disposta custodia cautelare in carcere a salvaguardare le esigenze cautelari, quale unica misura che impedisce il mantenimento di rapporti con l'ambito territoriale e familiare di riferimento per i traffici illeciti di stupefacenti. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla