CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 27019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1064-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controrícorrente- avverso la sentenza n. 374/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 374 del 2020, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto per prescrizione l'opposizione proposta da quest'ultima all' avviso di addebito, notificato dall'INPS, e relativo a contributi e sanzioni per l'anno 2011 dovuti alla gestione separata; in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto comunicata il 4 agosto 2017; a tale riguardo, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8. Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; avverso tale sentenza ricorre l'INPS sulla base di un motivo: denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 c.c., n.8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante la professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR. In tal modo, la Corte ;zie. 2021 n. 01064 sez. AAL - ud. 10-06-c.2022 -2- territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di "una presunzione di occultamento" di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successiva memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che : il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n.11643); in particolare, l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le Ric. 2021 n. 01064 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento; ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo; le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude; è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Ric. 2021 n. 01064 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stess