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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19840/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte di appello di Cagliari - Sez.

Di-staccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nuoro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c, 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 285/1992, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e disposto la revoca della patente di guida in luogo della sospensione disposta dal primo giudice.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla regolarità dell'etilometro usato e inosservanza delle norme processuali in materia di inutilizzabilità degli esiti ottenuti; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di 0(4-non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; violazione di legge e omessa moti-vazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 182, comma 2-bis, Cod. strada; violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida anziché la so-spensione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo-tivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu-gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat-tesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Quanto al primo motivo, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

In particolare, da pag. 7 a pag. 12, nel rigettare lo specifico motivo di gravame, oggi riproposto, ha evi-denziato che il primo giudice ha desunto l'omologazione e la regolare revisione e il funzionamento dell'etilometro dall'indicazione contenuta nel verbale di accerta-menti urgenti, con valore fidefaciente, dell'apparecchio usato ([OSCURATO:PERSONA] 7110 MKIII matricola ARWE e della data di cadenza dell'ultima revisione effettuata il 17.5.2019 e valida fino al 17.5.2020) e ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, a specifica domanda, ha risposto che insieme all'apparecchiatura per l'accertamento era presente il registro di collaudo e revisione.

Anche il secondo motivo di ricorso si rivela privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale si inscrive pienamente nel solco della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità del fatto affermando che il ricorrente si è posto alla guida dell'autovet-tura su strada provinciale, in orario notturno, provocando un sinistro stradale me-diante l'invasione della opposta corsia di marcia e collidendo con l'autovettura che in detta corsia procedeva regolarmente.

E' stato altresì valorizzato il corteo sinto-matologico riscontrato dagli operanti (forte alito vinoso, occhi ludici e andatura barcollante) indicativo di uno stato di effettiva alterazione oltre che il tentativo del ricorrente di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo che alla guida dell'auto vi fosse la moglie.

A quanto detto è stato, inoltre, aggiunto che il ricorrente è gravato da precedente specifico sia pure estinto a seguito del positivo svolgimento dei 2lavori di pubblica utilità.

Va in proposito ricordato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).

Meramente reiterativo il motivo afferente la errata applicazione della circo-stanza di cui all'art. 182 bis Cod. strada.

A tale proposito - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante citata, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica neces-sariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse ma qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in uno spazio aperto alla circolazione pubblica, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

La previsione lungi dall'essere diretta a evitare ingorghi o rallentamenti, tende a ovviare a situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psico-fisiche nelle quali l'agente si pone alla guida; infatti, ciò che rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze alcoliche abbia dimostrato, in concreto, di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734); essendo al-tresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209), rimanendo quindi escluso dall'area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620).

In proposito le sentenze di merito, con valuta-zione coerente con le risultanze processuali, hanno argomentato in merito alla sussistenza dell'incidente stradale riconducibile al comportamento dell'imputato che ha invaso la carreggiata opposta a quella di marcia.

Il quarto motivo attiene, infine, all'asserita violazione del divieto di refor-matio in peius nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida in luogo della sospensione disposta dal primo giudice.

In proposito è qui il caso di 3ricordare che «in tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo im-putato, non integra violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. e) e comma 2-bis, cod. strada, della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applica-zione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incri-minatrice)» (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Rv. 283523 - 01).

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.Mmende.

Così è deciso, il 28/04/2026.

La C9fi.. i iera est.

La Pre1icente [OSCURATO:PERSONA] tr-rs a [OSCURATO:PERSONA] DonatelI kerranti [OSCURATO:PERSONA] E A 29 2026 futre orlo e Siii1113 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte di appello di Cagliari - Sez. Di-staccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nuoro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c, 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 285/1992, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e disposto la revoca della patente di guida in luogo della sospensione disposta dal primo giudice. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla regolarità dell'etilometro usato e inosservanza delle norme processuali in materia di inutilizzabilità degli esiti ottenuti; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di 0(4-non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; violazione di legge e omessa moti-vazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 182, comma 2-bis, Cod. strada; violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida anziché la so-spensione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo-tivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu-gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat-tesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Quanto al primo motivo, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. In particolare, da pag. 7 a pag. 12, nel rigettare lo specifico motivo di gravame, oggi riproposto, ha evi-denziato che il primo giudice ha desunto l'omologazione e la regolare revisione e il funzionamento dell'etilometro dall'indicazione contenuta nel verbale di accerta-menti urgenti, con valore fidefaciente, dell'apparecchio usato ([OSCURATO:PERSONA] 7110 MKIII matricola ARWE e della data di cadenza dell'ultima revisione effettuata il 17.5.2019 e valida fino al 17.5.2020) e ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, a specifica domanda, ha risposto che insieme all'apparecchiatura per l'accertamento era presente il registro di collaudo e revisione. Anche il secondo motivo di ricorso si rivela privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale si inscrive pienamente nel solco della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità del fatto affermando che il ricorrente si è posto alla guida dell'autovet-tura su strada provinciale, in orario notturno, provocando un sinistro stradale me-diante l'invasione della opposta corsia di marcia e collidendo con l'autovettura che in detta corsia procedeva regolarmente. E' stato altresì valorizzato il corteo sinto-matologico riscontrato dagli operanti (forte alito vinoso, occhi ludici e andatura barcollante) indicativo di uno stato di effettiva alterazione oltre che il tentativo del ricorrente di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo che alla guida dell'auto vi fosse la moglie. A quanto detto è stato, inoltre, aggiunto che il ricorrente è gravato da precedente specifico sia pure estinto a seguito del positivo svolgimento dei 2lavori di pubblica utilità. Va in proposito ricordato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Meramente reiterativo il motivo afferente la errata applicazione della circo-stanza di cui all'art. 182 bis Cod. strada. A tale proposito - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante citata, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica neces-sariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse ma qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in uno spazio aperto alla circolazione pubblica, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. La previsione lungi dall'essere diretta a evitare ingorghi o rallentamenti, tende a ovviare a situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psico-fisiche nelle quali l'agente si pone alla guida; infatti, ciò che rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze alcoliche abbia dimostrato, in concreto, di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734); essendo al-tresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209), rimanendo quindi escluso dall'area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620). In proposito le sentenze di merito, con valuta-zione coerente con le risultanze processuali, hanno argomentato in merito alla sussistenza dell'incidente stradale riconducibile al comportamento dell'imputato che ha invaso la carreggiata opposta a quella di marcia. Il quarto motivo attiene, infine, all'asserita violazione del divieto di refor-matio in peius nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida in luogo della sospensione disposta dal primo giudice. In proposito è qui il caso di 3ricordare che «in tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo im-putato, non integra violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. e) e comma 2-bis, cod. strada, della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applica-zione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incri-minatrice)» (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Rv. 283523 - 01). Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così è deciso, il 28/04/2026. La C9fi.. i iera est. La Pre1icente [OSCURATO:PERSONA] tr-rs a [OSCURATO:PERSONA] DonatelI kerranti [OSCURATO:PERSONA] E A 29 2026 futre orlo e Siii1113 4
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