CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2020, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 1° luglio 2020 dal Tribunale di Verona - all'esito di giudizio abbreviato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., esclusa la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. È stata confermata l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 e alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (contestata ad entrambi gli imputati). La pena è stata determinata per ciascun imputato nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed € 500,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore. 2.1 Col primo motivo il ricorrente si duole dell'affermazione della penale responsabilità deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza di una condotta rilevante a titolo di concorso nel furto, materialmente posto in essere da Floriani. 2.2 Col secondo motivo, sostiene che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come furto consumato. Si tratterebbe, infatti, di un furto tentato perché l'intera azione delittuosa si svolse sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine. 2.3. Col terzo motivo, Catter lamenta carenza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla decisione di non disapplicare la recidiva e non riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non ostante il modesto valore dei beni sottratti (due marche da bollo e 120 euro in contanti). 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. Nel corso del giudizio di merito i fatti sono stati ricostruiti come segue. In data 8 gennaio 2020, una pattuglia dei ,iéarabinieri che stava svolgendo regolare servizio a Legnago, notò un uomo (conosciuto agli operanti in ragione dei precedenti penali), che, avendo terminato di rovistare all'interno di un'auto in sosta nella quale si era introdotto attraverso il finestrino, si allontanava frettolosamente raggiungendo un'altra persona (anch'essa nota agli operanti) che sostava a breve distanza. I militari si posero all'inseguimento dei due e notarono che, nel corso della fuga, l'uomo che era stato visto allontanarsi dall'auto aveva buttato qualcosa a terra. Una volta raggiunti, i due uomini furono identificati: il primo, in [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, in [OSCURATO:PERSONA]. L'oggetto buttato per terra risultò essere un portadocumenti contenente la fototessera di un uomo. Si accertò che l'auto aveva un finestrino rotto e che la fototessera era riferibile al proprietario del veicolo. Questi dichiarò che all'interno della busta di plastica, oltre alla fototessera, erano custoditi anche alcuni documenti, due marche da bollo e 120 euro in contanti che non erano stati rinvenuti dagli operanti. 3. Col primo motivo di ricorso la difesa sostiene che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata affermata perché egli era presente al furto commesso da Floriani senza indicare quale contributo egli avrebbe fornito alla consumazione del reato. La sentenza impugnata fornisce sul punto una motivazione dettagliata, osserva infatti che, secondo quanto riferito dagli operanti, Catter si trovava nelle vicinanze dell'autovettura, osservava attentamente l'azione di Florian e si allontanò insieme a lui; comportamento incompatibile con una mera connivenza e riferibile, invece, ad un consapevole concorso. Osserva inoltre che tale condotta «è quella tipica di colui che funge da "palo"»; ciò comporta una «suddivisione di ruoli» e fa sì che l'autore materiale agisca «in quanto sicuro di essere protetto dal correo che vigila». Il ricorrente non spiega sotto quali profili tale motivazione sarebbe carente, illogica e contraddittoria e si limita a dissentire dalla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Per questa parte, dunque, il ricorso è inammissibile. Quanto alla ipotizzata violazione di legge, si deve ricordare: - che «la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persone punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito» (fra le tante: Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, PM in proc. Spinelli, Rv. 257465; Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras, Rv. 234128); - che il concorso di persone richiede «un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti» e le sentenze di merito hanno chiarito in cosa questo contributo è consistito (fra le tante: Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521); - che il contributo del "palo" è ritenuto rilevante in termini di concorso nel reato perché «facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità» (Cfr. Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312). 4. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che l'intera attività criminosa si svolse sotto il controllo dei arabinieri sicché gli imputati non ebbero mai autonoma disponibilità dei beni sottratti e il furto è tentato. Il motivo è infondato. La Corte territoriale osserva che il denaro e le marche da bollo contenute nella busta sottratta al proprietario dell'auto non sono mai state rinvenute. Sostiene che non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità della persona offesa e, pertanto, un quadro indiziario univoco porta a concludere che Florian si liberò del denaro e delle marche da bollo quando vide arrivare le forze dell'ordine. Ne desume che la qualificazione giuridica del fatto è corretta. Si tratta, ancora una volta di motivazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche e conformi ai principi di diritto in materia. Se è vero, infatti che, per ritenere consumato il furto, è necessario l'impossessamento della cosa sottratta, è pur vero che tale impossessamento può avvenire anche per un breve periodo di tempo e non essere definitivo (Sez. 5, n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). Come è stato opportunamente sottolineato, perché si realizzi l'autonoma disponibilità della cosa «che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi. In altri termini, l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in forma consumata - solo quando il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 pag. 3 della motivazione). A ciò deve aggiungersi che, per quanto emerge dalle sentenze di merito, la vigilanza delle forze dell'ordine (che secondo il ricorrente escluderebbe la consumazione) fu casuale; iniziò quando l'azione delittuosa era quasi terminata e Floriani stava fuoriuscendo dall'abitacolo; non fu affatto continuativa perché gli autori del furto si dettero alla fuga e furono inseguiti. 5. Col terzo motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio. Lamenta in particolare che non sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e che, nel determinare la pena, si sia tenuto conto della recidiva. La Corte territoriale ha escluso la speciale tenuità del danno ritenendo che al valore della refurtiva dovesse aggiungersi il danno provocato con la rottura del finestrino e tale valutazione non è censurabile. Ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., infatti, occorre tenere conto di tutti gli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa e, più in generale, di tutti gli elementi della fattispecie concreta «necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasann, Rv. 282402; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952). Per quanto riguarda la scelta di non disapplicare la recidiva, la Corte territoriale ha sottolineato che Catter è gravato da precedenti specifici recenti e il fatto per cui si procede comprova la sussistenza di pericolosità sociale. Una motivazione che, pur nella sintesi, non può ritenersi carente né illogica o contraddittoria. Il dovere di motivare l'applicazione della recidiva, infatti, risulta adempiuto quando - come nel caso di specie - il giudice abbia dato conto del fatto che la condotta realizzata costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, PG c/Franco, Rv. 274782). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente