CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Trani che aveva riconosciuto il Bassi colpevole dei reati di truffa e falso continuato, limitatamente ai fatti commessi in epoca successiva al 15/1/2011, dichiarando l'estinzione per prescrizione delle condotte antecedenti, pronunziava declaratoria estintiva anche in relazione ai residui reati. All'imputato era stato contestato di aver lucrato anticipazioni bancarie per notevolissimi importi, attraverso il meccanismo delle cambiali a firma apocrifa emesse a nome di 120 persone offese, ignare della circolazione di quei titoli. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111 comma 2, Cost.; 178, comma 1, lett. B) 179, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza impugnata per omessa fissazione e comunicazione alle parti dell'udienza di trattazione; ad avviso del ricorrente la pronunzia d'improcedibilità per estinzione dei reati, adottata con sentenza predibattimentale, viola il diritto al contraddittorio e le prerogative della difesa, come riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 28954/2017); aggiunge il ricorrente che i giudici d'appello hanno, inoltre, omesso di motivare sul profilo della responsabilità dell'imputato e non hanno adeguatamente giustificato l'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., limitandosi a condividere le considerazioni svolte dal Tribunale, senza alcuna delibazione dei motivi di gravame. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 546, lett. e), e 192 cod. proc. pen.; lamenta il ricorrente che la Corte di merito abbia omesso di fornire risposta alla prospettazione difensiva, argomentata nei motivi devoluti, circa l'insussistenza del reato e l'estraneità del ricorrente ai fatti contestati. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe considerato le deduzioni difensive in ordine al difetto di condizione di procedibilità per il reato di truffa (dovendo individuarsi nell'istituto bancario l'unico soggetto passivo della condotta) e alla mancata acquisizione del corpo di reato (e alla conseguente identificazione dell'autore del falso e del presentatore dei titoli). Inoltre, i giudici territoriali avrebbero del tutto trascurato gli esiti della consulenza grafologica di parte. 3. Con atto del 10/1/22 il difensore ha depositato motivi nuovi con i quali, a sostegno dell'interesse a ricorrere, argomenta circa la qualificazione della sentenza predibattimentale quale atto abnorme, richiamando l'ordinanza n. 32262/2020 della Corte di Cassazione che ha investito della questione le Sezioni unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.1.1. Le Sezioni unite della Corte hanno statuito che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. mancando nel combinato disposto degli artt.598, 599 e 601 cod. proc. pen. alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina; né può soccorrere la disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità in «ogni stato e grado del processo» presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, ossia nel dibattimento di primo grado o nei giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (Sez. Unite, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, con espressi richiami ai precedenti arresti delle Sezioni unite, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529; n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci, Rv. 220555). Da queste premesse discende il vizio della sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, affetta da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio. 1.2. In quella stessa decisione, come riconosce lo stesso ricorrente, la Corte - ponendosi nel solco già tracciato dal proprio precedente a Sezioni unite (n. 17179 del 27/02/2002, Conti, cit.) - ha ulteriormente ritenuto che nel giudizio di legittimità la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, «salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio»; soluzione coerente con le finalità perseguite dal principio dell'immediato proscioglimento (a tutela dell'imputato innocente) e dell'immediata rilevazione delle cause di estinzione (funzionale alla più rapida definizione del giudizio per il quale non sia concretamente più realizzabile la pretesa punitiva), entrambi convergenti nella «prospettiva di interrompere, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, cristallizzando l'accertamento a quanto già acquisito agli atti» (§ 4 della motivazione della sentenza Iannelli). Ove si realizzino le condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'interesse dell'imputato al riconoscimento della più favorevole formula assolutoria di merito, e quindi all'impugnazione, è assicurato attraverso la rinuncia alla prescrizione, ovvero al ricorrere di condizioni processuali tali da far risultare "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (sentenza Iannelli, cit., Rv. 269810). Si è in proposito argomentato che la Corte di legittimità può pronunciare, anche d'ufficio, il proscioglimento secondo le formule di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con conseguente l'annullamento senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., ma a condizione che l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di ricorso. In particolare, secondo le indicazioni ermeneutiche risalenti alla sentenza Tettamanti (Sez. unite, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 0), gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale dello stesso o la mancata commissione da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di "constatazione" che non a quello di "apprezzamento", senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione. 1.3. Alla stregua dei principi da ultimo richiamati, va osservato che, nella specie, il ricorso si limita a riproporre la denunzia della violazione del contraddittorio, lamentando con il secondo motivo il mancato esame dei motivi d'appello ai fini del proscioglimento nel merito, senza considerare la recessività dei vizi di motivazione a fronte della maturata causa estintiva (così destinando all'inammissibilità il motivo di ricorso per carenza di interesse, in difetto di elementi specifici in grado di rilevare, ictu ocu/i, il proscioglimento dell'imputato nel merito: Sez. 2 , n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465; Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562 - 0). In particolare, nessuna delle circostanze dedotte a sostegno dell'insussistenza della responsabilità del prevenuto ha efficacia scardinante il giudizio di responsabilità argomentato dal primo giudice, condiviso e richiamato dalla Corte di merito; non le questioni relative alla procedibilità (peraltro manifestamente infondate, poiché anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, è legittimato a proporre querela come per l'ipotesi del finanziamento ottenuto mediante firma apocrifa di persona ignara, da quel momento obbligata al pagamento delle rate: Sez. F, n. 33884 del 23/08/2012, Savoca, Rv. 253474 - 01), né le altre deduzioni che miravano a nuove acquisizioni (i titoli di credito falsificati) e valutazioni del materiale probatorio (quale il contenuto di elaborati peritali), pacificamente non riconducibili a mere constatazioni.V'è da aggiungere, in punto di interesse al ricorso, che non consta che il prevenuto abbia rinunziato alla prescrizione (così rendendo concreto e attuale l'interesse all'impugnazione: Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 - 01) risultando, anzi, nell'atto d'appello (pag. 6) l'espressa richiesta di retrodatazione dell'epoca di consumazione dei reati sì da collocare la causa estintiva in epoca antecedente la pronunzia di primo grado. 2. Destituito di pregio è anche il motivo nuovo che assume la riconducibilità della sentenza d'appello emessa de plano nella categoria degli atti abnormi. La difesa richiama la prospettazione di cui all'ordinanza n. 32262/2020 del 30/10/2020 che, in consapevole contrasto con la sentenza Iannelli, sollecitava le Sezioni Unite ad intervenire nuovamente sulla legittimità della regola relativa alla prevalenza della causa estintiva in ipotesi di nullità assoluta derivante dalla violazione del contraddittorio; va però rilevato che il Presidente aggiunto della Corte, con nota del 10/12/2020, ha restituito il ricorso alla sezione remittente per la valutazione dei profili inerenti ad un concreto ed attuale interesse all'impugnazione, in assenza di dichiarazioni di rinunzia alla prescrizione maturata e dichiarata dal giudice d'appello. 3. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della