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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09276/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24972/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n. 158/2021 depositata i l 24/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Locri, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni da ritardo nella consegna di una raccomandata, quantificati in € 2.000,00.

L’attrice deduceva che in data 3 ottobre 2014 aveva inviato una raccomandata A.R. dall’ufficio postale di Locri e diretta alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Il plico, contenente una istanza per l’assegnazione dei contributi assistenziali relativi all’anno 2015, era stato consegnato in data 14 ottobre 2014, con conseguente rigetto dell’istanza per tardività. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Locri, con la sentenza dell’11 luglio 2018, rigettava la domanda e dichiarava che al caso di specie si doveva applicare la disciplina prevista dal l d.lgs. 261/1999 quale disciplina speciale prevalente su quella generale codicistica.

Conseguentemente nessun risarcimento poteva essere addebitato alla società avendo l’attrice colpevolmente scelto la raccomandata ordinaria non assicurata, peraltro sottoscrivendone le condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

2. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 24 febbraio 2021, riformava la sentenza di primo grado e accoglieva la domanda attorea.

Secondo il Giudice del gravame, il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non poteva qualificarsi come autoritativo ma contrattuale, così come la responsabilità che ne deriva, poiché il gestore del servizio postale assume nei confronti del mittente l’obbligo di consegnare il telegramma, la raccomandata e/o l’assicurata, nel termine stabilito dalla cosiddetta Carta delle Qualità.

Trova quindi applicazione l’art. 2018 c.c. in base al quale la colpa si presume tranne che non si provi che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile.

Il giudice dell’appello ha affermato che non può ritenersi sussistente una limitazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall’articolo 19 del D.lgs n. 261 del 1999 in relazione al ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio posta celere.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge, art. 360, comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la sussistenza del diritto al risarcimento negando qualsivoglia limitazione della misura della responsabilità ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

In particolare, la Società ricorrente denuncia di avere evidenziato, nel giudizio di appello, che i principi dettati in materia di spedizione postale dal D.Lgs. 261/1999 e dalla c.d.

“Carta della Qualità dei [OSCURATO:PERSONA]” (D.M. 9 aprile 2011 e D.M. 26 febbraio 2004) prevedono una responsabilità risarcitoria limitata, giustificata dalle caratteristiche oggettive ed intrinseche del servizio postale.

Il legislatore, con la previsione di tali normative, avrebbe voluto bilanciare e temperare gli oneri che il concessionario del [OSCURATO:PERSONA] è costretto ad affrontare per l’organizzazione e la gestione del Servizio. 5.Il motivo è infondato.

In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. è configurabile una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell'obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo (Cass., Sez.

VI, ord. n. 2261 del 26 gennaio 2022, alla cui motivazione si fa espresso rinvio nella presente sede).

Infatti, già dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2002 e successivamente dalla decisione di questa Corte n. 15559/2004, deve considerarsi del tutto superata ogni forma di irresponsabilità degli operatori postali per ritardi e/o omissioni nel recapito della corrispondenza.

Il mancato recapito di una lettera raccomandata, telegramma e/o l’assicurata, espone [OSCURATO:PERSONA] italiane SPA a responsabilità risarcitoria, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. [OSCURATO:PERSONA] può essere chiamata a rispondere a titolo risarcitorio, ove ne ricorrano i presupposti, sia nei confronti di coloro che abbiano richiesto i suoi servizi sia di coloro che ne siano destinatari.

Nel caso di specie la sentenza di appello ha rispettato i predetti principi. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto s uccessivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto ilcomma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500 oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24972/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n. 158/2021 depositata i l 24/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Locri, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni da ritardo nella consegna di una raccomandata, quantificati in € 2.000,00. L’attrice deduceva che in data 3 ottobre 2014 aveva inviato una raccomandata A.R. dall’ufficio postale di Locri e diretta alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Il plico, contenente una istanza per l’assegnazione dei contributi assistenziali relativi all’anno 2015, era stato consegnato in data 14 ottobre 2014, con conseguente rigetto dell’istanza per tardività. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Locri, con la sentenza dell’11 luglio 2018, rigettava la domanda e dichiarava che al caso di specie si doveva applicare la disciplina prevista dal l d.lgs. 261/1999 quale disciplina speciale prevalente su quella generale codicistica. Conseguentemente nessun risarcimento poteva essere addebitato alla società avendo l’attrice colpevolmente scelto la raccomandata ordinaria non assicurata, peraltro sottoscrivendone le condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. 2. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 24 febbraio 2021, riformava la sentenza di primo grado e accoglieva la domanda attorea. Secondo il Giudice del gravame, il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non poteva qualificarsi come autoritativo ma contrattuale, così come la responsabilità che ne deriva, poiché il gestore del servizio postale assume nei confronti del mittente l’obbligo di consegnare il telegramma, la raccomandata e/o l’assicurata, nel termine stabilito dalla cosiddetta Carta delle Qualità. Trova quindi applicazione l’art. 2018 c.c. in base al quale la colpa si presume tranne che non si provi che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile. Il giudice dell’appello ha affermato che non può ritenersi sussistente una limitazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall’articolo 19 del D.lgs n. 261 del 1999 in relazione al ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio posta celere. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge, art. 360, comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la sussistenza del diritto al risarcimento negando qualsivoglia limitazione della misura della responsabilità ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. In particolare, la Società ricorrente denuncia di avere evidenziato, nel giudizio di appello, che i principi dettati in materia di spedizione postale dal D.Lgs. 261/1999 e dalla c.d. “Carta della Qualità dei [OSCURATO:PERSONA]” (D.M. 9 aprile 2011 e D.M. 26 febbraio 2004) prevedono una responsabilità risarcitoria limitata, giustificata dalle caratteristiche oggettive ed intrinseche del servizio postale. Il legislatore, con la previsione di tali normative, avrebbe voluto bilanciare e temperare gli oneri che il concessionario del [OSCURATO:PERSONA] è costretto ad affrontare per l’organizzazione e la gestione del Servizio. 5.Il motivo è infondato. In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. è configurabile una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell'obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo (Cass., Sez. VI, ord. n. 2261 del 26 gennaio 2022, alla cui motivazione si fa espresso rinvio nella presente sede). Infatti, già dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2002 e successivamente dalla decisione di questa Corte n. 15559/2004, deve considerarsi del tutto superata ogni forma di irresponsabilità degli operatori postali per ritardi e/o omissioni nel recapito della corrispondenza. Il mancato recapito di una lettera raccomandata, telegramma e/o l’assicurata, espone [OSCURATO:PERSONA] italiane SPA a responsabilità risarcitoria, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. [OSCURATO:PERSONA] può essere chiamata a rispondere a titolo risarcitorio, ove ne ricorrano i presupposti, sia nei confronti di coloro che abbiano richiesto i suoi servizi sia di coloro che ne siano destinatari. Nel caso di specie la sentenza di appello ha rispettato i predetti principi. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto s uccessivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto ilcomma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500 oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato a
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