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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 01848/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 91) avverso la sentenza del 15/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAsW- Ang le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1, 5 n. 1 e 590-bis cod. pen., ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, ai sensi degli artt. 444 e seg. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione (concessi i benefici di legge) e disposto la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per complessivi anni 1 e mesi 6.

2. Il ricorso investe unicamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, lamentandosi l'apparenza della motivazione sul punto, per avere il Giudice disatteso i parametri di cui all'art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitando il proprio percorso argomentativo ad un generico e non meglio circostanziato riferimento alla "congruità", senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno di tale giudizio.

Il ricorrente deduce altresì inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale per non avere il Tribunale operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 222, comma 2- bis, cod. strada; e, comunque, se anche effettuata, per non aver consento di conoscerne l'entità, con ciò sottraendosi al necessario vaglio motivazionale ed incorrendo in un ipotetico difetto di proporzionalità tra la sanzione amministrativa accessoria, comminata in misura superiore alla media, e la sanzione penale, applicata su accordo delle parti in misura contenuta nel minimo.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, rispetto ad entrambi i profili afferenti alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Premesso che il riferimento alla "congruità" è stato evocato dal Tribunale con riguardo alla scelta di disporre la sospensione della patente in luogo della sua revoca - secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) -, il Collegio rileva la totale mancanza di motivazione sulla disposta durata della stessa.

Deve invero richiamarsi il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente" (Sez.

U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982).

Non risulta poi se, e in quali termini, sia stato rispettato il disposto dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, laddove stabilisce che "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso il 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 91) avverso la sentenza del 15/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAsW- Ang le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1, 5 n. 1 e 590-bis cod. pen., ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, ai sensi degli artt. 444 e seg. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione (concessi i benefici di legge) e disposto la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per complessivi anni 1 e mesi 6. 2. Il ricorso investe unicamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, lamentandosi l'apparenza della motivazione sul punto, per avere il Giudice disatteso i parametri di cui all'art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitando il proprio percorso argomentativo ad un generico e non meglio circostanziato riferimento alla "congruità", senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno di tale giudizio. Il ricorrente deduce altresì inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale per non avere il Tribunale operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 222, comma 2- bis, cod. strada; e, comunque, se anche effettuata, per non aver consento di conoscerne l'entità, con ciò sottraendosi al necessario vaglio motivazionale ed incorrendo in un ipotetico difetto di proporzionalità tra la sanzione amministrativa accessoria, comminata in misura superiore alla media, e la sanzione penale, applicata su accordo delle parti in misura contenuta nel minimo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, rispetto ad entrambi i profili afferenti alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Premesso che il riferimento alla "congruità" è stato evocato dal Tribunale con riguardo alla scelta di disporre la sospensione della patente in luogo della sua revoca - secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) -, il Collegio rileva la totale mancanza di motivazione sulla disposta durata della stessa. Deve invero richiamarsi il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente" (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). Non risulta poi se, e in quali termini, sia stato rispettato il disposto dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, laddove stabilisce che "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale". 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione. Così deciso il 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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