CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] ,10,•--tresso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta-t difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — _ per la cassazione del decreto del Tribunale di Udine n. cron. 3056/2019 pubblicato in data 30 settembre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 95/2022 RG 34442-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022.