Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24759/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Catania letti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto denuncia solo in termini astratti e meramente enunciativi l'erronea qualificazione giuridica del fatto quale vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Considerato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente i casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, è consentito alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che, tuttavia, deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo, ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Rilevato che nel caso di specie non è ravvisabile il vizio denunciato, corrispondendo la descrizione del fatto al reato contestato come delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che non è deducibile l'incongruità della pena, ma solo l'illegalità della pena, nella specie non denunciata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Catania letti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto denuncia solo in termini astratti e meramente enunciativi l'erronea qualificazione giuridica del fatto quale vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Considerato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente i casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, è consentito alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che, tuttavia, deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo, ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Rilevato che nel caso di specie non è ravvisabile il vizio denunciato, corrispondendo la descrizione del fatto al reato contestato come delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che non è deducibile l'incongruità della pena, ma solo l'illegalità della pena, nella specie non denunciata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 24759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris