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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01148/2023

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eliberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4690/2019 del ruolo generale, proposto DA A GRARIA R [OSCURATO:PERSONA] G ARDA S OCIETÀ C OOPERATIVA A GRICOLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Riva del Garda (TN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69C19 D442 E) del Foro di Padova, nonché dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66C15 G224 J) del Foro di Trento e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72M56 A345 T) del Foro di Roma, presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] la G EST .E L – [OSCURATO:SOCIETA]. (c odice fiscale 02091030227), con sede legale in Arco (TN), alla Via S. Caterina n. 80, in persona del direttore generale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 66/01/2018 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata il 9 luglio 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA]

1. con tre distinti avvisi la [OSCURATO:SOCIETA]. – concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’ICI per il Comune di Riva del Garda – accertava in relazione agli anni di imposta 2008/2009 e parte del 2010 l’omesso versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dell’ICI sul presupposto che l’immobile (di cui alla p. ed. 3585, sito in C.C.

Riva) della società aveva ottenuto il classamento nella categoria D/10 (dalla categoria D/1) solo dal mese di giugno del 2010 e che, quindi, sulla base dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18562/2009) non poteva godere per le predette annualità dell’esenzione dall’imposta prevista per la ruralità del bene immobile;

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Trento accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., richiamando le pronunce nn. 18565/2009 e 18570/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte ed assumendo – per quanto è d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione -che: -con riferimento ai fabbricati strumentali alle attività agricole delle società cooperative è la classificazione catastale l’unico elemento determinante l’esenzione, con la conseguenza che la ruralità di un immobile ad uso strumentale è collegata alla categoria catastale D/10; - in data 6 ottobre e 22 dicembre dell’anno 2009, dopo le menzionate pronunce del Giudice di legittimità, il Servizio del Catasto della Provincia autonoma di Trento aveva comunicato ai propri uffici periferici che per censire gli immobili di proprietà della società agricole nella categoria catastale D/10 era necessario presentare una denuncia di variazione per cambio di destinazione ed allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, oltre che pagare i diritti catastali; -che la società aveva effettuato tali adempimenti in data 4 maggio 2010, conseguendo la variazione (da D/1 a D/10) in atti dal 15 giugno 2010 e che per il periodo precedente, oggetto di giudizio, non aveva diritto all’agevolazione; - che con la riepilogat a normativa (art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011, art. 13, co. 14 bis, co. 14 bis lett. d), co. 21, del D.L. n. 201/2011, art. 29, co. 8, del D.L. 216/2011, art. 3, co. 19, del D.L. n. 95/2012, D.L. n. 102/2013, decreti ministeriali nn. 14 settembre 2011 e 26 luglio 2012) lo Stato aveva disciplinato la procedura amministrativa per chiedere la variazione catastale in D/10 degli immobili rurali, nonché la correlata e distinta procedura per far conseguire a tali beni la predetta categoria, con effetti retroattivi, sino al quinquennio precedente la data della domanda «mediante l’apposizione di una peculiare “annotazione negli atti catastali”» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata); -che il menzionato riconoscimento della categoria catastale D/10 sino al quinquennio antecedente la data della domanda si era tradotta in un’agevolazione fiscale, come tale di stretta interpretazione, in quanto costituente deroga al sistema definito dalle norme tributarie impositrici; -che la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] del Garda non aveva presentato l’autocertificazione per dichiarare che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità anche nel quinquennio antecedente; - che non potevano essere accolti gli argomenti difensivi della società, in quanto: a. la domanda presentata dalla società nell’anno 2010 era finalizzata ad ottenere la variazione catastale con effetti ex nunc, ma solo la distinta autocertificazione disciplinata dall’art. 2, co. 4, del d.m. 26 luglio 2012 (alla quale seguiva una specifica annotazione negli atti catastali) consentiva di conseguire il beneficio fiscale per il quinquennio precedente; b.l’autocertificazione presentata dalla società nell’anno 2010 era volta a dichiarare la «“strumentalità e la necessarietà dell’immobile all’attività agricola” …, ma non anche che lo stesso immobile “possedeva, in via continuativa, i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”, come testualmente previsto dal più volte citato comma 2 bis dell’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011» (v. pagine nn. 8 e 9 della sentenza impugnata); c.che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, co. 5 ter, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 « comprova che l’intento del legislatore era unicament e quello di imporre un determinato significato agevolativo sin dalla disposizione contenuta nel comma 2 bis 7, co. 2, del d.l. n. 70/2011», risultando, in ogni caso, «l’obbligatorietà della disposizione di legge che prescriveva la presentazione di quella autocertificazione con quello specifico contenuto» (v. pagina n. 9 della sentenza impugnata); -la cooperativa non aveva formato e depositato al Catasto detta autocertificazione, per cui «quest’ultimo Ufficio non ha mai apposto sulla p. ed. 3585 la già indicata, peculiare, annotazione catastale» (v. pagina n. 9 della sentenza impugnata), con la conseguenza di dover escludere, ai fini dell’imposizione in oggetto, il carattere rurale dei beni per gli anni in contestazione;

2. avverso tale sentenza la società c ooperativa [OSCURATO:PERSONA] del Garda proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 7 febbraio 2019 tramite posta elettronica certificata alla [OSCURATO:SOCIETA]., formulando un unico, articolato, motivo d’impugnazione; 3.[OSCURATO:SOCIETA]. restava intimata [OSCURATO:PERSONA] :

4. con un unico, variamente articolato, motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] del Garda ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni vigenti all’epoca dei fatti: a. dell’art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. n. 106/2011, nella parte in cui prevedeva che «”alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione (…) nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità”» (così a pagina n. 11 del ricorso); b. dell’art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, nella parte in cui prevedeva che «Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita' (…) fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo» (così a pagina n. 11 del ricorso); c. dell’art. 2, co. 5 ter, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, nella parte in cui prevedeva che «”l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (…) deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557(…)» (così alle pagine nn. 11 e 12 del ricorso); d. dell’art. 2, co. 3, del d.m. 26 luglio 2012, emanato in attuazione del predetto art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che «”La domanda di cui al comma 1 è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità' (…) ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10» (così a pagina n. 12 del ricorso); e.dell’art. 7, co. 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012, emanato in attuazione del predetto art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che «Restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.

La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità (…) a deco rrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda» (così a pagina n. 12 del ricorso);.

Il tutto, sostenendo che la Commissione regionale avesse ingiustamente ritenuto che l’autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011 (con la quale –giova ripetersi - il contribuente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda, i requisiti di ruralità), dovesse essere presentata, al fine di ottenere il riconoscimento della ruralità, anche per gli anni precedenti a quello dell’attribuzione, anche da chi aveva già ottenuto nei cinque anni precedenti il riconoscimento della ruralità degli immobili a mente dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993, con attribuzione della categoria D/10.

Nello specifico, la difesa della ricorrente ha contestato i rilievi del Giudice dell’appello nella parte in cui ha ravvisato nella previsione dell’art. 7, co. 2-bis, del D.L. n. 70/2011 una norma agevolativa, come tale di stretta interpretazione, e nella menzionata autocertificazione un requisito autonomo per conseguire il beneficio della retroattività dell’esenzione nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

A tale opzione interpretativa, la contribuente ha opposto il dato letterale delle norme sopra richiamate, che avrebbe consentito –a suo dire - di stabilire che la procedura prevista dall’art. 7, co. 2 bis, del D.L. 70/2011 era in grado di conferire efficacia retroattiva al riconoscimento della ruralità degli immobili, mentre l’art. 2, co. 3, del decreto ministeriale del 26 luglio 2012, avente la medesima valenza delle norme di rango primario in quanto emanate in base al rinvio operato dal citato art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, escludeva dall’obbligo di presentazione della domanda le unità immobiliari che già avessero ottenuto il riconoscimento del requisito della ruralità con attribuzione della categoria D/10.

Per tale via, dunque, l’istante ha ritenuto arbitraria la valutazione del Giudice dell’appello nella parte in cui ha dato rilevanza al disposto dell’art. 7, co. 2, del decreto ministeriale del 26 luglio 2012 (e quindi al principio di retroattività quinquennale della dichiarazione) sulla base della norma (art. 2, co. 5-ter, del D.L. n.102/2013) di interpretazione autentica dell’art. 13, co. 14 bis del D.L. n. 201/2011 e non anche alla previsione dell’art. 2, co. 3, del medesimo decreto (secondo cui, nella versione interpretativa della ricorrente, la domanda volta al conseguire il riconoscimento della ruralità non doveva essere presentata in relazione ad unità già accertate in categoria D/10), osservando che la norma di interpretazione autentica non precludeva «la retrocessione del riconoscimento del requisito di ruralità agli accertamenti preesistenti» (v. pagina n. 21 del ricorso).

In conclusione, la società ha ritenuto non corretta l’interpretazione del quadro normativo fornita dal Giudice regionale, in quanto gli artt. 13, co. 14 bis, del D.L. 2018/2011, 7, co. 2, del d.m. 26 luglio 2012, 2, co. 5 ter, del D.L. 102/2013 non hanno riguardato le unità immobiliari già accertate in categoria D/10, ma hanno disciplinato solo gli effetti delle nuove domande ai fini del riconoscimento della ruralità.

Quindi, la ricorrente, nel ribadire di aver già ottenuto per la propria unità immobiliare la variazione della categoria catastale in D/10, ha rappresentato di possedere il requisito della ruralità, dovendo, pertanto, «beneficiare dell’estensione di tale requisito per il quinquennio precedente, al pari di quelle oggetto di domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis, del D.L: 13 maggio 2011, n. 70» (v. pagina n. 22 del ricorso), .

OSSERVA 6.Il ricorso non può essere accolto.

Queste le ragioni. 6.1.Risulta pacifico, come evidenziato nella sentenza im pugnata, che: -la Cooperativa agricola aveva presentato, in data 4 maggio 2010, per l’opificio di sua proprietà (accatastato nell’anno 2006 nella categoria D/1) la denuncia di variazione per cambio di destinazione, in uno alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cd. autocertificazione) attestante solo la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, così conseguendo la variazione catastale richiesta (dalla categoria D/1 a quella D/10), in atti dal 15 giugno 2010. -la contribuente non aveva attivato la procedura prevista dal D.L. n. 70/2011. -la società non aveva, pertanto, predisposto l’«autocertificazione sul possesso dei requisiti di ruralità, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, formata ai sensi della menzionata normativa statale competente a riconoscere il beneficio dell’esenzione retroattiva fini a cinque anni.

Documento, questo, che la Cooperativa -come essa stessa riconosce – non ha dunque mai formato e depositato al Catasto, per cui quest’ultimo Ufficio non ha mai apposto sulla p. ed. 3585 la già indicata, peculiare, annotazione catastale» (così a pagina n. 9 della sentenza impugnata); 6.2.Il nucleo concettuale delle ragioni del ricorso riposa sul rilievo che la società, avendo già acquisito per l’immobile in oggetto la categoria catastale D/10, non doveva ripresentare alcuna domanda per il riconoscimento della ruralità, come chiarito dall’art. 2, co. 3, del d.m. 26 luglio 2012, secondo cui «La domanda di cui al comma 1 (ndr. e cioè «le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita'») è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10».

Senonchè, detto argomento disvela una lettura non completa della sentenza impugnata, poichè omette di considerare che il Giudice regionale ha espressamente negato la necessità, per la società, di presentare la domanda di cui si discute, avendo avuto cura di precisare che, in base alla procedura di cui al D.L. n. 70/2011, « non era necessario presentare (meglio, ripresentare) la domanda di variazione catastale, avendo già ottenuto nel 2010 la richiesta D/10 …» (v. pagina n. 8 della sentenza impugnata).

Consegue a tanto che il rilievo della non necessità della domanda e quindi il riferimento all’art. 2, co. 3, del citato decreto ministeriale non risultano utili alle ragioni dell’impugnazione, la quale sul punto non si confronta efficacemente con le motivazioni della pronuncia contestata, così integrando, al riguardo, un profilo di inammissibilità della stessa, discorrendo della superfluità della citata domanda, in realtà, già considerata tale dal Giudice dell’appello. 6.3.Vero è, piuttosto, che la Commissione ha reputato « invece necessario presentare l’autocertificazione per dichiarare che l’immobile di interesse possedeva i requisiti di ruralità anche per il periodo antecedente, e sino a quinto anno o al minor periodo di interesse, a quello di presentazione della domanda …», chiarendo che «la mera “domanda” (ndr. quella già presentata nell’anno 2010) … era finalizzata a ottenere la variazione catastale con effetti ex tunc (ndr. profilo questo non oggetto di controversia), ma solo l’allegata ma distinta “autocertificazione disciplinata dal successivo comma 4 dell’art. 2 del medesimo decreto (alla quale seguiva una specifica “annotazione” negli atti catastali) ero lo strumento necessario per conseguire quel beneficio fiscale anche per il periodo precedente» (v. pagina n. 8 della sentenza).

Non solo. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha pure opportunamente chiarito che quella presentata dalla società «unitamente alla denuncia di variazione catastale era un’autocertificazione volta a dichiarare “la strumentalità e la necessarietà dell’immobile all’attività agricola …, ma non anche che lo stesso immobile “possedeva, in via continuativa, i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, come testualmente previsto dal più volte citato comma 2 bis dell’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011» (così alle pagine nn. 8 e 9 della sentenza in esame).

6.4. La valutazione delle citate norme compiuta dal Giudice regionale risulta corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le modalità (di variazione-annotazione) catastale, che presuppongo l’autocertificazione, consentono di pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici, soltanto sulla base di una procedura ad hoc, contemplata dal citato D.L. 70/2011 e le altre, sopra citate, disposizioni connesse.

La Corte ha,infatti, chiarito che il «D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito,con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 … ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21094)» (così, Cass. n. 34764/2022).

Ed ancora.

Ad integrazione della pur già compiuta motivazione del [OSCURATO:PERSONA], va, altresì, posto in evidenza che, ai fini d el riconoscimento retroattivo della ruralità, risultava necessaria non solo la specifica autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di ruralità per il quinquennio precedente alla presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art.7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e delle norme successive, ma anche che il relativo procedimento venisse concluso con la relativa annotazione in atti (cfr. Cass. n. 7930/2016; Cass. n. 16280/2017; Cass. n. 26117/2017, che richiama la Corte costituzionale ord. n. 115 del 2015, Cass. n. 32787/2018; Cass. n. 21094/2019; Cass. n. 3226/2021; Cass. n. 26375/21; Cass. n. 26375/21; Cass. 5708/2022; Cass. n. 34764/2022 cit., che richiama altresì Cass. n. 5769/2018; Cass. n. 33932/2019; Cass. n. 22124/2020; Cass. n. 9971/2021; Cass. n. 17038/2021; Cass. n. 18266/2021; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 29283/2021; Cass., n. 10002/2022; Cass. n. 10894/2022).

Ebbene, nel caso in rassegna, mancano sia la predetta specifica autocertificazione, che l’annotazione in atti del procedimento contemplata dal citato D.L. 70/2011 e dalle altre disposizioni collegate, il che rende corretta, sul versante giuridico, la valutazione del Giudice regionale. 6.5.Deve aggiungersi a quanto p recede che l’impianto difensivo della ricorrente risente di una non superabile contraddizione nella parte in cui sostiene la tesi dell’esonero dalla procedura di cui al D.L. n. 70/2011 e successive disposizioni, laddove proprio tale normativa consentiva diconseguire il beneficio delle retroattività della categoria.

In tale prospettiva, quindi, anche chi godeva – come la società – della categoria D/10 aveva l’onere di presentare l’autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L.70/2011, essendo questa l’unica modalità per usufruire del suddetto beneficio, il che -diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente – non ha determinato alcuna disparità di trattamento con coloro (come l’istante) che avevano già presentato la domanda, essendo stati questi (e la ricorrente) posti nella condizione, quantomeno, di integrarla nel termine stabilito (e prorogato) per tutti i contribuenti.

In definitiva, la variazione catastale (in D/10) conseguita nell’anno 2010 dalla società ha integrato il dato oggettivo su cui si è fondata la ruralità del bene e quindi larelativa esenzione, in termini valevoli solo per il futuro (a partire dalla messa in atti della nuova categoria), come nella specie accaduto.

L’effetto retroattivo della ruralità esigeva, invece la menzionata, specifica autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L.70/2011 e che il relativo procedimento venisse concluso con la relativa annotazione in atti, costituente essi requisiti autonomi dalla mera domanda e funzionali ad estendere il beneficio ai cinque anni precedenti la dichiarazione

7. Alla stregua delle valutazioni sopra svolte, che assumo valore assorbente rispetto ad ogni altra questione il ricorso va, quindi, rigettato.

8. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non essendosi la controparte costituta.

9. Nondimeno, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eliberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4690/2019 del ruolo generale, proposto DA A GRARIA R [OSCURATO:PERSONA] G ARDA S OCIETÀ C OOPERATIVA A GRICOLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Riva del Garda (TN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69C19 D442 E) del Foro di Padova, nonché dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66C15 G224 J) del Foro di Trento e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72M56 A345 T) del Foro di Roma, presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] la G EST .E L – [OSCURATO:SOCIETA]. (c odice fiscale 02091030227), con sede legale in Arco (TN), alla Via S. Caterina n. 80, in persona del direttore generale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 66/01/2018 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata il 9 luglio 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con tre distinti avvisi la [OSCURATO:SOCIETA]. – concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’ICI per il Comune di Riva del Garda – accertava in relazione agli anni di imposta 2008/2009 e parte del 2010 l’omesso versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dell’ICI sul presupposto che l’immobile (di cui alla p. ed. 3585, sito in C.C. Riva) della società aveva ottenuto il classamento nella categoria D/10 (dalla categoria D/1) solo dal mese di giugno del 2010 e che, quindi, sulla base dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18562/2009) non poteva godere per le predette annualità dell’esenzione dall’imposta prevista per la ruralità del bene immobile; 2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Trento accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., richiamando le pronunce nn. 18565/2009 e 18570/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte ed assumendo – per quanto è d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione -che: -con riferimento ai fabbricati strumentali alle attività agricole delle società cooperative è la classificazione catastale l’unico elemento determinante l’esenzione, con la conseguenza che la ruralità di un immobile ad uso strumentale è collegata alla categoria catastale D/10; - in data 6 ottobre e 22 dicembre dell’anno 2009, dopo le menzionate pronunce del Giudice di legittimità, il Servizio del Catasto della Provincia autonoma di Trento aveva comunicato ai propri uffici periferici che per censire gli immobili di proprietà della società agricole nella categoria catastale D/10 era necessario presentare una denuncia di variazione per cambio di destinazione ed allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, oltre che pagare i diritti catastali; -che la società aveva effettuato tali adempimenti in data 4 maggio 2010, conseguendo la variazione (da D/1 a D/10) in atti dal 15 giugno 2010 e che per il periodo precedente, oggetto di giudizio, non aveva diritto all’agevolazione; - che con la riepilogat a normativa (art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011, art. 13, co. 14 bis, co. 14 bis lett. d), co. 21, del D.L. n. 201/2011, art. 29, co. 8, del D.L. 216/2011, art. 3, co. 19, del D.L. n. 95/2012, D.L. n. 102/2013, decreti ministeriali nn. 14 settembre 2011 e 26 luglio 2012) lo Stato aveva disciplinato la procedura amministrativa per chiedere la variazione catastale in D/10 degli immobili rurali, nonché la correlata e distinta procedura per far conseguire a tali beni la predetta categoria, con effetti retroattivi, sino al quinquennio precedente la data della domanda «mediante l’apposizione di una peculiare “annotazione negli atti catastali”» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata); -che il menzionato riconoscimento della categoria catastale D/10 sino al quinquennio antecedente la data della domanda si era tradotta in un’agevolazione fiscale, come tale di stretta interpretazione, in quanto costituente deroga al sistema definito dalle norme tributarie impositrici; -che la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] del Garda non aveva presentato l’autocertificazione per dichiarare che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità anche nel quinquennio antecedente; - che non potevano essere accolti gli argomenti difensivi della società, in quanto: a. la domanda presentata dalla società nell’anno 2010 era finalizzata ad ottenere la variazione catastale con effetti ex nunc, ma solo la distinta autocertificazione disciplinata dall’art. 2, co. 4, del d.m. 26 luglio 2012 (alla quale seguiva una specifica annotazione negli atti catastali) consentiva di conseguire il beneficio fiscale per il quinquennio precedente; b.l’autocertificazione presentata dalla società nell’anno 2010 era volta a dichiarare la «“strumentalità e la necessarietà dell’immobile all’attività agricola” …, ma non anche che lo stesso immobile “possedeva, in via continuativa, i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”, come testualmente previsto dal più volte citato comma 2 bis dell’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011» (v. pagine nn. 8 e 9 della sentenza impugnata); c.che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, co. 5 ter, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 « comprova che l’intento del legislatore era unicament e quello di imporre un determinato significato agevolativo sin dalla disposizione contenuta nel comma 2 bis 7, co. 2, del d.l. n. 70/2011», risultando, in ogni caso, «l’obbligatorietà della disposizione di legge che prescriveva la presentazione di quella autocertificazione con quello specifico contenuto» (v. pagina n. 9 della sentenza impugnata); -la cooperativa non aveva formato e depositato al Catasto detta autocertificazione, per cui «quest’ultimo Ufficio non ha mai apposto sulla p. ed. 3585 la già indicata, peculiare, annotazione catastale» (v. pagina n. 9 della sentenza impugnata), con la conseguenza di dover escludere, ai fini dell’imposizione in oggetto, il carattere rurale dei beni per gli anni in contestazione; 2. avverso tale sentenza la società c ooperativa [OSCURATO:PERSONA] del Garda proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 7 febbraio 2019 tramite posta elettronica certificata alla [OSCURATO:SOCIETA]., formulando un unico, articolato, motivo d’impugnazione; 3.[OSCURATO:SOCIETA]. restava intimata [OSCURATO:PERSONA] : 4. con un unico, variamente articolato, motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] del Garda ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni vigenti all’epoca dei fatti: a. dell’art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. n. 106/2011, nella parte in cui prevedeva che «”alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione (…) nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità”» (così a pagina n. 11 del ricorso); b. dell’art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, nella parte in cui prevedeva che «Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita' (…) fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo» (così a pagina n. 11 del ricorso); c. dell’art. 2, co. 5 ter, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, nella parte in cui prevedeva che «”l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (…) deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557(…)» (così alle pagine nn. 11 e 12 del ricorso); d. dell’art. 2, co. 3, del d.m. 26 luglio 2012, emanato in attuazione del predetto art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che «”La domanda di cui al comma 1 è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità' (…) ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10» (così a pagina n. 12 del ricorso); e.dell’art. 7, co. 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012, emanato in attuazione del predetto art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che «Restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità (…) a deco rrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda» (così a pagina n. 12 del ricorso);. Il tutto, sostenendo che la Commissione regionale avesse ingiustamente ritenuto che l’autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011 (con la quale –giova ripetersi - il contribuente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda, i requisiti di ruralità), dovesse essere presentata, al fine di ottenere il riconoscimento della ruralità, anche per gli anni precedenti a quello dell’attribuzione, anche da chi aveva già ottenuto nei cinque anni precedenti il riconoscimento della ruralità degli immobili a mente dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993, con attribuzione della categoria D/10. Nello specifico, la difesa della ricorrente ha contestato i rilievi del Giudice dell’appello nella parte in cui ha ravvisato nella previsione dell’art. 7, co. 2-bis, del D.L. n. 70/2011 una norma agevolativa, come tale di stretta interpretazione, e nella menzionata autocertificazione un requisito autonomo per conseguire il beneficio della retroattività dell’esenzione nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. A tale opzione interpretativa, la contribuente ha opposto il dato letterale delle norme sopra richiamate, che avrebbe consentito –a suo dire - di stabilire che la procedura prevista dall’art. 7, co. 2 bis, del D.L. 70/2011 era in grado di conferire efficacia retroattiva al riconoscimento della ruralità degli immobili, mentre l’art. 2, co. 3, del decreto ministeriale del 26 luglio 2012, avente la medesima valenza delle norme di rango primario in quanto emanate in base al rinvio operato dal citato art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, escludeva dall’obbligo di presentazione della domanda le unità immobiliari che già avessero ottenuto il riconoscimento del requisito della ruralità con attribuzione della categoria D/10. Per tale via, dunque, l’istante ha ritenuto arbitraria la valutazione del Giudice dell’appello nella parte in cui ha dato rilevanza al disposto dell’art. 7, co. 2, del decreto ministeriale del 26 luglio 2012 (e quindi al principio di retroattività quinquennale della dichiarazione) sulla base della norma (art. 2, co. 5-ter, del D.L. n.102/2013) di interpretazione autentica dell’art. 13, co. 14 bis del D.L. n. 201/2011 e non anche alla previsione dell’art. 2, co. 3, del medesimo decreto (secondo cui, nella versione interpretativa della ricorrente, la domanda volta al conseguire il riconoscimento della ruralità non doveva essere presentata in relazione ad unità già accertate in categoria D/10), osservando che la norma di interpretazione autentica non precludeva «la retrocessione del riconoscimento del requisito di ruralità agli accertamenti preesistenti» (v. pagina n. 21 del ricorso). In conclusione, la società ha ritenuto non corretta l’interpretazione del quadro normativo fornita dal Giudice regionale, in quanto gli artt. 13, co. 14 bis, del D.L. 2018/2011, 7, co. 2, del d.m. 26 luglio 2012, 2, co. 5 ter, del D.L. 102/2013 non hanno riguardato le unità immobiliari già accertate in categoria D/10, ma hanno disciplinato solo gli effetti delle nuove domande ai fini del riconoscimento della ruralità. Quindi, la ricorrente, nel ribadire di aver già ottenuto per la propria unità immobiliare la variazione della categoria catastale in D/10, ha rappresentato di possedere il requisito della ruralità, dovendo, pertanto, «beneficiare dell’estensione di tale requisito per il quinquennio precedente, al pari di quelle oggetto di domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis, del D.L: 13 maggio 2011, n. 70» (v. pagina n. 22 del ricorso), . OSSERVA 6.Il ricorso non può essere accolto. Queste le ragioni. 6.1.Risulta pacifico, come evidenziato nella sentenza im pugnata, che: -la Cooperativa agricola aveva presentato, in data 4 maggio 2010, per l’opificio di sua proprietà (accatastato nell’anno 2006 nella categoria D/1) la denuncia di variazione per cambio di destinazione, in uno alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cd. autocertificazione) attestante solo la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, così conseguendo la variazione catastale richiesta (dalla categoria D/1 a quella D/10), in atti dal 15 giugno 2010. -la contribuente non aveva attivato la procedura prevista dal D.L. n. 70/2011. -la società non aveva, pertanto, predisposto l’«autocertificazione sul possesso dei requisiti di ruralità, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, formata ai sensi della menzionata normativa statale competente a riconoscere il beneficio dell’esenzione retroattiva fini a cinque anni. Documento, questo, che la Cooperativa -come essa stessa riconosce – non ha dunque mai formato e depositato al Catasto, per cui quest’ultimo Ufficio non ha mai apposto sulla p. ed. 3585 la già indicata, peculiare, annotazione catastale» (così a pagina n. 9 della sentenza impugnata); 6.2.Il nucleo concettuale delle ragioni del ricorso riposa sul rilievo che la società, avendo già acquisito per l’immobile in oggetto la categoria catastale D/10, non doveva ripresentare alcuna domanda per il riconoscimento della ruralità, come chiarito dall’art. 2, co. 3, del d.m. 26 luglio 2012, secondo cui «La domanda di cui al comma 1 (ndr. e cioè «le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita'») è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10». Senonchè, detto argomento disvela una lettura non completa della sentenza impugnata, poichè omette di considerare che il Giudice regionale ha espressamente negato la necessità, per la società, di presentare la domanda di cui si discute, avendo avuto cura di precisare che, in base alla procedura di cui al D.L. n. 70/2011, « non era necessario presentare (meglio, ripresentare) la domanda di variazione catastale, avendo già ottenuto nel 2010 la richiesta D/10 …» (v. pagina n. 8 della sentenza impugnata). Consegue a tanto che il rilievo della non necessità della domanda e quindi il riferimento all’art. 2, co. 3, del citato decreto ministeriale non risultano utili alle ragioni dell’impugnazione, la quale sul punto non si confronta efficacemente con le motivazioni della pronuncia contestata, così integrando, al riguardo, un profilo di inammissibilità della stessa, discorrendo della superfluità della citata domanda, in realtà, già considerata tale dal Giudice dell’appello. 6.3.Vero è, piuttosto, che la Commissione ha reputato « invece necessario presentare l’autocertificazione per dichiarare che l’immobile di interesse possedeva i requisiti di ruralità anche per il periodo antecedente, e sino a quinto anno o al minor periodo di interesse, a quello di presentazione della domanda …», chiarendo che «la mera “domanda” (ndr. quella già presentata nell’anno 2010) … era finalizzata a ottenere la variazione catastale con effetti ex tunc (ndr. profilo questo non oggetto di controversia), ma solo l’allegata ma distinta “autocertificazione disciplinata dal successivo comma 4 dell’art. 2 del medesimo decreto (alla quale seguiva una specifica “annotazione” negli atti catastali) ero lo strumento necessario per conseguire quel beneficio fiscale anche per il periodo precedente» (v. pagina n. 8 della sentenza). Non solo. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha pure opportunamente chiarito che quella presentata dalla società «unitamente alla denuncia di variazione catastale era un’autocertificazione volta a dichiarare “la strumentalità e la necessarietà dell’immobile all’attività agricola …, ma non anche che lo stesso immobile “possedeva, in via continuativa, i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, come testualmente previsto dal più volte citato comma 2 bis dell’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011» (così alle pagine nn. 8 e 9 della sentenza in esame). 6.4. La valutazione delle citate norme compiuta dal Giudice regionale risulta corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le modalità (di variazione-annotazione) catastale, che presuppongo l’autocertificazione, consentono di pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici, soltanto sulla base di una procedura ad hoc, contemplata dal citato D.L. 70/2011 e le altre, sopra citate, disposizioni connesse. La Corte ha,infatti, chiarito che il «D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito,con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 … ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21094)» (così, Cass. n. 34764/2022). Ed ancora. Ad integrazione della pur già compiuta motivazione del [OSCURATO:PERSONA], va, altresì, posto in evidenza che, ai fini d el riconoscimento retroattivo della ruralità, risultava necessaria non solo la specifica autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di ruralità per il quinquennio precedente alla presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art.7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e delle norme successive, ma anche che il relativo procedimento venisse concluso con la relativa annotazione in atti (cfr. Cass. n. 7930/2016; Cass. n. 16280/2017; Cass. n. 26117/2017, che richiama la Corte costituzionale ord. n. 115 del 2015, Cass. n. 32787/2018; Cass. n. 21094/2019; Cass. n. 3226/2021; Cass. n. 26375/21; Cass. n. 26375/21; Cass. 5708/2022; Cass. n. 34764/2022 cit., che richiama altresì Cass. n. 5769/2018; Cass. n. 33932/2019; Cass. n. 22124/2020; Cass. n. 9971/2021; Cass. n. 17038/2021; Cass. n. 18266/2021; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 29283/2021; Cass., n. 10002/2022; Cass. n. 10894/2022). Ebbene, nel caso in rassegna, mancano sia la predetta specifica autocertificazione, che l’annotazione in atti del procedimento contemplata dal citato D.L. 70/2011 e dalle altre disposizioni collegate, il che rende corretta, sul versante giuridico, la valutazione del Giudice regionale. 6.5.Deve aggiungersi a quanto p recede che l’impianto difensivo della ricorrente risente di una non superabile contraddizione nella parte in cui sostiene la tesi dell’esonero dalla procedura di cui al D.L. n. 70/2011 e successive disposizioni, laddove proprio tale normativa consentiva diconseguire il beneficio delle retroattività della categoria. In tale prospettiva, quindi, anche chi godeva – come la società – della categoria D/10 aveva l’onere di presentare l’autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L.70/2011, essendo questa l’unica modalità per usufruire del suddetto beneficio, il che -diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente – non ha determinato alcuna disparità di trattamento con coloro (come l’istante) che avevano già presentato la domanda, essendo stati questi (e la ricorrente) posti nella condizione, quantomeno, di integrarla nel termine stabilito (e prorogato) per tutti i contribuenti. In definitiva, la variazione catastale (in D/10) conseguita nell’anno 2010 dalla società ha integrato il dato oggettivo su cui si è fondata la ruralità del bene e quindi larelativa esenzione, in termini valevoli solo per il futuro (a partire dalla messa in atti della nuova categoria), come nella specie accaduto. L’effetto retroattivo della ruralità esigeva, invece la menzionata, specifica autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L.70/2011 e che il relativo procedimento venisse concluso con la relativa annotazione in atti, costituente essi requisiti autonomi dalla mera domanda e funzionali ad estendere il beneficio ai cinque anni precedenti la dichiarazione 7. Alla stregua delle valutazioni sopra svolte, che assumo valore assorbente rispetto ad ogni altra questione il ricorso va, quindi, rigettato. 8. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non essendosi la controparte costituta. 9. Nondimeno, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 qua
Sentenza Cassazione n. 01148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris